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Sentenza

Sentenza n. 208/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, Sez. giurisd. n. 407/2025, resa tra le parti, che ha rigettato nei termini e limiti di cui in motivazione il ricorso in appello proposto dall' A.T.O. Ambiente CL2 s.p.a. in liquidazione

Giustizia amministrativa202501015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata ottemperanza alla sentenza del CGARS n. 407/2025, relativa alla titolarità e alla gestione della discarica di rifiuti solidi urbani sita in località Timpazzo, nonché delle relative vasche e autorizzazioni ambientali

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La società consortile regionale ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che la società per azioni in liquidazione non aveva dato esecuzione alla sentenza n. 407/2025, passata in giudicato. Tale sentenza aveva accertato che il terreno e le quattro vasche della discarica di Timpazzo non appartenevano al patrimonio sociale della società in liquidazione, ma al Comune proprietario del suolo, rilevando che il precedente trasferimento aveva riguardato soltanto la gestione dell'impianto e non la proprietà o altri diritti reali. La ricorrente sosteneva che, pur essendo stata riconosciuta la titolarità pubblica dei beni, non era ancora avvenuto il trasferimento alla società consortile, ritenuta unica titolare per legge dell'intero ciclo dei rifiuti; rappresentava inoltre l'urgenza dell'adempimento in relazione all'attuazione della misura di messa in sicurezza operativa e permanente conseguente al piano di caratterizzazione delle falde. La società resistente eccepiva di non avere un obbligo di trasferimento nei confronti della ricorrente, osservando che il Comune proprietario non aveva mai chiesto la restituzione dei beni né partecipato ai precedenti giudizi, e rivendicava il diritto di gestire la fase post-operativa delle vasche e la fase liquidatoria sino all'approvazione del bilancio conclusivo. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato cessata la materia del contendere poiché l'amministrazione regionale competente aveva adottato un decreto di volturazione alla società consortile delle autorizzazioni integrate ambientali relative alla discarica.

La decisione

Il CGARS ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo intervenuta l'ottemperanza richiesta attraverso il decreto dell'amministrazione regionale competente che ha volturato alla società consortile le autorizzazioni integrate ambientali relative alla discarica. La sopravvenienza ha realizzato l'adempimento dedotto in giudizio e ha eliminato l'interesse alla prosecuzione della fase di ottemperanza. Le spese sono state compensate tra le parti per la particolarità della fattispecie, con refusione dell'eventuale contributo unificato versato per la domanda.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravviene un provvedimento idoneo a soddisfare integralmente la pretesa azionata.

  • art. 38 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione applicabile al giudizio amministrativo.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato nella precedente sentenza non definitiva per disporre la verificazione sulla consistenza dell'immobile e sul titolo di acquisto della discarica.

  • art. 934 c.c.

    Il principio dell'accessione comporta che le opere realizzate sul suolo appartengano al proprietario del terreno, salvo diverse ed espresse previsioni negoziali.

  • art. 29-sexies d.lgs. 152/2006

    Costituisce la base normativa dell'Autorizzazione Integrata Ambientale oggetto di volturazione alla società consortile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta adozione da parte dell'amministrazione competente di un atto che realizza integralmente l'adempimento richiesto determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Quando una sentenza accerta che un impianto e le opere insistenti su un terreno appartengono al proprietario del suolo, il trasferimento della sola gestione dell'impianto non equivale, in assenza di un'espressa previsione negoziale, al trasferimento della proprietà o di altri diritti reali sui beni.
  • La volturazione delle autorizzazioni ambientali all'ente individuato quale nuovo titolare della gestione può costituire adempimento idoneo a soddisfare la pretesa dedotta in un giudizio di ottemperanza, quando tale volturazione realizzi l'assetto amministrativo imposto dal giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAIA, AUA e autorizzazioni ambientali
RamiProcesso amministrativoAmbiente
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potere

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