Cassazione Civile, Ordinanza n. 27527/2024 del 23/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
Nel giudizio di verificazione del passivo, una società concessionaria della riscossione aveva chiesto l’ammissione al privilegio, e non al solo chirografo, dei crediti per interessi maturati su crediti di imposta già ammessi al passivo con privilegio, nei limiti del biennio rilevante ex art. 2749 c.c. Il tribunale aveva rigettato l’opposizione ex art. 98 l. fall. ritenendo la domanda indeterminata: secondo il giudice di merito mancavano l’esatta indicazione del tasso di interesse applicato, delle modalità di calcolo, della data di decorrenza/scadenza degli interessi e un sufficiente collegamento tra tabella dei tassi e singole cartelle. La ricorrente ha censurato tale decisione deducendo violazione degli artt. 93 e 54 l. fall., dell’art. 2749 c.c. e dell’art. 30 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la domanda era invece sufficientemente specifica perché corredata da estratti di ruolo e prospetti ripartizionali contenenti le date di notifica delle cartelle, i codici tributo, gli anni di riferimento, i carichi iscritti e gli importi degli interessi di mora; ha inoltre dedotto che l’indicazione del tasso specifico non era necessaria quando l’ammontare complessivo del credito per interessi non era contestato e il calcolo risultava comunque ricostruibile sulla base dei dati allegati.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendo manifestamente fondato l’assunto della ricorrente. Ha affermato che la documentazione allegata alla domanda di insinuazione consentiva la verifica dell’esattezza o comunque della esatta determinazione matematica degli interessi richiesti al privilegio, sulla base della data di notifica delle cartelle e dei tassi applicabili secondo la tabella dell’Agenzia delle Entrate nel biennio rilevante. Ha ritenuto erronea la tesi del tribunale secondo cui fosse necessaria una specifica indicazione del tasso in concreto applicato per ogni cartella e della data di scadenza del credito, anche perché il credito per interessi moratori era già stato integralmente ammesso, sia pure al chirografo, sicché non era in discussione il suo ammontare complessivo. La Corte ha escluso che la supposta genericità integrasse difetto di allegazione del fatto costitutivo della pretesa; al più avrebbe potuto porsi un problema di prova degli elementi necessari a delimitare l’estensione del privilegio, elementi che però risultavano comunque forniti. Ha aggiunto che, in caso di residui dubbi, il giudice avrebbe potuto ricorrere a una consulenza tecnica d’ufficio. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in diversa composizione, anche per le spese. Sono stati dichiarati assorbiti il terzo e il quarto motivo, concernenti le spese di lite.
Norme richiamate
art. 98 l. fall.
disciplina l’opposizione allo stato passivo; il ricorso nasceva dall’opposizione proposta contro l’ammissione del credito in chirografo.
art. 93 l. fall.
comma 2 nn. 3 e 4; comma 3
la domanda di insinuazione deve contenere una succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto a fondamento della pretesa; non è richiesta un’indicazione analitica di tutti i saggi di interesse variati nel tempo se la base giuridica dell’obbligazione è chiaramente esposta.
art. 54, comma 3, l. fall.
l’estensione della prelazione agli interessi richiede una domanda specifica, ma tale specificità può risultare soddisfatta anche tramite documentazione idonea a consentire la determinazione del credito.
art. 2749 c.c.
delimita il periodo temporale per il quale il privilegio si estende agli interessi; nel caso concreto gli interessi erano richiesti nel biennio rilevante.
art. 30 d.P.R. n. 602/1973
gli interessi di mora sulle cartelle iniziano a maturare dopo sessanta giorni dalla notifica della cartella; la data di notifica è quindi dato utile per il calcolo.
art. 7 L. n. 212/2000
richiamato in via analogica per affermare che la motivazione degli interessi esattoriali non richiede l’indicazione di ogni saggio di interesse modificato nel tempo.
art. 98 l. fall.
base processuale dell’impugnazione dello stato passivo, rispetto alla quale è stata valutata la correttezza del decreto impugnato.
Massime di principio
- Nella domanda di insinuazione al passivo, ai fini dell’ammissione privilegiata di interessi accessori a un credito già riconosciuto, è sufficiente che siano indicati gli elementi idonei a consentirne la determinazione matematica; non è necessario riportare in modo analitico ogni variazione del tasso se il credito è ricostruibile con i dati allegati.
- La mancanza di una specifica indicazione del tasso applicato non comporta automaticamente difetto di allegazione del fatto costitutivo della pretesa, quando la base giuridica del credito e i dati essenziali per il calcolo risultino comunque esposti.
- Se l’ammontare complessivo degli interessi non è contestato e la questione riguarda solo la collocazione privilegiata, il giudice di merito non può respingere la domanda per asserita genericità in presenza di documentazione sufficiente; eventuali dubbi di quantificazione possono essere superati anche mediante consulenza tecnica d’ufficio.
- L’estensione del privilegio agli interessi ex art. 2749 c.c. richiede specificità quanto all’individuazione del periodo e degli elementi di calcolo, ma tale specificità va valutata in concreto e in funzione della effettiva possibilità di verificare il credito, non secondo un formalismo eccessivo.
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