Cassazione Penale, Sentenza n. 15952/2026 del 04/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Arsad Popaj ha impugnato per due motivi: 1) vizio di motivazione per presunta omissione nella valutazione di una prova decisiva (fotogrammi e documenti che dimostrerebbero che scatoloni trovati nel casolare provenivano dall'abitazione dell'imputato, proponendo un'ipotesi alternativa alla responsabilità) e 2) errata applicazione dell'aumento per continuazione, contestando la duplicazione dell'aumento per la detenzione contemporanea di sostanze appartenenti a tabelle diverse. Andrea Perozzi ha impugnato per: 1) insufficiente e illogica motivazione rispetto alle intercettazioni ritenute non univoche (ipotesi di "droga parlata" e mancanza di rinvenimenti materiali a suo carico) e 2) mancata riqualificazione in lieve entità, sostenendo che i dati sul peso e sulle somme non provano la rilevanza del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che i motivi fossero, in larga parte, generici o diretti a una rivalutazione del materiale probatorio (il che eccede i limiti di cognizione della Cassazione). Quanto alle questioni di fatto (valutazione dei fotogrammi, interpretazione delle intercettazioni e quantificazione della droga), la Corte ha confermato che tali accertamenti competono al giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità se non per manifesta illogicità non risultante nel caso. Sulla continuazione tra detenzioni di sostanze diverse la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aumento per continuazione, richiamando la giurisprudenza che considera autonome le condotte riguardanti sostanze appartenenti a tabelle diverse. Conseguentemente, restano ferme le condanne già inflitte in primo e secondo grado: Popaj condannato a 4 anni di reclusione e euro 16.000 di multa; Perozzi a 2 anni e 8 mesi e euro 12.000 di multa. Inoltre la Corte ha posto a carico di ciascun ricorrente la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e le spese del procedimento, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
Norma di riferimento per i reati di detenzione e spaccio di stupefacenti; la Corte considera che la detenzione di sostanze appartenenti a tabelle diverse integri autonome ipotesi di reato che possono essere riunite sotto il vincolo della continuazione
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Riferimento alla fattispecie di lieve entità: la Corte richiama che il riconoscimento richiede prova della minima offensività e non può essere ottenuto con mera rivalutazione degli elementi probatori
art. 606, comma 1, lett. e) e lett. b), cod. proc. pen.
Limiti del sindacato di legittimità: la Cassazione può verificare la presenza di vizi formali o la manifesta illogicità della motivazione, ma non procedere a una rivalutazione libera degli elementi di fatto; i ricorsi che mirano a rinnovata valutazione probatoria sono inammissibili
art. 81, comma 2, cod. pen.
Norma sul concorso di reati e aumento per continuazione; la Corte ne ha dato applicazione ritenendo corretta l'imposizione dell'aumento tra autonome detenzioni di diverse sostanze
art. 133, cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena-base: citata nella discussione sull'uso della maggiore gravità del fatto nella determinazione della pena, distinto dall'eventuale aumento per continuazione
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama i limiti di esposizione dei motivi di ricorso; i ricorsi dovevano indicare con precisione le censure rilevanti per il giudizio di legittimità
art. 616 cod. proc. pen.
Disciplina delle spese per i ricorsi inammissibili; la Corte ha imposto a ciascun ricorrente il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
Sentenza Corte Costituzionale n. 32/2014 (richiamata)
Richiamata per spiegare la ripresa della distinzione tra sostanze appartenenti a tabelle diverse dopo la declaratoria di incostituzionalità delle modifiche introdotte dalla legge "Fini-Giovanardi"
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti: le doglianze che chiedono una rivalutazione del materiale probatorio sono, in assenza di indicazione di manifesta illogicità, inammissibili.
- L'interpretazione delle intercettazioni e la valutazione del loro significato sono questioni di fatto riservate al giudice di merito; sono sindacabili in Cassazione solo se la motivazione è manifestamente illogica o irragionevole.
- La detenzione contemporanea di sostanze appartenenti a tabelle diverse configura, di regola, reati autonomi che possono essere unificati dal vincolo della continuazione; l'aumento per continuazione può dunque essere legittimamente applicato.
- La qualificazione della fattispecie come di lieve entità richiede prova della scarsa offensività: contestazioni generiche sui calcoli di peso o sulle somme non sono di per sé sufficienti per ottenere la riqualificazione.
- Per ottenere l'annullamento per carenza motivazionale occorre indicare punti decisivi e circostanze specifiche che dimostrino una reale lacuna o contraddizione nella motivazione; censure generiche sono escluse.
- In caso di ricorso inammissibile la parte può essere condannata alle spese e a versare somme alla Cassa delle ammende: occorre valutare il rischio processuale prima di proporre impugnazioni basate su mera divergenza di valutazione probatoria.
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