Cassazione Penale, Sentenza n. 24730/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (indagato)
La controversia
La vicenda riguarda un provvedimento cautelare emesso nei confronti di un indagato per maltrattamenti contro familiari e conviventi, aggravati, in un contesto di condotte vessatorie verso la moglie, consistite in ingiurie, minacce e comportamento intimidatorio anche davanti ai figli minori, fino a un tentativo di speronamento dell'autovettura condotta dalla persona offesa. Il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato il divieto di avvicinamento ai figli minori, il divieto di comunicazione con moglie e figli e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, anche in relazione al rifiuto del braccialetto elettronico. Il Tribunale del riesame/appello cautelare aveva respinto la richiesta di revoca. Il ricorso per cassazione deduceva, con il primo motivo, nullità assoluta per violazione del principio di domanda cautelare, perché il pubblico ministero aveva richiesto misure solo nei confronti della moglie e aveva espresso parere favorevole alla revoca delle prescrizioni riferite ai figli minori; con il secondo motivo, violazione di legge e carenza di motivazione sull'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, sostenendo che non fosse stata adeguatamente motivata la scelta di tale misura, più grave, a fronte del rifiuto del dispositivo elettronico e che avrebbero dovuto essere considerate misure meno invasive. La difesa accennava anche a esigenze lavorative, ma la Corte rileva che tale profilo non era stato devoluto al giudice del merito cautelare.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso solo in parte. Ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza impugnata sia l'ordinanza genetica limitatamente al divieto di avvicinamento e al divieto di comunicazione nei confronti dei figli minori, ritenendo violato il principio della domanda cautelare: l'estensione soggettiva delle misure a soggetti diversi da quelli indicati dal pubblico ministero non può essere introdotta d'ufficio dal giudice, neppure se ritenuta essenziale per esigenze cautelari. Ha invece annullato con rinvio la decisione nella parte relativa all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria conseguente all'assenza o indisponibilità di strumenti di controllo elettronico, poiché la Corte costituzionale ha imposto una rivalutazione in concreto delle esigenze cautelari nei casi di non fattibilità tecnica o operativa del braccialetto, senza automatica imposizione della misura più grave. È stato invece dichiarato non scrutinabile il profilo difensivo sulle esigenze di lavoro perché non devoluto al Tribunale. In sostanza, le misure cautelari restano da riesaminare solo sul punto dell'obbligo di presentazione, mentre vengono espunte definitivamente le prescrizioni riferite ai figli minori.
Norme richiamate
art. 572 c.p.
richiamato come base del reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi, aggravato nel comma 2.
art. 282-ter c.p.p.
disciplina il divieto di avvicinamento e le prescrizioni accessorie; la Corte afferma che l'estensione a soggetti diversi dalla persona offesa richiede specifiche ragioni e non può essere introdotta d'ufficio oltre la domanda cautelare.
art. 291, comma 1, c.p.p.
individua il pubblico ministero come titolare esclusivo dell'iniziativa cautelare; il giudice resta vincolato al devolutum della domanda.
art. 275-bis c.p.p.
richiamato in tema di controllo elettronico; la Corte collega la scelta della misura alla disciplina del braccialetto elettronico e alla sua eventuale non praticabilità.
art. 309, co. 7, c.p.p.
indicato come base del rinvio al tribunale competente per il nuovo giudizio sulla misura cautelare.
art. 626 c.p.p.
richiamato per la comunicazione immediata alla cancelleria e al procuratore generale a seguito dell'annullamento senza rinvio.
art. 111 Cost.
evocato, tramite Sezioni Unite e Corte costituzionale, come fondamento della separazione dei ruoli tra parti richiedenti e giudice terzo.
legge 19 luglio 2019 n. 69
richiamata come antecedente della disciplina del controllo elettronico, poi resa obbligatoria da successiva modifica normativa.
legge 24 novembre 2023 n. 168
richiamata come legge che ha reso obbligatorio il controllo elettronico e ha previsto l'aggravamento in caso di rifiuto o impossibilità tecnica.
Corte cost. n. 173 del 2024
utilizzata come interpretazione adeguatrice: in caso di non fattibilità tecnica del dispositivo, il giudice deve rivalutare in concreto le esigenze cautelari e può scegliere anche una misura più lieve; il rifiuto del dispositivo, invece, giustifica l'aggravamento.
Sez. U, n. 8388 del 22/01/2009, Novi
richiamata per il principio della domanda cautelare e per il divieto di misure extra petita o ultra petita.
Sez. 5, n. 40881 del 18/11/2025, Z.
richiamata sul punto dell'estensione del divieto di avvicinamento a soggetti terzi, purché sorretta da specifiche ragioni, in fattispecie diversa da quella decisa.
Sez. 5, n. 7228 del 11/01/2023, D.
richiamata per l'autonomia delle prescrizioni esecutive rispetto alla richiesta cautelare, in un caso di distanza minima dai luoghi frequentati dalla persona offesa.
Sez. 1, n. 6934 del 08/09/2020, Scarabeo
richiamata per affermare che il divieto di comunicare ha autonomia propria e richiede espressa e motivata statuizione, non potendo ritenersi implicito in altre prescrizioni.
Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi
richiamata per il modulo di rivalutazione delle esigenze cautelari in caso di sopravvenienze o mutamenti rilevanti.
Massime di principio
- Nel sistema delle misure cautelari personali il giudice non può introdurre d'ufficio presupposti o destinatari della misura diversi da quelli oggetto della domanda del pubblico ministero: la decisione resta vincolata al devolutum cautelare e non può andare ultra petita o extra petita.
- L'estensione del divieto di avvicinamento o di comunicazione a soggetti terzi rispetto alla persona offesa è ammessa solo se la domanda cautelare la comprende o se la prescrizione si mantenga nei limiti della conformazione esecutiva della misura; se invece si tratta di un ampliamento essenziale della platea dei destinatari, occorre una specifica iniziativa del pubblico ministero.
- Le prescrizioni accessorie del divieto di comunicazione non sono automaticamente implicite in altre misure cautelari e richiedono una puntuale statuizione motivata, soprattutto quando incidono in modo autonomo sulla libertà personale dell'indagato.
- In tema di controllo elettronico e di misure cautelari conseguenti, la non fattibilità tecnica del dispositivo impone una rivalutazione concreta di idoneità, necessità e proporzionalità della misura, potendo il giudice scegliere anche soluzioni meno afflittive; il mero rifiuto dell'interessato, invece, può giustificare l'aggravamento previsto dalla legge.
- In cassazione non sono esaminabili censure che presuppongano fatti o deduzioni non devoluti al giudice del merito cautelare, salvo che emergano dagli atti nei limiti del sindacato consentito.
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