Sentenza del 28/10/2016 n. 21864 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate contestava alla società consorziata l'omessa fatturazione di operazioni imponibili nei rapporti con il consorzio M. e il mancato assoggettamento a IVA dei ricavi che, secondo l'Ufficio, avrebbero dovuto essere ribaltati dal consorzio sulle consorziate. L'accertamento era stato determinato applicando una percentuale presuntiva, pari al 66,72%, al valore della produzione e ai costi complessivi del consorzio. Secondo l'Agenzia, il consorzio avrebbe dovuto fatturare alle consorziate i costi generali e quelli delle singole commesse, nonché trasferire loro pro quota i ricavi e gli utili, senza compensare tali importi con i contributi consortili. L'Ufficio denunciava inoltre la violazione delle norme civilistiche sui consorzi e sulla compensazione, delle norme IVA e delle disposizioni sull'accertamento induttivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate e ha confermato sostanzialmente l'annullamento dell'accertamento. Ha chiarito che la natura mutualistica del consorzio non comporta automaticamente l'obbligo di ribaltare tutti i costi e ricavi su tutte le consorziate, indipendentemente dalla loro partecipazione alle commesse. Occorre invece accertare concretamente se il consorzio abbia agito in nome e per conto delle consorziate, oppure abbia svolto servizi complementari connessi alla finalità mutualistica. Nel caso concreto l'Agenzia non aveva dimostrato l'esistenza di specifiche operazioni imponibili, limitandosi a una ricostruzione aritmetica e presuntiva non adeguatamente ponderata. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Articoli 2602 e seguenti del codice civile
La disciplina dei consorzi deve essere coordinata con la concreta attività svolta: la struttura consortile e la finalità mutualistica non determinano automaticamente l'obbligo fiscale di ribaltare tutti i costi e ricavi sulle consorziate.
D.P.R. n. 633 del 1972, articoli 21, 54 e 55
Gli obblighi di fatturazione e l'accertamento IVA presuppongono la prova concreta di operazioni imponibili e del relativo imponibile; non è sufficiente una ricostruzione basata esclusivamente su percentuali astratte.
D.P.R. n. 600 del 1973, articolo 41-bis, comma 1
L'accertamento parziale richiede elementi idonei a dimostrare specifiche violazioni fiscali; l'Amministrazione non può fondarlo soltanto su un metodo matematico presuntivo privo di collegamento con le singole operazioni.
Articoli 1241 e seguenti del codice civile
La compensazione tra contributi consortili, costi, ricavi e utili può assumere rilevanza fiscale solo se sono previamente dimostrati i reciproci crediti e debiti derivanti da operazioni effettivamente imponibili.
Principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nelle sentenze nn. 12190-12194 del 2016
Una società consortile può perseguire contemporaneamente finalità mutualistiche e lucrative, anche fiscalmente. Tuttavia, l'obbligo di ribaltamento di costi e ricavi dipende dalle concrete modalità operative e dai rapporti tra consorzio e consorziate, non dalla sola natura consortile.
Massime di principio
- La sola appartenenza a un consorzio non implica automaticamente che ogni costo e ogni ricavo debbano essere ribaltati su tutte le consorziate in proporzione alle quote consortili.
- Per applicare l'IVA sui rapporti tra consorzio e consorziata occorre dimostrare concretamente che il consorzio abbia acquisito commesse in nome e per conto della consorziata oppure abbia svolto servizi complementari riconducibili alla finalità mutualistica.
- Se il consorzio esegue autonomamente una commessa con proprie strutture e senza partecipazione delle consorziate, in linea generale non sussiste un obbligo automatico di ribaltamento dei costi tra i consorziati.
- L'Amministrazione finanziaria deve provare prima l'esistenza delle operazioni imponibili; solo dopo tale prova può gravare sulla consorziata l'onere di dimostrare l'eventuale correttezza del quantum fatturato.
- Una percentuale statistica o una formula aritmetica applicata ai dati complessivi del consorzio non è sufficiente, da sola, a dimostrare ricavi occultati o operazioni imponibili riferibili a una specifica consorziata.
- La compensazione contabile tra contributi consortili e ricavi o costi non può essere qualificata automaticamente come occultamento di ricavi: devono essere individuati i rapporti economici sottostanti e i relativi crediti e debiti.
- La finalità mutualistica non esclude la possibilità che il consorzio svolga attività commerciale autonoma; l'analisi fiscale deve quindi distinguere le attività mutualistiche da quelle svolte autonomamente dal consorzio.
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