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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2484/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano il decreto del 16/07/2024 della Corte d'appello di Caltanissetta che aveva confermato la confisca di alcuni beni fino al 2012 ritenendo sussistente la pericolosità sociale fino a tale limite cronologico. Con unico motivo deducevano violazione di legge processuale e mancata assunzione di prova decisiva: lamentavano che la Corte d'appello non avrebbe valutato correttamente, ai sensi dell'art. 192 c.p.p., le prove documentali e le testimonianze acquisite in primo grado e avrebbe rigettato senza motivazione richieste istruttorie in secondo grado (tra cui le testimonianze di Giuseppe Di Donno e Antonio Di Pietro). Avevano inoltre depositato verbali, video-interviste, trascrizioni e atti di archiviazione per dimostrare la propria estraneità ad alcune strutture mafiose e la rilevanza probatoria della documentazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ricordato che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge (art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011) e che non è sindacabile in Cassazione la valutazione di merito delle prove salvo che la motivazione sia inesistente o meramente apparente. La Corte ha ritenuto inammissibili le censure relative alla valutazione delle testimonianze e delle prove documentali (compresa la presunta violazione dell'art. 192 c.p.p.), perché si tratta di questioni di merito e non di violazioni di legge deducibili in Cassazione; ha inoltre escluso che le prove richieste fossero 'decisive' secondo i parametri richiesti (non potevano determinare un esito totalmente diverso del giudizio e consistevano in mezzi dichiarativi). I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese di procedimento e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011

    Stabilisce che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; la Corte ha applicato questo principio per dichiarare inammissibili le censure di merito.

  • codice di procedura penale

    Regola la valutazione e l'assunzione della prova documentale e testimoniale; la Corte ha ritenuto che la presunta violazione delle regole di valutazione non costituisca di per sé violazione di legge deducibile in Cassazione nel procedimento di prevenzione.

  • codice di procedura penale

    art. 606, commi relativi alle lett. c), d), e)

    Individua i limiti di censura in Cassazione; la Corte ha ricordato che non è consentito trasformare doglianze di merito (es. valutazione della prova) in violazioni di legge, e che la mancata assunzione di prova decisiva vale solo per il dibattimento, non per i procedimenti in camera di consiglio.

  • codice di procedura penale

    Richiama la regola di giudizio e valutazione delle prove; la Corte ha osservato che la sua inosservanza non è automaticamente deducibile come violazione di legge se non collegata a nullità.

  • codice di procedura penale

    Prevede la condanna alle spese e la somma a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicato per condannare i ricorrenti al pagamento e al versamento di 3.000 euro.

  • codice di procedura penale

    Norma sul trattamento del ricorso senza intervento delle parti nella fase di trattazione in Cassazione; richiamata in relazione al deposito del ricorso dopo il 30/06/2024 e alle modifiche introdotte dal d.lgs. n.150/2022.

  • legge 31 maggio 1965 n. 575

    Richiamata a supporto della disciplina storica del procedimento di prevenzione e del limite della censura in Cassazione.

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge: non è possibile usare la Cassazione per impugnare la valutazione di merito delle prove salvo che la motivazione sia del tutto inesistente o meramente apparente.
  • Le doglianze generiche o non direttamente confrontate con la motivazione del provvedimento impugnato sono inammissibili: il ricorrente deve indicare puntualmente il nesso tra le proprie censure e le ragioni del decisum.
  • La presunta violazione delle regole di valutazione della prova (art. 192 c.p.p.) non costituisce automaticamente violazione di legge deducibile in Cassazione, a meno che non produca un vizio formale o sostanziale previsto dalla legge.
  • La mancata assunzione di una 'prova decisiva' è sindacabile in Cassazione solo se si tratta del giudizio dibattimentale e solo quando la prova avrebbe potuto determinare un esito totalmente diverso; prove di natura dichiarativa difficilmente soddisfano questo requisito.
  • Richieste istruttorie che escano dai limiti del devolutum o che non siano specificamente motivate possono essere ritenute irrilevanti e non valutabili in appello o in Cassazione.
  • In caso di ricorso inammissibile possono essere irrogate condanne alle spese e somme a titolo di ammenda (art. 616 c.p.p.): è quindi importante valutare la fondatezza giuridica e la specificità delle censure prima di proporre ricorso.

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