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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26147/2021 del 27/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio per compensi professionali: la corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo e ha condannato in solido i clienti a pagare all'avvocato una somma a titolo di compensi per l'attività svolta in loro favore. I clienti hanno proposto ricorso per cassazione articolando due motivi. Con il primo hanno denunciato la violazione dell'art. 3, comma 2, d.m. 127/2004, assumendo che non fosse legittima l'emissione di un'unica notula a fronte di prestazioni che avrebbero richiesto l'esame di posizioni diverse dei vari assistiti. Con il secondo hanno dedotto la violazione dell'art. 1, comma 2, d.m. 127/2004, contestando l'applicazione dell'aumento per particolare complessità. La Corte ha rilevato, per il primo motivo, che la questione era nuova in cassazione perché non risultava trattata nella sentenza impugnata né i ricorrenti avevano indicato di averla dedotta nei precedenti gradi. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che la censura muoveva da un presupposto non decisivo, poiché i ricorrenti erano stati condannati in solido per l'attività svolta dal professionista in favore di tutti gli assistiti, sicché non era decisivo richiamare la sola limitazione dell'attività in loro favore rispetto a quella svolta per altro assistito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per novità della questione, poiché sollevata per la prima volta in sede di legittimità senza adeguata allegazione della sua precedente deduzione. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché non confrontato con la ratio della decisione impugnata, essendo i ricorrenti stati condannati in solido per l'intera attività professionale svolta in favore di tutti gli assistiti. Non sono state liquidate spese per mancata costituzione dell'intimato; è stato inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 2, d.m. 127/2004

    La censura relativa all'emissione di un'unica notula è stata dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta in cassazione e quindi nuova.

  • art. 1, comma 2, d.m. 127/2004

    La doglianza sull'aumento per particolare complessità è stata ritenuta inammissibile in quanto non si confrontava con il fatto che la condanna era stata pronunciata in solido per l'attività svolta in favore di tutti gli assistiti.

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    È stato richiamato come parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile in cassazione la censura che introduca per la prima volta una questione di fatto o di diritto non trattata nella sentenza impugnata, se il ricorrente non allega specificamente di averla dedotta nei gradi di merito e non indica l'atto processuale in cui ciò sarebbe avvenuto.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: è inammissibile la doglianza che si fondi su un presupposto non decisivo o diverso da quello posto a base della decisione.
  • Quando il giudice di merito abbia condannato più soggetti in solido al pagamento dei compensi professionali per l'attività svolta in favore di tutti gli assistiti, non è idonea a scardinare la decisione una contestazione che valorizzi soltanto la diversa estensione dell'attività svolta rispetto a singoli assistiti, se non incide sull'unitaria base della condanna.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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