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Sentenza

Sentenza n. 13077/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento - del provvedimento datato 20/01/2026 recante il giudizio di non idoneità al servizio nella Guardia di Finanza, quale Allievo Finanziere, con conseguente esclusione dal concorso , per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1985 Allievi Finanzieri - anno 2025.

Giustizia amministrativa202602121

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità fisica al servizio nella Guardia di Finanza e conseguente esclusione dal concorso per il reclutamento di Allievi Finanzieri

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità formulato dalla Sottocommissione medica concorsuale, deducendo: violazione e falsa applicazione della normativa sanitaria di settore; erronea valutazione della patologia asmatica e travisamento dell'attuale stato clinico; genericità e insufficienza della motivazione, in violazione degli artt. 1 e 3 l. 241/1990; carenza e superficialità dell'istruttoria; difetto assoluto di istruttoria e violazione dei principi di completezza e correttezza dell'azione amministrativa. In particolare, ha sostenuto che l'Amministrazione avrebbe confuso una pregressa bronchite asmatiforme con una patologia asmatica attuale, fondandosi sul certificato anamnestico del medico curante, e che avrebbe omesso di disporre approfondimenti specialistici, nonostante una successiva certificazione medica specialistica ritenuta smentire la diagnosi posta a base dell'esclusione. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto una verificazione da parte delle Autorità sanitarie del Collegio Medico Legale della Difesa.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo decisiva la verificazione disposta in corso di causa. L'organo verificatore ha accertato che il candidato era affetto da patologie immuno-allergiche in atto, inquadrabili nel titolo V, lettera a), dell'allegato 1 al d.m. 197/2014, relativo all'asma bronchiale allergico e alle altre allergie, anche in fase asintomatica. Il Collegio ha ritenuto di non doversi discostare dalle conclusioni tecniche della verificazione, che hanno confermato sia la sussistenza della causa di inidoneità sia l'attestazione del medico di medicina generale presentata in sede concorsuale, concernente un'anamnesi positiva per patologie atopiche in terapia farmacologica. È stato inoltre ritenuto corretto l'inquadramento della patologia da parte della Sottocommissione medica nell'elenco delle infermità ostative all'arruolamento, alla luce anche della lettera a) del titolo V dell'allegato A al decreto n. 61772/2016. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della controversia; le spese della verificazione, liquidate in euro 400,00 oltre accessori di legge, sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione immediata del giudizio nel merito con sentenza semplificata, previo avviso alle parti; il TAR se ne è avvalso dopo la prosecuzione della trattazione cautelare.

  • artt. 19 e 66 c.p.a.

    Costituiscono la base normativa della verificazione disposta dal TAR per accertare l'esistenza della causa di inidoneità fisica.

  • d.m. 197/2014, titolo V, allegato 1, lettera a)

    L'asma bronchiale allergico e le altre allergie, anche in fase asintomatica

    Individua l'asma bronchiale allergico e le altre allergie, anche asintomatiche, come causa di non idoneità al servizio nella Guardia di finanza.

  • decreto n. 61772/2016, titolo V, allegato A, lettera a)

    L'asma bronchiale allergico e le altre gravi allergie, anche in fase asintomatica

    Aggiorna le direttive tecniche e i criteri diagnostici applicativi, confermando che l'asma bronchiale allergico e le altre gravi allergie, anche asintomatiche, costituiscono causa di non idoneità all'arruolamento nel Corpo della Guardia di finanza.

  • art. 1 l. 241/1990

    Invocato dal ricorrente con riferimento ai principi generali dell'azione amministrativa; la censura non è stata accolta.

  • art. 3 l. 241/1990

    Invocato dal ricorrente per contestare la genericità e l'insufficienza della motivazione; la censura non è stata accolta.

Massime di principio

  • Nelle procedure di arruolamento nella Guardia di finanza, l'accertamento di patologie immuno-allergiche riconducibili all'asma bronchiale allergico o ad altre gravi allergie costituisce causa di non idoneità anche quando la patologia si trovi in fase asintomatica, secondo la disciplina sanitaria applicabile.
  • Il giudice amministrativo può fondare la decisione sull'esito di una verificazione medico-legale disposta per accertare la sussistenza della causa di inidoneità e può aderire alle relative conclusioni tecniche quando non emergano ragioni concrete per discostarsene.
  • Il giudizio di non idoneità è legittimo quando l'accertamento sanitario amministrativo, corroborato dalla verificazione giudiziale, dimostri che la condizione clinica del candidato rientra nell'elenco regolamentare delle patologie ostative all'arruolamento.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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