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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36305/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Una società contribuente aveva impugnato, davanti al giudice tributario, una cartella di pagamento per imposte dirette e IVA, nonché l’intimazione di pagamento e il successivo avviso di iscrizione ipotecaria ad essa conseguenti, sostenendo la nullità della notificazione della cartella. La CTR aveva ritenuto invalida la notifica perché eseguita come se vi fosse irreperibilità relativa, mentre secondo la società ricorrente in cassazione la notifica era stata correttamente effettuata ex art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973, per irreperibilità assoluta, con applicazione dell’art. 26 d.P.R. 602/1973. Con il ricorso per cassazione l’agente della riscossione ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla notificazione e dell’efficacia probatoria della relata, censurando la nullità dichiarata dalla CTR; 2) violazione delle norme sul termine per impugnare, sostenendo l’inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività; 3) nullità per ultrapetizione, assumendo che la doglianza sulla specifica modalità di notifica fosse stata prospettata per la prima volta in appello. La società contribuente e l’Agenzia delle entrate hanno resistito.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che la censura sulla mancata notificazione della cartella, già proposta in primo grado in termini generali, comprendeva anche i vizi specifici del procedimento notificatorio, sicché non vi era domanda nuova in appello. Ha poi ritenuto infondato il primo motivo: la notificazione della cartella di pagamento può avvenire anche ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973, richiamato dall’art. 26 d.P.R. 602/1973; tuttavia, nel caso concreto la CTR aveva accertato che non risultavano svolte le ricerche necessarie per qualificare la situazione come irreperibilità assoluta, e la relata non dimostrava un compiuto procedimento notificatorio conforme alla disciplina applicabile. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese nei confronti della società contribuente e compensazione delle spese nei rapporti con l’Agenzia delle entrate.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiama la disciplina della notificazione della cartella di pagamento e consente il rinvio alle forme previste dalla normativa tributaria speciale sulla notificazione degli atti impositivi

  • art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973

    si applica anche alla notificazione delle cartelle di pagamento per effetto del rinvio dell’art. 26 d.P.R. 602/1973; presuppone il previo espletamento di ricerche idonee a dimostrare l’irreperibilità del destinatario

  • art. 2700 c.c.

    la relata dell’ufficiale notificatore fa piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati come avvenuti in sua presenza

  • artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamati per eccepire la tardività del ricorso introduttivo avverso la cartella di pagamento

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato a sostegno del vizio di ultrapetizione dedotto nel ricorso

  • art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per sostenere la preclusione di nuove domande o eccezioni in appello

  • art. 145 c.p.c.

    indicata dalla CTR come disciplina non correttamente osservata, ma la Corte precisa che la sua applicazione è solo sussidiaria rispetto alla notifica della cartella secondo la disciplina tributaria speciale

  • art. 24 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per escludere la necessità di una specifica memoria in primo grado a fronte dei documenti prodotti dall’agente della riscossione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La cartella di pagamento può essere notificata secondo la disciplina speciale dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973, richiamata dall’art. 26 d.P.R. 602/1973, quando il notificatore abbia compiuto ricerche idonee a dimostrare l’irreperibilità del destinatario.
  • La notificazione al legale rappresentante della società è una modalità sussidiaria rispetto alla notificazione alla società stessa e può operare solo se il nominativo del rappresentante è indicato nell’atto e il rappresentante risiede nel comune del domicilio fiscale.
  • Quando la parte abbia contestato in primo grado, anche in modo generico, la mancata notificazione di un atto tributario, la successiva deduzione di specifici vizi del procedimento notificatorio non costituisce domanda nuova in appello.
  • La relata di notificazione fa piena prova fino a querela di falso per i fatti attestati dall’ufficiale notificatore, ma il giudice può valutarne la sufficienza rispetto ai presupposti richiesti dalla legge per la valida notificazione.
  • Per la notificazione ex art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973 non basta un generico riferimento alla irreperibilità del destinatario: occorre che dagli atti risulti l’effettivo previo svolgimento di ricerche presso l’indirizzo del domicilio fiscale.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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