Ordinanza n. 2982/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’annullamento previa adozione delle opportune misure cautelari: 1. del provvedimento di determinazione del voto di diploma accademico di II livello della ricorrente, adottato in data 19 marzo 2026; 2. del provvedimento di rigetto dell’istanza di autotutela del 30 marzo 2026 (prot. n. 2869/2026); 3. del verbale della seduta di diploma del 19 marzo 2026, ancorché non conosciuto e non osteso dall’Amministrazione resistente; 4. della delibera del Consiglio Accademico n. 1 del 10 luglio 2007, ove ritenuta applicabile; 5. nonché di ogni altro atto, anche a contenuto generale o organizzativo, ancorché non conosciuto, presupposto, connesso o consequenziale, ivi compresi: a. atti istruttori; b. determinazioni della Commissione; c. criteri di calcolo; d. algoritmi ESSE3/CINECA; nonché per l’accertamento dell’illegittimità e la condanna alla rideterminazione del voto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione del voto finale del diploma accademico di II livello, rigetto dell’istanza di autotutela e atti connessi, compresi i criteri e le elaborazioni informatiche utilizzati per il calcolo
Esito
Favorevole al ricorrente (studentessa)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il voto finale di 108/110 attribuito al diploma accademico di II livello in Violino, contestando il metodo di calcolo della media degli esami di profitto e, in particolare, l’utilizzo della media delle medie anziché della media ponderata in funzione dei crediti e delle diverse tipologie di attività formative. Ha inoltre contestato l’attribuzione del voto di 24/30 all’esame di Storia e storiografia della musica, per il quale l’offerta formativa applicabile avrebbe previsto una mera idoneità. Sono stati dedotti difetto di istruttoria e di motivazione, nonché l’illegittimità del rigetto dell’istanza di autotutela. La ricorrente ha chiesto anche, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., l’accesso ai documenti non ostesi, inclusi log, stampe, output ed elaborazioni del sistema informatico utilizzato per la determinazione del voto, rappresentando la necessità di verificare la legittimità dell’operato amministrativo e di disporre di un titolo conforme per la domanda di ammissione a un Master presso il Conservatorio della Svizzera Italiana, la cui scadenza era fissata al 31 maggio 2026. Il Conservatorio ha sostenuto che il calcolo fosse conforme al regolamento didattico, alla delibera del Consiglio accademico del 10 luglio 2007 e a una successiva delibera del 26 aprile 2022.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ravvisando il fumus boni iuris nei profili di difetto di istruttoria e motivazione e il periculum in mora nella necessità di consentire alla ricorrente di esibire tempestivamente un titolo conforme al regolamento didattico per la partecipazione al Master. Ha ordinato al Conservatorio di riesaminare la fattispecie entro sette giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, applicando l’art. 22, comma 4, del regolamento didattico: deve essere calcolata la media ponderata, rapportata a centodecimi, delle votazioni conseguite nell’intero percorso formativo, in funzione dei crediti e delle diverse tipologie di attività formative previste dall’offerta formativa applicabile; al valore così ottenuto deve essere sommato il punteggio di 4/110 attribuito dalla commissione nella seduta di diploma e non contestato. Qualora il riesame non confermi il voto precedente, il Conservatorio dovrà rilasciare tempestivamente un diploma rettificato. Quanto all’accesso, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente ai documenti già depositati in giudizio e ha accertato il diritto della ricorrente a ottenere i log, le stampe, gli output e ogni elaborazione del sistema informatico utilizzato per il calcolo, nonché ogni ulteriore atto, documento, istruttoria o elaborazione utilizzato per determinare il voto finale. L’amministrazione dovrà esibire tale documentazione entro trenta giorni, nel rispetto della l. 241/1990 e del d.P.R. 184/2006. L’udienza pubblica è stata fissata al 15 dicembre 2026; le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22, comma 4, Regolamento didattico del Conservatorio
Il voto finale è espresso in centodecimi, con eventuale lode. Il voto finale non può essere inferiore alla media ponderata, rapportata a centodecimi, delle votazioni conseguite nell’intero percorso formativo in funzione dei crediti e delle diverse tipologie di attività formative. La media ponderata dei voti può essere integrata dalla commissione per un punteggio non superiore a 10/110.
La determinazione del voto finale deve rispettare il criterio della media ponderata rapportata a centodecimi, calcolata in funzione dei crediti e delle diverse tipologie di attività formative; a tale valore può essere aggiunto il punteggio attribuito dalla commissione entro i limiti regolamentari.
art. 10, comma 2, lett. d, d.P.R. 212/2005
modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode
Spetta al regolamento didattico dell’istituzione AFAM disciplinare le modalità di valutazione del profitto e della prova finale, nel rispetto delle forme di votazione previste dalla normativa.
art. 116, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di decidere sulla domanda di accesso proposta nel corso del giudizio; nel caso concreto è stato accertato il diritto di accesso alla documentazione informatica e istruttoria non ancora depositata.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto ha consentito di ordinare il riesame dell’attività amministrativa alla luce del fumus e del periculum ravvisati.
l. 241/1990
Richiamata quale disciplina da rispettare nell’esibizione della documentazione oggetto dell’ordine di accesso.
d.P.R. 184/2006
Richiamato quale regolamento applicabile alle modalità di esercizio dell’accesso documentale disposto dal giudice.
Massime di principio
- Quando il regolamento didattico di un’istituzione AFAM stabilisce che il voto finale debba essere determinato mediante la media ponderata delle votazioni, rapportata a centodecimi e calcolata in funzione dei crediti e delle diverse tipologie di attività formative, l’amministrazione non può sostituire tale criterio con una media delle medie o con un diverso metodo non adeguatamente giustificato.
- La determinazione del voto finale di un diploma accademico deve essere sorretta da un’istruttoria completa e da una motivazione idonea a rendere verificabili i dati, i criteri e le elaborazioni utilizzati, inclusi quelli derivanti da sistemi informatici.
- In sede cautelare il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione il riesame dell’atto impugnato secondo criteri puntualmente indicati, quando sussistano fumus boni iuris e un pregiudizio imminente collegato alla necessità di utilizzare tempestivamente il titolo contestato.
- Il diritto di accesso difensivo comprende, quando rilevanti per verificare la legittimità dell’azione amministrativa, i log, gli output, le stampe e le elaborazioni informatiche utilizzate per adottare il provvedimento, nonché gli ulteriori atti istruttori e documenti effettivamente impiegati.
- La produzione in giudizio dei documenti richiesti determina la cessazione della materia del contendere limitatamente a tali documenti, mentre permane il diritto di accesso alla documentazione richiesta e non ancora ostesa.
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