Sentenza n. 1292/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento dell'Ordinanza del Comune di Cossato n. 30 del 23.02.2022, avente ad oggetto “Ordinanza di ingiunzione di pagamento per canoni di locazione non finanziaria non pagati su terreni di proprietà comunale”, notificata all'odierna ricorrente in data 24 febbraio 2022; e per l’accertamento e la dichiarazione del diritto della ricorrente al rinnovo delle concessioni di cui è causa alle condizioni stabilite ex lege a norma degli art. 1, commi 831 e 831 bis, l. 160/2019, e 93, D.Lgs. 259/2003; e per l’accertamento del diritto della ricorrente al rinnovo delle concessioni/locazioni di cui è causa alle condizioni stabilite ex lege a norma degli art. 1, commi 831 e 831 bis, l. 160/2019, e 93, D.Lgs. 259/2003.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza-ingiunzione comunale di pagamento di canoni relativi agli anni 2020 e 2021 per l'area utilizzata da una stazione radio base
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza-ingiunzione con cui il Comune le aveva intimato il pagamento di euro 53.253,19, sostenendo che agli impianti di telecomunicazione installati su beni comunali dovesse applicarsi la disciplina del canone unico patrimoniale, in particolare il canone fisso previsto dall'art. 1, comma 831-bis, l. 160/2019, anziché il canone locatizio previsto dal contratto. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto al rinnovo delle concessioni o locazioni alle condizioni stabilite dalla legge. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse la misura di un prelievo patrimoniale di natura tributaria e dovesse quindi essere devoluta al giudice tributario; nel merito ha dedotto che l'area fosse un bene del patrimonio disponibile, soggetto alla disciplina privatistica della locazione, e non un bene demaniale o del patrimonio indisponibile.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia riguardasse la misura del canone unico patrimoniale e, quindi, l'entità della pretesa impositiva azionata dal Comune. Richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ha stabilito che il CUP, introdotto dall'art. 1, commi 816-847, l. 160/2019, ha natura tributaria, poiché presenta i caratteri della doverosità dell'imposizione, dell'assenza di un rapporto sinallagmatico e della destinazione delle risorse alla contribuzione alle spese pubbliche. Le relative controversie spettano pertanto in via esclusiva al giudice tributario. La causa può essere riproposta davanti a tale giudice nei termini di legge, ai sensi dell'art. 59 l. 69/2009 e dell'art. 11 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate per la problematicità delle questioni e l'esistenza di contrasti giurisprudenziali.
Norme richiamate
art. 1, commi 816-847, l. 160/2019
Il canone unico patrimoniale, introdotto dall'art. 1, commi da 816 a 847, della l. n. 160 del 2019
Il CUP ha natura tributaria unitariamente considerata, con devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice tributario.
art. 1, comma 831-bis, l. 160/2019
gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. (...) I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente
La disposizione è richiamata quale fondamento della pretesa sostanziale della ricorrente, ma la relativa controversia è stata ritenuta devoluta al giudice tributario.
art. 59 l. 69/2009
Consente la riproposizione della causa davanti al giudice munito di giurisdizione nei termini di legge dopo la declinatoria di giurisdizione.
art. 11 c.p.a.
Disciplina la prosecuzione o riproposizione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione.
art. 93 d.lgs. 259/2003
È richiamato dalla ricorrente quale ulteriore fondamento del diritto al rinnovo delle concessioni o locazioni alle condizioni di legge.
Massime di principio
- Il canone unico patrimoniale previsto dall'art. 1, commi 816-847, l. 160/2019 ha natura tributaria unitariamente considerata, anche se accorpa entrate anteriormente caratterizzate da diversa natura giuridica.
- Le controversie relative all'an debeatur, al quantum e alla pretesa impositiva riferita al canone unico patrimoniale spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice tributario.
- La natura tributaria del CUP deriva dalla doverosità dell'imposizione, dall'assenza di un rapporto sinallagmatico tra prelievo e prestazione dell'ente e dalla destinazione delle entrate al finanziamento delle spese pubbliche.
- Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice tributario, la causa può essere riproposta davanti a quest'ultimo nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 59 l. 69/2009 e dall'art. 11 c.p.a.
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