Cassazione Penale, Sentenza n. 38775/2025 del 01/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) violazione dell'art. 648-bis cod. pen. e vizi di motivazione per la mancata esclusione del concorso nell'illecito e per la mancata derubricazione in ricettazione; si lamenta l'assenza di elementi che dimostrino un apporto dell'imputato nella condotta dissimulatoria, essendo richiamato solo l'uso del veicolo; (2) violazione di legge e vizi di motivazione sulle censure relative alla quantificazione della pena pecuniaria: la Corte territoriale avrebbe individuato un minimo edittale non coerente con la misura ratione temporis (si sostiene che il minimo pecuniario sarebbe stato di euro 1.032); (3) violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizi di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche, che sarebbe basato su formule di stile e su un richiamo improprio alle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la censura generica e ha confermato la valutazione dei giudici di merito: il concorso nella condotta di riciclaggio è stato desunto dalla disponibilità pressoché esclusiva del veicolo e dall'apposizione su di esso di targhe e numero di telaio di altra vettura rottamata. Sul secondo motivo ha osservato che il riferimento al "più che benevolo trattamento sanzionatorio" era mero obiter e che la difesa non aveva mosso censure specifiche sulla pena in sede di appello (censure precluse ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.); inoltre la multa di euro 5.000 rientrava nella forbice edittale. Sul terzo motivo ha ritenuto generica la doglianza: il diniego delle attenuanti generiche è legittimo in presenza di un grave precedente specifico e dell'assenza di elementi positivi prodotti dalla difesa (ricordando l'orientamento che richiede elementi di segno positivo per riconoscere le attenuanti). Perciò il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen.
Norma sul riciclaggio: la Corte conferma che per la configurazione del reato è rilevante non solo la disponibilità della cosa, ma anche elementi fattuali che dimostrino il contributo dell'imputato alla condotta dissimulatoria (qui: targhe e numero di telaio apposti da altra vettura)
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle attenuanti generiche: la Corte ribadisce che il riconoscimento delle attenuanti richiede elementi di segno positivo a favore dell'imputato; l'assenza di elementi negativi non impone automaticamente l'applicazione delle attenuanti
art. 133 cod. pen.
Norma sulla determinazione della pena: richiamata nella controversia ma la Corte osserva che non può essere utilizzata come mero richiamo formale per motivare il diniego delle attenuanti senza elementi positivi
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma sulla formulazione del ricorso per cassazione: il ricorso è stato riassunto nei termini previsti e i motivi sono stati esaminati per la loro specificità e correttezza formale
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Norma che limita le censure ammissibili in cassazione: la Corte ha richiamato il principio per escludere censure sulla pena non specificamente dedotte in sede di appello
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per liquidare le somme dovute
Massime di principio
- In cassazione le censure devono confrontarsi concretamente e specificamente con la motivazione dei giudici di merito: doglianze generiche o ripetitive sono inammissibili
- Per i reati di riciclaggio (art. 648-bis) non è sufficiente la mera disponibilità della cosa: occorrono elementi fattuali che dimostrino il contributo dell'imputato alla dissimulazione (es. alterazione targhe/numero di telaio, uso sistematico di documenti o parti riconducibili a altra vettura)
- Le impugnazioni sulla quantificazione della pena sono ammissibili solo se specificamente articolate nei motivi; la mancata deduzione nelle sedi precedenti può comportare preclusione ex art. 606 cod. proc. pen.
- Le attenuanti generiche non sono un automatismo: spettano solo se emergono elementi positivi che giustifichino la loro concessione; l'assenza di elementi negativi non obbliga il giudice a riconoscerle
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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