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Sentenza

Sentenza del 23/07/2018 n. 1490 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Registro - Autoliquidazione - Avviso di rettifica e di liquidazione - Pagamento da parte del notaio - Definizione del rapporto tributario - Inammissibilità del ricorso - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente contestava l'avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto l'applicazione del regime prezzo-valore previsto dall'art. 1, comma 497, della legge n. 266/2005, rideterminando la base imponibile secondo i criteri ordinari e liquidando maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale per complessivi 44.390 euro. Sosteneva che il trust fosse un mero patrimonio separato, privo di autonoma soggettività giuridica e tributaria, e che il trustee, persona fisica non operante nell'esercizio di impresa, arti o professioni, potesse beneficiare del regime agevolato.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di primo grado e ha dichiarato inammissibile l'impugnazione per carenza di interesse ad agire. Il notaio rogante aveva infatti pagato l'imposta principale richiesta con l'avviso di liquidazione. Poiché il notaio è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta, il pagamento ha definito il rapporto tributario con l'Amministrazione finanziaria, rendendo non più utilmente contestabile l'avviso da parte della contribuente. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 497, legge n. 266/2005

    Consente di determinare la base imponibile delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in base al valore catastale, in deroga al criterio ordinario, quando ne ricorrono i presupposti.

    La controversia riguardava la possibilità di applicare il regime prezzo-valore a un acquisto effettuato dal trustee per conto di un trust. La questione di merito non è stata esaminata perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

  • Art. 52, comma 4, DPR n. 131/1986

    Richiamato quale criterio per la determinazione della base imponibile secondo il valore catastale.

    La norma costituisce il criterio di riferimento per la determinazione della base imponibile nell'ambito del regime prezzo-valore.

  • Art. 42, DPR n. 131/1986

    L'imposta liquidata con l'avviso è stata qualificata come imposta principale.

    L'avviso correggeva l'errore compiuto in sede di autoliquidazione e richiedeva la maggiore imposta dovuta.

  • Art. 57, DPR n. 131/1986

    Il notaio rogante è soggetto solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta.

    Il pagamento effettuato dal notaio, quale coobbligato solidale, è stato ritenuto idoneo a definire il rapporto tributario anche nei confronti della parte contraente.

  • Art. 1292 c.c.

    Disciplina l'obbligazione solidale.

    In presenza di obbligazione solidale, il pagamento eseguito da uno degli obbligati libera il rapporto nei confronti del creditore per la prestazione dovuta.

  • Art. 100 c.p.c.

    Richiede l'interesse ad agire.

    Dopo il pagamento dell'imposta da parte del notaio, la contribuente non conservava un interesse attuale e concreto alla prosecuzione dell'impugnazione dell'avviso.

  • Cassazione, sentenze n. 10215/2016, n. 15005/2014 e n. 4047/2007

    Il pagamento effettuato dal notaio comporta la definizione del rapporto tributario.

    La CTR ha applicato l'orientamento secondo cui il pagamento dell'imposta principale da parte del notaio obbligato solidalmente rende inammissibile il ricorso successivo del contribuente contro l'avviso.

Massime di principio

  • Quando un atto fiscale individua più soggetti obbligati in solido, il pagamento integrale effettuato da uno di essi può definire il rapporto tributario anche nei confronti degli altri.
  • Prima di impugnare o proseguire un ricorso contro un avviso di liquidazione, occorre verificare se l'imposta sia già stata pagata da un coobbligato, come il notaio rogante.
  • Il pagamento dell'imposta può determinare la carenza sopravvenuta di interesse ad agire e quindi l'inammissibilità del ricorso, senza che il giudice esamini il merito della pretesa fiscale.
  • La presenza di una questione sostanziale controversa, come l'applicabilità del regime prezzo-valore a un trust, non impedisce la declaratoria di inammissibilità se il rapporto tributario è già stato definito.
  • Il pagamento da parte del coobbligato non implica necessariamente che il contribuente rinunci a eventuali rapporti interni di rivalsa o rimborso, ma tali rapporti sono distinti dal contenzioso tributario definito con l'Amministrazione finanziaria.

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