Cassazione Civile, Ordinanza n. 03252/2023 del 02/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un richiedente protezione internazionale ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale di Milano che aveva respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e, in subordine, della protezione speciale ex art. 19 t.u. imm. Il ricorso era fondato su due motivi, ma la Corte non esamina il merito delle censure perché rileva preliminarmente un vizio della procura speciale: per il ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale, la procura deve essere conferita in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificare tale data. Nel caso concreto la procura recava luogo, data di rilascio e autentica della sottoscrizione, ma mancava la certificazione del difensore sulla data di rilascio, requisito ritenuto necessario a pena di inammissibilità.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per cassazione perché la procura speciale non soddisfa il requisito formale previsto dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008: manca la certificazione del difensore circa la data di rilascio successiva alla comunicazione del decreto impugnato. Non viene statuito sulle spese, perché il Ministero non si è costituito tempestivamente, e viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25
a pena di inammissibilità
La procura speciale per proporre ricorso per cassazione contro il decreto del tribunale in materia di protezione internazionale deve essere rilasciata in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e il difensore deve certificare tale data.
art. 19 t.u. imm.
Norma evocata come base della domanda di protezione speciale, ma non oggetto di esame nel merito a causa della declaratoria di inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato come base del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto o inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso il decreto del tribunale in materia di protezione internazionale, la procura speciale deve essere rilasciata dopo la comunicazione del provvedimento impugnato e tale requisito temporale deve risultare certificato dal difensore.
- La mancanza della certificazione del difensore sulla data di rilascio della procura speciale determina l'inammissibilità del ricorso, senza possibilità di esame dei motivi di merito.
- La certificazione richiesta può essere resa anche con un'unica sottoscrizione del difensore, purché attesti sia l'autenticità della firma del conferente sia la data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato.
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