Cassazione Penale, Sentenza n. 2484/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano il decreto del 16/07/2024 della Corte d'appello di Caltanissetta che aveva confermato la confisca di alcuni beni fino al 2012 ritenendo sussistente la pericolosità sociale fino a tale limite cronologico. Con unico motivo deducevano violazione di legge processuale e mancata assunzione di prova decisiva: lamentavano che la Corte d'appello non avrebbe valutato correttamente, ai sensi dell'art. 192 c.p.p., le prove documentali e le testimonianze acquisite in primo grado e avrebbe rigettato senza motivazione richieste istruttorie in secondo grado (tra cui le testimonianze di Giuseppe Di Donno e Antonio Di Pietro). Avevano inoltre depositato verbali, video-interviste, trascrizioni e atti di archiviazione per dimostrare la propria estraneità ad alcune strutture mafiose e la rilevanza probatoria della documentazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ricordato che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge (art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011) e che non è sindacabile in Cassazione la valutazione di merito delle prove salvo che la motivazione sia inesistente o meramente apparente. La Corte ha ritenuto inammissibili le censure relative alla valutazione delle testimonianze e delle prove documentali (compresa la presunta violazione dell'art. 192 c.p.p.), perché si tratta di questioni di merito e non di violazioni di legge deducibili in Cassazione; ha inoltre escluso che le prove richieste fossero 'decisive' secondo i parametri richiesti (non potevano determinare un esito totalmente diverso del giudizio e consistevano in mezzi dichiarativi). I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese di procedimento e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011
Stabilisce che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; la Corte ha applicato questo principio per dichiarare inammissibili le censure di merito.
codice di procedura penale
Regola la valutazione e l'assunzione della prova documentale e testimoniale; la Corte ha ritenuto che la presunta violazione delle regole di valutazione non costituisca di per sé violazione di legge deducibile in Cassazione nel procedimento di prevenzione.
codice di procedura penale
art. 606, commi relativi alle lett. c), d), e)
Individua i limiti di censura in Cassazione; la Corte ha ricordato che non è consentito trasformare doglianze di merito (es. valutazione della prova) in violazioni di legge, e che la mancata assunzione di prova decisiva vale solo per il dibattimento, non per i procedimenti in camera di consiglio.
codice di procedura penale
Richiama la regola di giudizio e valutazione delle prove; la Corte ha osservato che la sua inosservanza non è automaticamente deducibile come violazione di legge se non collegata a nullità.
codice di procedura penale
Prevede la condanna alle spese e la somma a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicato per condannare i ricorrenti al pagamento e al versamento di 3.000 euro.
codice di procedura penale
Norma sul trattamento del ricorso senza intervento delle parti nella fase di trattazione in Cassazione; richiamata in relazione al deposito del ricorso dopo il 30/06/2024 e alle modifiche introdotte dal d.lgs. n.150/2022.
legge 31 maggio 1965 n. 575
Richiamata a supporto della disciplina storica del procedimento di prevenzione e del limite della censura in Cassazione.
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge: non è possibile usare la Cassazione per impugnare la valutazione di merito delle prove salvo che la motivazione sia del tutto inesistente o meramente apparente.
- Le doglianze generiche o non direttamente confrontate con la motivazione del provvedimento impugnato sono inammissibili: il ricorrente deve indicare puntualmente il nesso tra le proprie censure e le ragioni del decisum.
- La presunta violazione delle regole di valutazione della prova (art. 192 c.p.p.) non costituisce automaticamente violazione di legge deducibile in Cassazione, a meno che non produca un vizio formale o sostanziale previsto dalla legge.
- La mancata assunzione di una 'prova decisiva' è sindacabile in Cassazione solo se si tratta del giudizio dibattimentale e solo quando la prova avrebbe potuto determinare un esito totalmente diverso; prove di natura dichiarativa difficilmente soddisfano questo requisito.
- Richieste istruttorie che escano dai limiti del devolutum o che non siano specificamente motivate possono essere ritenute irrilevanti e non valutabili in appello o in Cassazione.
- In caso di ricorso inammissibile possono essere irrogate condanne alle spese e somme a titolo di ammenda (art. 616 c.p.p.): è quindi importante valutare la fondatezza giuridica e la specificità delle censure prima di proporre ricorso.
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