Sentenza n. 2458/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, 1. - della deliberazione n. 590 del 6/8/2025, con la quale la Giunta ha disposto, tra gli altri, il conferimento al dott. Nunzio Esposito dell'incarico dirigenziale ex art. 19, co. 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, per la copertura dell'UOS Genio civile di Salerno (codice 214.02.03); 2. - della deliberazione n. 589 del 6/8/2025, con la quale la Giunta ha disposto il conferimento degli incarichi dirigenziali relativi alle Unità Operative Semplici individuando, tra gli altri, la ricorrente quale Dirigente della UOS Politiche del personale e innovazione organizzativa dei Centri per l'Impiego (codice 206.02.01); 3. - del decreto presidenziale n. 230 del 22/9/2025, con il quale è stato conferito al dott. Nunzio Esposito l'incarico dirigenziale ex art. 19, co. 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, per la copertura dell'UOS Genio civile di Salerno (codice 214.02.03); 4. - del decreto presidenziale n. 217 del 22/9/2025, con il quale è stato conferito alla ricorrente l'incarico di Dirigente della UOS Politiche del personale e innovazione organizzativa dei Centri per l'Impiego (codice 206.02.01); 5. - della deliberazione n. 123 del 17/3/2025, con la quale la Giunta regionale ha “riapprovato”, a parziale modifica della precedente deliberazione n. 94 del 24/2/2025, concernente la definizione dei requisiti per il conferimento degli incarichi dirigenziali in relazione alle strutture della Giunta regionale di cui alla l. reg. n. 6 del 2024, trasmettendo la suddetta deliberazione, tra gli altri, «alla Direzione per le Risorse Umane, per i successivi adempimenti di competenza, ivi incluso il sollecito avvio delle procedure di interpello per il conferimento degli incarichi dirigenziali in relazione a tutte le strutture amministrative previste dal nuovo ordinamento», per quanto lesiva degli interessi della ricorrente; 6. - della deliberazione n. 94 del 24/2/2025 di cui supra sub 5, con la quale erano stati definiti i requisiti per il conferimento degli incarichi dirigenziali in relazione alle strutture della Giunta regionale di cui di cui alla l. reg. n. 6 del 2024, per quanto lesiva degli interessi della ricorrente; 7. - dell'avviso del 20/3/2025 per il conferimento degli incarichi dirigenziali di responsabile delle strutture amministrative relative al nuovo “Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta Regionale” di cui alla l. reg. n. 6 del 2024, come definite dalla deliberazione di G.R. n. 408 del 31/7/2024; 8. - dell'avviso del 13/6/2025 per il conferimento degli incarichi dirigenziali di responsabile delle strutture amministrative relative al nuovo “Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta Regionale” di cui alla l. reg. n. 6 del 2024, come definite dalla deliberazione di G.R. n. 408 del 31/7/2024, per quanto lesivi degli interessi della ricorrente; 9. - di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, ivi comprese le deliberazioni n. 408 del 31/7/2024, n. 708 del 12/12/2024 e n. 35 del 30/1/2025, e le note prot. U.D.C.P. n. 2689 del 07.02.2025, note prot. U.D.C.P. nn. 3126, 3127 e 3131 del 13.02.2025, 3265 del 14.02.2025, 3284, 3342, 3374 del 17.02.2025, 3422 e 3482 del 18.02.2025 e 3657 del 20.02.2025, prot. U.D.C.P. n. 3706 del 20.02.2025 e prot. ris. n. 29 del 24.02.2025, nonché del verbale della seduta della Giunta regionale del 23/6/2025, dell'istruttoria svolta dalla competente U.O.D. “Conferimento incarichi dirigenziali” della Direzione Generale, dell'istruttoria svolta dai Dirigenti individuati quali Responsabili delle strutture di primo livello, in collaborazione con i Dirigenti individuati quali Responsabili di Settore, e dell'attività di esame e coordinamento delle proposte pervenute effettuata dagli Assessori Ettore Cinque ed Antonio Marchiello, di cui non si conoscono i contenuti di dettaglio, tutti per quanto lesivi degli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura di conferimento di incarichi dirigenziali regionali, inclusi gli avvisi, le deliberazioni di definizione dei requisiti e i provvedimenti di assegnazione degli incarichi alla ricorrente e al controinteressato
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, dirigente di ruolo della Regione Campania, ha impugnato la procedura avviata con l'avviso del 20 marzo 2025 e proseguita con l'avviso del 13 giugno 2025, nonché le deliberazioni regionali di definizione dei requisiti e i decreti di conferimento degli incarichi. Ha contestato l'illegittimità dell'intera procedura perché avviata senza una preventiva verifica tecnica dell'insussistenza, nel ruolo dirigenziale regionale, di professionalità interne in possesso dei requisiti e delle competenze richieste per l'incarico di responsabile dell'UOS Genio civile di Salerno, poi conferito a un funzionario regionale privo di qualifica dirigenziale ai sensi dell'art. 