Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26189/2024 del 07/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (appellante)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Chieti che aveva accolto solo parzialmente le domande dell'attore e la domanda riconvenzionale dei convenuti. La Corte d'appello di L'Aquila ha dichiarato inammissibile l'appello perché la notificazione dell'atto di citazione in appello a uno degli appellati, residente in Francia, non risultava perfezionata entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 291 c.p.c.: secondo la Corte territoriale, la sola prova dell'invio del plico non bastava, mancando prova della consegna al destinatario. Il ricorrente per cassazione ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 149, 291 e 331 c.p.c. e delle norme sulla notificazione a persona non residente in Italia, sostenendo che la cartolina di ritorno comprovasse l'avvenuta spedizione e ricezione da parte dell'autorità centrale francese entro il termine. Ha sostenuto che, trattandosi di notifica intracomunitaria eseguita secondo il regolamento n. 1393/2007, non poteva imputarsi alla parte il mancato completamento della trasmissione da parte dell'organo ricevente/autorità centrale francese. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 102, 103, 104, 291, 331 e 332 c.p.c., censurando la declaratoria di inammissibilità dell'intero gravame nonostante la presenza di domande relative a cause scindibili. La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che, in un caso di notificazione complessa da svolgere in altro Stato membro dell'Unione europea tramite il regolamento n. 1393/2007, la parte che abbia tempestivamente dato impulso al procedimento notificatorio non può subire le conseguenze negative dipendenti da omissioni imputabili all'autorità ricevente straniera. Ha affermato che la Corte d'appello, verificata la mancata consegna dell'atto al destinatario da parte degli organi francesi nel termine assegnato, avrebbe dovuto assegnare un nuovo termine per rinnovare la notificazione, anziché dichiarare l'inammissibilità dell'appello. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il secondo e ha cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La ratio decisoria è che, quando la parte abbia tempestivamente avviato la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione all'estero secondo il regolamento UE n. 1393/2007, l'eventuale mancato completamento della consegna da parte dell'autorità ricevente straniera non può essere equiparato a omessa notificazione imputabile alla parte; il giudice deve quindi concedere un nuovo termine per la rinnovazione e non dichiarare l'inammissibilità del gravame.

Norme richiamate

  • art. 149 c.p.c.

    richiamato come norma sulle modalità di notificazione, nel contesto della censura alla declaratoria di omessa notificazione

  • art. 291 c.p.c.

    il termine per rinnovare la notificazione va interpretato in modo da non far gravare sulla parte le disfunzioni dell'autorità ricevente straniera, se la parte ha tempestivamente attivato il procedimento notificatorio

  • art. 331 c.p.c.

    richiamato sia per la notificazione dell'impugnazione sia, nel secondo motivo, in tema di integrazione del contraddittorio

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo con riferimento alla questione delle cause inscindibili

  • art. 103 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo con riferimento alla distinzione tra cause scindibili e inscindibili

  • art. 104 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo con riferimento alla disciplina del cumulo di domande

  • art. 332 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di notificazione dell'impugnazione nelle cause scindibili

  • art. 6 legge n. 470/1988

    utilizzato per acquisire informazioni dal Consolato generale sulla residenza estera del destinatario

  • Regolamento (CE) n. 1393/2007

    la notificazione intracomunitaria deve essere eseguita secondo il meccanismo di trasmissione tra organo mittente, autorità centrale e organo ricevente; il rischio del mancato inoltro interno all'altro Stato non ricade sulla parte che abbia dato impulso tempestivo al procedimento

  • art. 3 Regolamento (CE) n. 1393/2007

    le funzioni dell'autorità centrale sono di informazione e ausilio in caso di difficoltà; l'atto va poi trasmesso all'organo ricevente competente

  • art. 6, comma 4, Regolamento (CE) n. 1393/2007

    se l'organo ricevente non è territorialmente competente, deve ritrasmettere l'atto all'organo competente del medesimo Stato membro

  • art. 6 CEDU

    invocato come parametro per un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata che assicuri l'effettivo accesso al giudice

  • Corte cost. n. 58/2020

    richiamata per affermare che l'appello non è coperto da garanzia costituzionale in sé, ma, se previsto dall'ordinamento, deve rispettare il diritto di accesso al giudice

  • Corte EDU 31 marzo 2020, Dos Santos Calado e altri c. Portogallo

    richiamata per il principio secondo cui, se uno Stato prevede il rimedio dell'appello, esso deve essere concretamente effettivo e conforme all'art. 6 CEDU

  • Cass., sez. un., n. 14594/2016

    "la parte che ha richiesto la notifica, nell'ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ragioni a lei non imputabili, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio"

    principio nazionale non applicabile meccanicamente alla notificazione complessa intracomunitaria quando il mancato completamento dipenda dall'autorità ricevente straniera dopo tempestivo impulso della parte

  • Cass. n. 3318/2020

    richiamata in tema di termine assegnato dal giudice per l'integrazione del contraddittorio e tutela dell'accesso al giudice

  • Cass. n. 53/1968

    richiamata come precedente in tema di termini processuali e garanzia del diritto di difesa

Massime di principio

  • Se la parte ha tempestivamente avviato la notificazione di un atto processuale all'estero secondo il regolamento (CE) n. 1393/2007, il mancato perfezionamento della consegna per disfunzioni dell'organo ricevente straniero non può essere equiparato a omessa notificazione imputabile alla parte.
  • In presenza di notificazione non perfezionata per cause non imputabili al notificante, il giudice non deve dichiarare immediatamente l'inammissibilità dell'impugnazione, ma deve assegnare un nuovo termine per la rinnovazione della notificazione.
  • L'interpretazione dell'art. 291 c.p.c. deve essere coordinata con il diritto convenzionale all'accesso effettivo al giudice: una disciplina processuale che esponga la parte alle inefficienze dell'autorità straniera rischia di compromettere la concreta fruibilità del rimedio di impugnazione.
  • Il principio secondo cui il notificante deve attivarsi senza indugio dopo l'esito negativo della notificazione non si applica automaticamente e in modo identico alle notificazioni transfrontaliere intracomunitarie, caratterizzate dalla cooperazione di più soggetti appartenenti a Stati diversi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.