Ordinanza n. 104/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, 1. del decreto prot. n. 4148 del 2.12.2025, avente ad oggetto “Revoca delega di rappresentanza del Comune presso la Comunità Montana "Bussento - Lambro e Mingardo"”, a firma del Sindaco p.t. del Comune di San Mauro La Bruca, sig. Nazario Ricco, notificato a mani il 3.12.2025; 2. del decreto prot. n. 4149 del 2.12.2025, avente ad oggetto “Revoca della delega alla rappresentanza presso la Comunità Montana Lambro e Mingardo e assunzione diretta della funzione”, a firma del medesimo “primo cittadino”, parimenti notificato a mani il 3.12.2025; 3. della deliberazione del Consiglio Generale della Comunità Montana “Bussento – Lambro e Mingardo” n. 16 del 15.12.2025 (Prot. n. 10961 - Reg. albo n. 1030 - in data 17.12.2025), avente ad oggetto “Variazione rappresentanza del Comune di San Mauro La Bruca. Esame condizioni di eleggibilità e compatibilità del nuovo rappresentante comunale. Convalida ex art. 11, comma 6, dello statuto”; nonché, per quanto di ragione, in via eventuale, cautelativa e in parte qua, ove lesiva, 4. della deliberazione del Consiglio Generale della Comunità Montana “Bussento – Lambro e Mingardo” n. 13 del 4.12.2025 (Prot. n. 10586 - Reg. albo n. 974 - in data 10.12.2025), avente ad oggetto “Presentazione e discussione del documento programmatico presentato dal candidato alla carica di presidente della Comunità Montana a norma dell’art. 24, comma 3, dello statuto”; 5. della deliberazione del Consiglio Generale della Comunità Montana “Bussento – Lambro e Mingardo” n. 14 del 4.12.2025 (Prot. n. 10587 - Reg. albo n. 975 - in data 10.12.2025), avente ad oggetto “Elezione del Presidente e della Giunta Esecutiva della Comunità Montana "Bussento - Lambro e Mingardo", ai sensi degli artt. 31 e 32 dello statuto”; 6. di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato o consequenziale, ivi compresi eventuali atti di presa d’atto o convalida adottati dalla Comunità Montana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti sindacali di revoca della delega alla rappresentanza del Comune presso la Comunità Montana e successivi atti della Comunità Montana relativi alla variazione della rappresentanza e all’elezione del Presidente e della Giunta Esecutiva
Esito
Favorevole al resistente (comunità montana)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, due decreti del sindaco del Comune di San Mauro La Bruca con cui erano state revocate la delega di rappresentanza presso la Comunità Montana “Bussento - Lambro e Mingardo” e la relativa funzione era stata assunta direttamente dal sindaco. Ha inoltre impugnato la deliberazione del Consiglio Generale della Comunità Montana relativa alla variazione della rappresentanza comunale e alla convalida del nuovo rappresentante, nonché, in via eventuale e nei limiti dell’interesse, le deliberazioni concernenti la presentazione del documento programmatico e l’elezione del Presidente e della Giunta Esecutiva della Comunità Montana. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, ma dà atto della domanda cautelare e della contestazione degli atti indicati.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. per difetto del periculum in mora. Il danno prospettato dal ricorrente non è stato ritenuto caratterizzato da gravità e irreparabilità. In ogni caso, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, il Collegio ha ritenuto prevalente l’esigenza di continuità e stabilità dell’attività amministrativa della Comunità Montana. La decisione riguarda esclusivamente la fase cautelare e non definisce nel merito la legittimità degli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata alla luce dei presupposti della tutela cautelare; il TAR l’ha respinta per difetto del periculum in mora, ritenendo insussistente un danno grave e irreparabile e prevalente l’esigenza di continuità e stabilità dell’attività amministrativa.
art. 11, comma 6, dello statuto della Comunità Montana
È richiamato nell’oggetto della deliberazione concernente la convalida del nuovo rappresentante comunale; l’ordinanza non ne interpreta il contenuto.
Massime di principio
- La tutela cautelare richiede la prospettazione di un pregiudizio connotato da gravità e irreparabilità; in mancanza del periculum in mora la domanda deve essere respinta, senza necessità di accogliere la misura sulla base del solo fumus.
- Nel bilanciamento cautelare, l’esigenza di garantire la continuità e la stabilità dell’attività amministrativa può prevalere sull’interesse del ricorrente quando il pregiudizio dedotto non presenti gravità e irreparabilità.
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