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001. La ricorrente aveva indicato tale incarico come prima opzione e aveva ottenuto, quale seconda opzione, l'incarico relativo alle politiche del personale e all'innovazione organizzativa dei Centri per l'Impiego. Ha inoltre sostenuto che gli atti impugnati riguardassero una decisione macro-organizzativa, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, senza esaminare nel merito le censure relative alla legittimità della procedura e degli atti di conferimento. La procedura non aveva natura concorsuale: non era prevista una commissione esaminatrice con poteri decisori, non vi erano una griglia di punteggi né una graduatoria finale di merito, e la valutazione dei profili professionali era rimessa discrezionalmente agli organi di vertice politico-amministrativo, sulla base dell'istruttoria delle strutture dirigenziali. In materia di impiego pubblico privatizzato, l'art. 63, comma 1, del d.lgs. 165/2001 attribuisce al giudice ordinario le controversie relative a ogni fase del rapporto di lavoro, compreso il conferimento degli incarichi dirigenziali; la residuale giurisdizione amministrativa sulle procedure concorsuali prevista dal comma 4 riguarda soltanto procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto con la pubblica amministrazione. Tale conclusione vale anche quando l'interpello sia aperto a soggetti esterni, se mancano gli elementi caratterizzanti una procedura concorsuale. Gli atti amministrativi presupposti, comprese le deliberazioni che definiscono i requisiti e consentono il ricorso a professionalità esterne, possono essere eventualmente disapplicati dal giudice ordinario, essendo contestati solo in via mediata rispetto alla conformazione del rapporto dirigenziale. Il TAR ha escluso che l'invocata natura macro-organizzativa della scelta spostasse la controversia nella giurisdizione amministrativa, rilevando che la scelta di aprire a professionalità esterne era contenuta nella deliberazione regionale presupposta e che la tutela davanti al giudice ordinario, anche mediante disapplicazione, non risultava diminuita. La domanda potrà essere riproposta davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Spese integralmente compensate; contributo unificato a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 19, comma 6, d.lgs. 165/2001
Disciplina il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti interni o esterni in possesso dei requisiti previsti; la procedura impugnata consentiva il ricorso a tale modalità.
art. 19, comma 5-bis, d.lgs. 165/2001
Richiamato nell'avviso quale disciplina applicabile al conferimento di incarichi a dirigenti appartenenti ai ruoli di altre amministrazioni o organi costituzionali.
art. 63, comma 1, d.lgs. 165/2001
Attribuisce al giudice ordinario le controversie relative a ogni fase del rapporto di lavoro pubblico privatizzato, incluse quelle concernenti il conferimento degli incarichi dirigenziali.
art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001
Riserva al giudice amministrativo le controversie relative alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto con la pubblica amministrazione; tale riserva non si applica a una procedura di conferimento priva di natura concorsuale.
art. 11 c.p.a.
Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice ordinario a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- Nell'impiego pubblico privatizzato, la controversia sul conferimento di incarichi dirigenziali appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, salvo che la procedura abbia natura propriamente concorsuale e sia strumentale alla costituzione del rapporto con la pubblica amministrazione.
- L'apertura di un interpello per il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni non attribuisce di per sé natura concorsuale alla procedura: tale natura richiede elementi quali una commissione esaminatrice con poteri decisori, criteri o griglie di punteggio e una graduatoria finale di merito.
- La valutazione comparativa dei candidati rimessa discrezionalmente agli organi di vertice politico-amministrativo, senza commissione, punteggi e graduatoria, integra una procedura di conferimento di incarico nell'ambito del rapporto di lavoro e non una procedura concorsuale devoluta al giudice amministrativo.
- Gli atti amministrativi presupposti che incidono sul conferimento di incarichi dirigenziali, se contestati solo in via mediata rispetto alla conformazione del rapporto di lavoro, possono essere disapplicati dal giudice ordinario nell'ambito della controversia rientrante nella sua giurisdizione.
- La qualificazione di una scelta amministrativa come macro-organizzativa non determina, da sola, la giurisdizione del giudice amministrativo quando l'oggetto effettivo della controversia è il conferimento di incarichi dirigenziali e la conformazione del rapporto di lavoro privatizzato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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