Cassazione Civile, Ordinanza n. 22557/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un’importazione, avvenuta il 30 giugno 2015, di componenti di celle fotovoltaiche originarie di Taiwan, effettuata da una società importatrice tramite un intermediario doganale. L’Ufficio doganale, a seguito di PVC del 22 marzo 2016, ha recuperato dazi antidumping e compensativi oltre IVA, ritenendo applicabili in via antielusiva i regolamenti UE n. 832 e 833 del 2015, che avevano aperto un’inchiesta per possibile elusione delle misure antidumping sui prodotti cinesi mediante importazioni da Malaysia e Taiwan e disponevano la registrazione delle operazioni. La CTR ha invece annullato l’atto ritenendo che l’Amministrazione non avesse provato la registrazione delle importazioni e che la pretesa fosse illegittima perché fondata su una indebita applicazione retroattiva dei regolamenti UE n. 184 e 185 del 2016. L’Agenzia delle dogane ha proposto ricorso per cassazione con due motivi sostanzialmente sovrapposti: violazione degli artt. 2697 c.c. e dei principi sull’onere della prova, lamentando che la CTR non avesse compreso il sistema di registrazione automatica delle importazioni tramite il DAU/AIDA; e violazione dei regolamenti UE n. 833/2015 e n. 1237/2013, sostenendo che non vi fosse applicazione retroattiva dei regolamenti del 2016, ma diretta applicazione delle misure antielusive già previste nel 2015 e della registrazione richiesta per consentire il recupero dei dazi in caso di conferma dell’elusione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha qualificato il primo motivo, pur rubricato come violazione dell’art. 2697 c.c., come sostanzialmente coincidente con il secondo, perché in realtà censurava l’erronea comprensione del quadro normativo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio, affermando che la CTR aveva erroneamente visto una retroattività illegittima nei regolamenti del 2016, mentre l’Ufficio aveva correttamente applicato i regolamenti del 2015 che aprivano l’inchiesta antielusiva e imponevano la registrazione delle importazioni. La Corte ha inoltre chiarito che la registrazione tramite DAU nel sistema AIDA è sufficiente, in mancanza di ulteriori prescrizioni, ai fini dell’art. 14, par. 5, del regolamento di base, e consente la riscossione retroattiva dei dazi estesi se l’elusione è poi confermata. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la controversia alla luce di tale principio.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
La censura sull'onere della prova è stata riqualificata come doglianza sulla corretta interpretazione del quadro normativo doganale, non come effettiva questione probatoria autonoma.
art. 12, comma 7, L. 212/2000
Richiamato solo in fatto, per le osservazioni presentate dal contribuente in sede procedimentale.
art. 3 Statuto del contribuente
Richiamato dalla CTR a sostegno dell'irretroattività della norma tributaria; la Corte di cassazione ha ritenuto errata l'applicazione di tale principio al caso, perché non si trattava di retroattività illegittima.
art. 11 delle Preleggi
Citato dalla CTR come parametro generale del principio di irretroattività.
art. 13 del regolamento di base antidumping
Consente l'estensione dei dazi in caso di elusione e disciplina l'efficacia delle misure estese.
art. 14, par. 5, del regolamento di base antidumping
La Corte ha affermato che la registrazione delle importazioni prevista da questa disposizione serve a consentire la riscossione retroattiva dei dazi estesi e può essere realizzata anche tramite registrazione automatica nel sistema doganale.
reg. UE n. 833/2015
Ha aperto un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping sui prodotti fotovoltaici cinesi mediante importazioni da Taiwan e ha previsto la registrazione delle importazioni.
reg. UE n. 832/2015
Ha aperto un'inchiesta analoga in materia di misure compensative e ha previsto la registrazione delle importazioni.
reg. UE n. 184/2016
Ha confermato, all'esito dell'inchiesta, l'estensione dei dazi anche alle importazioni provenienti da Malaysia e Taiwan; non è stato ritenuto fonte di retroattività illegittima.
reg. UE n. 185/2016
Ha confermato, all'esito dell'inchiesta, l'estensione dei dazi anche alle importazioni provenienti da Malaysia e Taiwan; non è stato ritenuto fonte di retroattività illegittima.
reg. UE n. 1238/2013 del Consiglio
Richiamato come regolamento istitutivo delle misure antidumping definitive sui moduli fotovoltaici originari o provenienti dalla Cina.
reg. UE n. 1237/2013 del Consiglio
Richiamato nel secondo motivo come atto di base collegato alla disciplina antidumping.
reg. UE n. 507/2009
Richiamato per il profilo della registrazione delle operazioni nel sistema doganale.
Massime di principio
- Nelle controversie doganali antielusive, la registrazione delle importazioni prevista dalla normativa unionale può essere soddisfatta anche mediante un sistema informatico automatico di selezione e tracciamento delle operazioni, se idoneo a individuare senza equivoci le importazioni rilevanti.
- L’estensione retroattiva dei dazi antidumping non va confusa con un’applicazione retroattiva vietata della norma: se la registrazione è stata disposta al momento dell’apertura dell’inchiesta e l’estensione interviene a conclusione della stessa, il recupero è legittimo nei limiti previsti dal regolamento di base.
- Le misure di estensione dei dazi per elusione hanno natura accessoria rispetto al dazio antidumping originario e perseguono la finalità di garantirne l’effettività, impedendo che le misure siano aggirate tramite triangolazioni o trasbordi verso Paesi terzi.
- In sede di legittimità, una doglianza formalmente rubricata come violazione dell’onere della prova può essere riqualificata quando, nella sostanza, investe la corretta interpretazione del sistema normativo applicabile.
- Quando la normativa unionale disciplina espressamente registrazione e recupero dei dazi in funzione antielusiva, non è decisivo dimostrare una registrazione "ad hoc" manuale se il sistema doganale consente la registrazione automatica delle operazioni mediante il documento amministrativo unico.
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