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Sentenza

Sentenza del 06/03/2023 n. 6690 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della decisione della Commissione Tributaria Regionale che, in accoglimento dell'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate, aveva ritenuto legittimi due avvisi di accertamento catastale notificati nel 2016 attribuendo maggiore rendita a un impianto eolico insistente su due particelle e includendo nel calcolo della rendita la torre di sostegno (Cat. D/1). Eoloservice deduceva, tra l'altro, che la torre è componente impiantistica funzionale e non autonoma ai fini catastali (esclusa dalla rendita secondo la L. n.208/2015), contestava la motivazione della CTR, la mancata considerazione di pareri pro veritate, la violazione del giudicato, e rilevava carenze motivazionali e normative negli avvisi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto vari motivi della ricorrente (primo, terzo, decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo), ma ha accolto il secondo e il nono motivo (correlati). Sul punto essenziale ha affermato che, in base all'art. 1, comma 21, L. n. 208/2015, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali al processo produttivo (anche se stabilmente infissi al suolo) devono essere esclusi dalla stima diretta ai fini della determinazione della rendita catastale; la torre eolica, pur stabile e infissa, svolge funzione attiva e strumentale nel processo di produzione energetica e quindi non deve concorrere alla rendita catastale come "costruzione" imponibile. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata cassata nella parte in cui aveva incluso la torre nel calcolo della rendita e la causa è stata rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Basilicata per essere decisa in diversa composizione e con applicazione del principio affermato. La Corte ha inoltre ritenuto ammissibile l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate perché adeguatamente specifico.

Norme richiamate

  • L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21

    a decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

    La norma esclude dalla stima diretta (e quindi dal computo della rendita catastale) gli elementi impiantistici funzionali al processo produttivo anche se stabilmente infissi al suolo; la torre eolica, se svolge funzione essenziale nella produzione, rientra tra gli impianti esclusi.

  • D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2, comma 3

    Inquadramento tecnico-catastale delle unità immobiliari; utile nel valutare la nozione di "unità immobiliare" e i criteri di classificazione cui si riferisce la Corte.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53

    Disciplina dei termini e dei contenuti dell'impugnazione nel processo tributario; rilevante per la valutazione dell'ammissibilità dell'appello incidentale dell'Amministrazione finanziaria.

  • Circolare Agenzia del Territorio n. 6/2012

    Richiamata come linea guida tecnico-estimativa per la determinazione della rendita degli immobili a destinazione speciale e particolare; utilizzata nell'analisi dei criteri di stima.

  • Circolare Agenzia delle Entrate 2/E del 1 febbraio 2016

    Atto amministrativo con cui l'Agenzia, nella fase applicativa, aveva indicato criteri sul trattamento delle componenti impiantistiche; citata nel dibattito sulla corretta interpretazione della L. n. 208/2015.

  • Normativa e principi catastali (R.D.L. n. 652/1939 art.4; D.L. n.44/2005 art.1-quinq., conv. L. n.88/2005)

    Quadro normativo di riferimento sulla nozione di "immobile urbano" e sulle centrali elettriche che ha preceduto e contestualizza la modifica normativa operata dalla legge di stabilità 2016.

  • Giurisprudenza di Cassazione (es. Cass. nn. 20726/20; 21462/20; 1010/21)

    Orientamento consolidato secondo cui la torre di sostegno dell'aerogeneratore, se svolge funzione essenziale e attiva nel processo produttivo, va considerata impianto escluso dalla stima catastale nonostante la stabilità dell'infissione al suolo.

Massime di principio

  • Dopo l'entrata in vigore della L. n. 208/2015 (2016) gli elementi che sono "macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti" funzionali allo specifico processo produttivo non devono concorrere alla determinazione della rendita catastale, anche se stabilmente infissi al suolo.
  • Nel caso di torri/pali di sostegno per aerogeneratori occorre valutare non la sola infissione al suolo o l'apparente solidità costruttiva, ma la loro funzione rispetto al processo produttivo: se contribuiscono in modo essenziale alla produzione di energia vanno considerate impianti e pertanto escluse dalla stima.
  • La qualificazione “immobile” vs “impianto” è una questione interpretativa e giuridica rilevante: il giudice deve accertare la strumentalità rispetto al processo produttivo più che l'aspetto meramente costruttivo.
  • L'inammissibilità dell'appello incidentale va valutata concretamente: l'Amministrazione che ripropone e specifica motivazioni giuridiche diverse o rivisitate può soddisfare l'onere di specificità ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 546/1992.
  • Accertamenti catastali precedenti non impediscono all'Amministrazione di procedere a nuovi verifiche o rettifiche quando intervenga una norma sopravvenuta o quando si ritenga che la rendita pregressa non sia più congrua rispetto al valore reale.
  • In sede probatoria, pareri tecnici ed elementi fattuali sono utili, ma la decisione finale può essere determinata dalla corretta interpretazione giuridica della normativa catastale; la valutazione tecnica dovrà comunque essere riesaminata dal giudice di merito alla luce del principio di esclusione degli impianti.

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