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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38775/2025 del 01/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) violazione dell'art. 648-bis cod. pen. e vizi di motivazione per la mancata esclusione del concorso nell'illecito e per la mancata derubricazione in ricettazione; si lamenta l'assenza di elementi che dimostrino un apporto dell'imputato nella condotta dissimulatoria, essendo richiamato solo l'uso del veicolo; (2) violazione di legge e vizi di motivazione sulle censure relative alla quantificazione della pena pecuniaria: la Corte territoriale avrebbe individuato un minimo edittale non coerente con la misura ratione temporis (si sostiene che il minimo pecuniario sarebbe stato di euro 1.032); (3) violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizi di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche, che sarebbe basato su formule di stile e su un richiamo improprio alle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la censura generica e ha confermato la valutazione dei giudici di merito: il concorso nella condotta di riciclaggio è stato desunto dalla disponibilità pressoché esclusiva del veicolo e dall'apposizione su di esso di targhe e numero di telaio di altra vettura rottamata. Sul secondo motivo ha osservato che il riferimento al "più che benevolo trattamento sanzionatorio" era mero obiter e che la difesa non aveva mosso censure specifiche sulla pena in sede di appello (censure precluse ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.); inoltre la multa di euro 5.000 rientrava nella forbice edittale. Sul terzo motivo ha ritenuto generica la doglianza: il diniego delle attenuanti generiche è legittimo in presenza di un grave precedente specifico e dell'assenza di elementi positivi prodotti dalla difesa (ricordando l'orientamento che richiede elementi di segno positivo per riconoscere le attenuanti). Perciò il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 648-bis cod. pen.

    Norma sul riciclaggio: la Corte conferma che per la configurazione del reato è rilevante non solo la disponibilità della cosa, ma anche elementi fattuali che dimostrino il contributo dell'imputato alla condotta dissimulatoria (qui: targhe e numero di telaio apposti da altra vettura)

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle attenuanti generiche: la Corte ribadisce che il riconoscimento delle attenuanti richiede elementi di segno positivo a favore dell'imputato; l'assenza di elementi negativi non impone automaticamente l'applicazione delle attenuanti

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulla determinazione della pena: richiamata nella controversia ma la Corte osserva che non può essere utilizzata come mero richiamo formale per motivare il diniego delle attenuanti senza elementi positivi

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma sulla formulazione del ricorso per cassazione: il ricorso è stato riassunto nei termini previsti e i motivi sono stati esaminati per la loro specificità e correttezza formale

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma che limita le censure ammissibili in cassazione: la Corte ha richiamato il principio per escludere censure sulla pena non specificamente dedotte in sede di appello

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per liquidare le somme dovute

Massime di principio

  • In cassazione le censure devono confrontarsi concretamente e specificamente con la motivazione dei giudici di merito: doglianze generiche o ripetitive sono inammissibili
  • Per i reati di riciclaggio (art. 648-bis) non è sufficiente la mera disponibilità della cosa: occorrono elementi fattuali che dimostrino il contributo dell'imputato alla dissimulazione (es. alterazione targhe/numero di telaio, uso sistematico di documenti o parti riconducibili a altra vettura)
  • Le impugnazioni sulla quantificazione della pena sono ammissibili solo se specificamente articolate nei motivi; la mancata deduzione nelle sedi precedenti può comportare preclusione ex art. 606 cod. proc. pen.
  • Le attenuanti generiche non sono un automatismo: spettano solo se emergono elementi positivi che giustifichino la loro concessione; l'assenza di elementi negativi non obbliga il giudice a riconoscerle
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

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