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Sentenza

Sentenza n. 64/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della Sentenza emessa dal Tribunale Civile di BOLOGNA Sezione Lavoro n. 235/2025, pubblicata il 20.2.2025.

Giustizia amministrativa202501215

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Bologna, Sezione Lavoro, n. 235/2025, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiarie del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale civile di Bologna, Sezione Lavoro, n. 235/2025, pubblicata il 20 febbraio 2025. La sentenza è divenuta irrevocabile, come attestato dalla cancelleria il 24 giugno 2025, ed è stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. L'amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, accertando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza civile passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della pronuncia, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. In caso di ulteriore inadempimento, il commissario ad acta, già nominato nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, dovrà provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro i successivi novanta giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre spese generali, oneri accessori e restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo ha applicato per ordinare all'amministrazione l'esecuzione della sentenza passata in giudicato e per nominare, in caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando una sentenza passata in giudicato non sia stata eseguita dall'amministrazione obbligata, purché il giudicato e l'inadempimento risultino comprovati e sia decorso il termine dilatorio eventualmente previsto per l'esecuzione.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di eseguire le statuizioni del giudicato entro un termine determinato, tenendo conto degli importi eventualmente già corrisposti.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione entro il termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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