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Sentenza

Sentenza n. 6260/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli - Venezia Giulia, sezione prima, n. -OMISSIS- resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202404907

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR per il Friuli-Venezia Giulia che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento disciplinare di perdita del grado per rimozione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il militare ha impugnato la sentenza di primo grado deducendo, con un unico motivo composito, error in iudicando, violazione della legge n. 241/1990 e del codice dell'ordinamento militare, violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost., difetto di motivazione e di istruttoria, erroneità dei presupposti, eccesso di potere, sproporzione della sanzione e lesione dei principi di ragionevolezza e di giustizia manifesta. La contestazione riguardava la sanzione della perdita del grado per rimozione, adottata dopo che il militare, fuori servizio, era stato coinvolto in un incidente stradale con feriti, era risultato positivo all'alcol con tasso di 1,35 g/l e alla cocaina, positività confermata da un successivo test di secondo livello. L'appellante sosteneva, in particolare, che l'amministrazione non avesse adeguatamente considerato l'assenza di precedenti disciplinari, la lunga e positiva carriera, l'anzianità di servizio, l'età, il carattere isolato dell'episodio, l'assenza di concorso di altri militari e il ravvedimento; contestava inoltre l'adeguatezza dell'istruttoria e della motivazione e richiamava, quale parametro di gradualità, una disciplina relativa alla polizia ad ordinamento civile.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha affermato che la valutazione della gravità degli addebiti e la scelta della sanzione disciplinare costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile soltanto per manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza, evidente sproporzionalità, travisamento o abnormità, vizi non riscontrati nel caso concreto. Ha ritenuto legittima la perdita del grado anche per un singolo episodio di uso di sostanze stupefacenti, ove adeguatamente motivata, considerandolo incompatibile con i doveri, lo status e il grado di un militare, nonché lesivo del prestigio dell'Arma. Nel caso di specie, la gravità risultava ulteriormente accresciuta dalla guida in stato di ebbrezza e dal coinvolgimento in un incidente con feriti. L'istruttoria è stata ritenuta completa, poiché fondata su accertamenti e documenti provenienti da autorità pubbliche e non concretamente smentiti. La motivazione del provvedimento è stata giudicata ampia, coerente e logicamente connessa ai fatti accertati. I precedenti di carriera, l'assenza di recidiva, il carattere isolato della condotta e il ravvedimento non imponevano una sanzione meno grave, poiché le condotte avevano irrimediabilmente compromesso il rapporto fiduciario e rendevano non abnorma la sanzione espulsiva. È stato inoltre ritenuto inconferente il richiamo alla disciplina della polizia civile, essendo lo status militare regolato da un autonomo sistema normativo. L'appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 3.000, oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • artt. 861, comma 1, lett. d), e 867, comma 6, d.lgs. 66/2010

    perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari

    Costituiscono la base normativa della sanzione disciplinare di stato applicata al militare.

  • artt. 923, comma 1, lett. i), e 861, comma 4, d.lgs. 66/2010

    cessa dal servizio permanente e viene iscritto d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito Italiano, senza alcun grado

    Disciplinano gli effetti della perdita del grado per rimozione.

  • art. 1355 d.lgs. 66/2010

    Individua gli elementi rilevanti per la determinazione della sanzione disciplinare; il giudice ha ritenuto che la loro mancata valorizzazione analitica non determinasse illegittimità, vista la gravità intrinseca delle condotte e l'adeguata motivazione complessiva.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Richiamato per aderire agli orientamenti motivazionali di precedenti pronunce.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Richiamato per la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.

  • art. 6, comma 3, n. 8), d.P.R. 737/1981

    Il richiamo è stato ritenuto inconferente, poiché la disposizione riguarda le forze di polizia ad ordinamento civile e non può fungere da parametro per la gradualità delle sanzioni militari.

Massime di principio

  • La valutazione della gravità degli illeciti disciplinari commessi da un militare e la scelta della relativa sanzione rientrano nell'ampia discrezionalità dell'amministrazione e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto per manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza, evidente sproporzionalità, travisamento dei fatti o abnormità.
  • Anche un singolo episodio di assunzione di sostanze stupefacenti da parte di un militare può legittimare la perdita del grado per rimozione, quando l'amministrazione motivi adeguatamente l'incompatibilità della condotta con i doveri, lo status, il grado e il prestigio del Corpo di appartenenza.
  • La positività all'uso di sostanze stupefacenti, accompagnata dalla guida in stato di ebbrezza e dal coinvolgimento in un incidente stradale con feriti, può rendere non sproporzionata né abnorme l'irrogazione della massima sanzione disciplinare di stato, anche se le condotte si collocano in un unico episodio e sono avvenute fuori servizio.
  • Nella valutazione della sanzione disciplinare militare, una lunga carriera positiva, l'assenza di precedenti, il carattere isolato della condotta e il ravvedimento non impongono necessariamente una sanzione conservativa quando la gravità dei fatti abbia compromesso il rapporto fiduciario e reso il comportamento incompatibile con la permanenza nello status militare.
  • Non sussiste difetto di istruttoria quando la sanzione disciplinare sia fondata su specifici accertamenti e documenti provenienti da pubbliche autorità, non concretamente contestati sul piano fattuale dall'interessato, e la motivazione esponga coerentemente il rapporto tra fatti accertati, disvalore della condotta e sanzione applicata.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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