Sentenza del 08/05/2018 n. 9880 - Comm. Trib. Prov. Roma
Accertamento - Enti non commerciali - Associazioni sportive dilettantistiche - Svolgimento di attività commerciale - Avventori esterni con requisiti di propri dell'attività d'impresa - Disconoscimento del regime di favore ex legge 398/91 - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione contestava il disconoscimento del regime fiscale agevolato previsto dalla legge 398/1991. L'Amministrazione finanziaria aveva ritenuto che l'ente svolgesse, in modo professionale, sistematico e abituale, attività commerciale e di marketing rivolta anche ad avventori esterni, eccedente rispetto alla mera attività istituzionale e non commerciale. La Commissione ha inoltre valorizzato la mancata dimostrazione dell'effettiva democraticità della gestione associativa, l'omessa esibizione dei libri degli associati e dei verbali assembleari, nonché i rapporti di parentela tra gli amministratori, elementi ritenuti idonei a far presumere una gestione oligarchica dell'ente.
La decisione
Il ricorso dell'associazione è stato rigettato ed è stato ritenuto legittimo l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate. È stato confermato il disconoscimento del regime agevolato della legge 398/1991, poiché l'attività commerciale concretamente svolta non risultava meramente accessoria e strumentale rispetto all'attività istituzionale. La sentenza ha inoltre considerato rilevanti le carenze documentali e organizzative dell'associazione, non sufficienti a dimostrare il rispetto dei principi di democraticità e della genuina natura associativa.
Norme richiamate
Art. 149 del TUIR, D.P.R. 917/1986
La disposizione è stata interpretata nel senso che la prevalenza concreta dell'attività commerciale e il superamento dei caratteri propri dell'attività istituzionale possono comportare la perdita della qualifica e delle agevolazioni riconosciute agli enti non commerciali.
Legge 398/1991
Il regime fiscale agevolato applicabile alle associazioni sportive dilettantistiche presuppone il rispetto dei requisiti sostanziali e formali previsti dalla disciplina; non può essere invocato quando l'attività commerciale è svolta con modalità professionali, sistematiche e abituali e non è semplicemente accessoria a quella istituzionale.
Cassazione, sentenza n. 5154/2016
Il richiamo giurisprudenziale conferma che la natura non commerciale di un ente deve essere valutata sulla base dell'attività concretamente esercitata e non soltanto delle previsioni statutarie o della formale qualificazione dell'organizzazione.
Massime di principio
- Per conservare le agevolazioni fiscali, un'associazione sportiva dilettantistica deve dimostrare che l'attività commerciale è realmente marginale, accessoria e funzionale all'attività istituzionale; non è sufficiente dichiararlo nello statuto.
- La presenza di clientela o avventori esterni, attività di marketing organizzata, prezzi e modalità operative tipiche di un'impresa può dimostrare lo svolgimento abituale e professionale di attività commerciale.
- In caso di contestazione, l'Amministrazione e il giudice possono valutare l'attività concretamente svolta, la contabilità, la documentazione associativa e l'organizzazione effettiva dell'ente.
- La mancata esibizione del libro degli associati, dei verbali assembleari e della documentazione relativa alla partecipazione democratica può indebolire la prova della genuina natura associativa.
- Vincoli familiari tra amministratori non provano da soli l'irregolarità, ma, insieme ad altri elementi, possono contribuire a dimostrare una gestione oligarchica o meramente apparente.
- Il regime della legge 398/1991 non è automatico: la sua applicazione richiede il mantenimento dei requisiti sostanziali e formali e può essere disconosciuta quando l'ente opera, in concreto, come un'impresa commerciale.
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