Cassazione Penale, Sentenza n. 2534/2023 del 20/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato ex tunc l'affidamento in prova al servizio sociale concesso il 21-26 gennaio 2021 e ha negato la concessione della detenzione domiciliare. La revoca era stata disposta dopo l'arresto in flagranza del 29/12/2021 per detenzione di cocaina a fini di spaccio, nell'ambito del quale sono stati trovati 30 involucri di cocaina, materiale da confezionamento e 49.000 euro in contanti; la ricorrente aveva ammesso di ricavare circa 1.000 euro mensili dall'attività illecita e non risultava occupata. La ricorrente contestava (i) la decorrenza ex tunc della revoca dal 23/02/2021 senza adeguata motivazione rispetto al periodo trascorso nel rispetto delle prescrizioni, e (ii) la mancata motivazione sulla mancata concessione della detenzione domiciliare per ragioni di salute.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima la revoca ex tunc operata dal Tribunale di sorveglianza, perché gli elementi emersi dalla perquisizione (quantità e confezionamento della sostanza, rilevante somma di denaro, ammissione della ricorrente, assenza di altre fonti di reddito) indicavano un'attività di spaccio organizzata e continuata che rendeva l'adesione al programma trattamentale meramente formale. Sul punto della detenzione domiciliare, la Corte ha rilevato che nel verbale non risultava alcuna istanza in tal senso, per cui non sussisteva obbligo motivazionale da parte del Tribunale. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Ordinamento penitenziario (Ord. pen.), art. 47, comma 11
L'affidamento in prova è revocato se il comportamento contrario alla legge o alle prescrizioni appare incompatibile con la prosecuzione della prova; la norma legittima la valutazione discrezionale del giudice di sorveglianza e la possibilità di valutare fatti anche prima della definizione del procedimento penale.
Ordinamento penitenziario (Ord. pen.), art. 51-ter
Previsione utilizzata per la sospensione cautelativa dell'affidamento da parte del magistrato di sorveglianza in presenza di un arresto in flagranza; disciplina le misure cautelari sul beneficio
Sentenza Corte Costituzionale n. 343 del 29/10/1987
Richiamata in tema di principi di proporzionalità e adeguatezza della pena come criterio per valutare la decorrenza ex tunc della revoca quando il comportamento dimostri l'assenza di vera adesione al programma di risocializzazione
Massime di principio
- La revoca dell'affidamento in prova è rimessa alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza: non ogni violazione comporta automaticamente la revoca, ma se il fatto dimostra incompatibilità con la prosecuzione del percorso rieducativo la revoca è legittima.
- La revoca con effetto ex tunc è giustificabile quando gli elementi probatori indicano che sin dall'inizio non vi è stata reale adesione al programma (es. condotte gravi, continuative e organizzate subito dopo la concessione della misura).
- Fatti storici costituenti ipotesi di reato possono essere valutati nel procedimento di sorveglianza anche prima della definizione del procedimento penale, purché la valutazione sia coerente e adeguatamente motivata.
- Il Tribunale non è tenuto a motivare il diniego di una misura non richiesta: è onere della difesa proporre espressamente l'istanza (es. detenzione domiciliare per motivi di salute) perché il giudice ne valuti la concessione e motivi la decisione.
- Quando si contesta la decorrenza ex tunc della revoca, è necessario dimostrare che gli elementi storici valutati non erano idonei a far ritenere l'assenza di adesione al programma; in assenza di tale prova, la valutazione giudiziale è difficilmente sindacabile in sede di legittimità.
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