Sentenza n. 2064/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, n. 443/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, che aveva imposto al Ministero l’erogazione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e il pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, n. 443/2024. La sentenza, notificata al Ministero il 4 marzo 2024 e non impugnata, aveva condannato l’Amministrazione a mettere a disposizione della docente il beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo, relativamente agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, oltre al pagamento delle spese di lite. Dedotta la persistente inerzia ministeriale, i ricorrenti hanno chiesto l’accertamento della mancata esecuzione del giudicato, l’assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese di giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza: il titolo giudiziale era divenuto definitivo per mancata impugnazione, come attestato dalla certificazione di cancelleria, ed era decorso inutilmente il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle spettanze riconosciute dal titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Ha disposto, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina quale commissario ad acta del dirigente della DGOSV o di un funzionario delegato munito di adeguate competenze tecniche. Ha inoltre applicato la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfacimento o, comunque, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere, precisando che dopo tale scadenza spetta alla parte interessata attivarsi per l’insediamento del commissario. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero nella misura di euro 500, oltre accessori e contributo unificato se versato, con attribuzione al procuratore antistatario. Il TAR ha altresì precisato che l’incarico di commissario ad acta costituisce munus obbligatorio, non rifiutabile né comprimibile da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza; il compenso sarà liquidato con successivo decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114, comma terzo, c.p.a.; ... ai sensi dell’articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.
La disposizione fonda il giudizio di ottemperanza, consente al giudice di ordinare l’esecuzione del titolo, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora per l’ulteriore inottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute
La penalità di mora può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997
L’esperibilità dell’azione di ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione presuppone, nel caso considerato, il decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione.
art. 1, commi 121-124, l. n. 107/2015
beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo
Costituisce il fondamento normativo del beneficio riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.
d.P.R. n. 115/2002
il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese spettanti al commissario ad acta.
art. 55 d.P.R. n. 115/2002
per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R.
È richiamato per la determinazione delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario.
art. 56 d.P.R. n. 115/2002
per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.
È richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute nell’adempimento dell’incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002
Il termine per presentare la parcella del commissario decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza, non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
Massime di principio
- Quando una sentenza non è stata impugnata ed è inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, sussistono i presupposti per l’azione di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per l’integrale esecuzione del titolo, nominando contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere fissata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrendo dall’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
- L’incarico di commissario ad acta costituisce un munus giudiziario intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza, non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
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