Cassazione Civile, Ordinanza n. 26189/2024 del 07/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appellante)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Chieti che aveva accolto solo parzialmente le domande dell'attore e la domanda riconvenzionale dei convenuti. La Corte d'appello di L'Aquila ha dichiarato inammissibile l'appello perché la notificazione dell'atto di citazione in appello a uno degli appellati, residente in Francia, non risultava perfezionata entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 291 c.p.c.: secondo la Corte territoriale, la sola prova dell'invio del plico non bastava, mancando prova della consegna al destinatario. Il ricorrente per cassazione ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 149, 291 e 331 c.p.c. e delle norme sulla notificazione a persona non residente in Italia, sostenendo che la cartolina di ritorno comprovasse l'avvenuta spedizione e ricezione da parte dell'autorità centrale francese entro il termine. Ha sostenuto che, trattandosi di notifica intracomunitaria eseguita secondo il regolamento n. 1393/2007, non poteva imputarsi alla parte il mancato completamento della trasmissione da parte dell'organo ricevente/autorità centrale francese. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 102, 103, 104, 291, 331 e 332 c.p.c., censurando la declaratoria di inammissibilità dell'intero gravame nonostante la presenza di domande relative a cause scindibili. La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che, in un caso di notificazione complessa da svolgere in altro Stato membro dell'Unione europea tramite il regolamento n. 1393/2007, la parte che abbia tempestivamente dato impulso al procedimento notificatorio non può subire le conseguenze negative dipendenti da omissioni imputabili all'autorità ricevente straniera. Ha affermato che la Corte d'appello, verificata la mancata consegna dell'atto al destinatario da parte degli organi francesi nel termine assegnato, avrebbe dovuto assegnare un nuovo termine per rinnovare la notificazione, anziché dichiarare l'inammissibilità dell'appello. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il secondo e ha cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La ratio decisoria è che, quando la parte abbia tempestivamente avviato la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione all'estero secondo il regolamento UE n. 1393/2007, l'eventuale mancato completamento della consegna da parte dell'autorità ricevente straniera non può essere equiparato a omessa notificazione imputabile alla parte; il giudice deve quindi concedere un nuovo termine per la rinnovazione e non dichiarare l'inammissibilità del gravame.
Norme richiamate
art. 149 c.p.c.
richiamato come norma sulle modalità di notificazione, nel contesto della censura alla declaratoria di omessa notificazione
art. 291 c.p.c.
il termine per rinnovare la notificazione va interpretato in modo da non far gravare sulla parte le disfunzioni dell'autorità ricevente straniera, se la parte ha tempestivamente attivato il procedimento notificatorio
art. 331 c.p.c.
richiamato sia per la notificazione dell'impugnazione sia, nel secondo motivo, in tema di integrazione del contraddittorio
art. 102 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo con riferimento alla questione delle cause inscindibili
art. 103 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo con riferimento alla distinzione tra cause scindibili e inscindibili
art. 104 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo con riferimento alla disciplina del cumulo di domande
art. 332 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo in tema di notificazione dell'impugnazione nelle cause scindibili
art. 6 legge n. 470/1988
utilizzato per acquisire informazioni dal Consolato generale sulla residenza estera del destinatario
Regolamento (CE) n. 1393/2007
la notificazione intracomunitaria deve essere eseguita secondo il meccanismo di trasmissione tra organo mittente, autorità centrale e organo ricevente; il rischio del mancato inoltro interno all'altro Stato non ricade sulla parte che abbia dato impulso tempestivo al procedimento
art. 3 Regolamento (CE) n. 1393/2007
le funzioni dell'autorità centrale sono di informazione e ausilio in caso di difficoltà; l'atto va poi trasmesso all'organo ricevente competente
art. 6, comma 4, Regolamento (CE) n. 1393/2007
se l'organo ricevente non è territorialmente competente, deve ritrasmettere l'atto all'organo competente del medesimo Stato membro
art. 6 CEDU
invocato come parametro per un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata che assicuri l'effettivo accesso al giudice
Corte cost. n. 58/2020
richiamata per affermare che l'appello non è coperto da garanzia costituzionale in sé, ma, se previsto dall'ordinamento, deve rispettare il diritto di accesso al giudice
Corte EDU 31 marzo 2020, Dos Santos Calado e altri c. Portogallo
richiamata per il principio secondo cui, se uno Stato prevede il rimedio dell'appello, esso deve essere concretamente effettivo e conforme all'art. 6 CEDU
Cass., sez. un., n. 14594/2016
"la parte che ha richiesto la notifica, nell'ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ragioni a lei non imputabili, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio"
principio nazionale non applicabile meccanicamente alla notificazione complessa intracomunitaria quando il mancato completamento dipenda dall'autorità ricevente straniera dopo tempestivo impulso della parte
Cass. n. 3318/2020
richiamata in tema di termine assegnato dal giudice per l'integrazione del contraddittorio e tutela dell'accesso al giudice
Cass. n. 53/1968
richiamata come precedente in tema di termini processuali e garanzia del diritto di difesa
Massime di principio
- Se la parte ha tempestivamente avviato la notificazione di un atto processuale all'estero secondo il regolamento (CE) n. 1393/2007, il mancato perfezionamento della consegna per disfunzioni dell'organo ricevente straniero non può essere equiparato a omessa notificazione imputabile alla parte.
- In presenza di notificazione non perfezionata per cause non imputabili al notificante, il giudice non deve dichiarare immediatamente l'inammissibilità dell'impugnazione, ma deve assegnare un nuovo termine per la rinnovazione della notificazione.
- L'interpretazione dell'art. 291 c.p.c. deve essere coordinata con il diritto convenzionale all'accesso effettivo al giudice: una disciplina processuale che esponga la parte alle inefficienze dell'autorità straniera rischia di compromettere la concreta fruibilità del rimedio di impugnazione.
- Il principio secondo cui il notificante deve attivarsi senza indugio dopo l'esito negativo della notificazione non si applica automaticamente e in modo identico alle notificazioni transfrontaliere intracomunitarie, caratterizzate dalla cooperazione di più soggetti appartenenti a Stati diversi.
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