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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47161/2023 del 23/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso deduceva violazione di legge per aver concesso la sospensione condizionale della pena nonostante la pena complessiva fosse ritenuta superiore a due anni; in sostanza si contestava che il beneficio non potesse essere concesso perché il limite massimo ostativo era superato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, posto l'accordo ex art. 444 c.p.p., alla pena applicata (anni 2 di reclusione ed euro 8.000 di multa) si riferisse la sospensione condizionale solo con riguardo alla pena detentiva. Richiamando l'art. 163, comma 1, ultima parte, c.p., la Corte ha interpretato che la sospensione può riguardare l'esecuzione della pena detentiva e non la sanzione non detentiva (la multa), per cui non sussiste il superamento del limite ostativo; perciò il motivo è infondato e il ricorso è respinto. Essendo parte pubblica ricorrente, il rigetto non ha comportato condanna alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Richiamata come base dell'accordo di pena (patteggiamento) che ha portato all'applicazione della pena concordata; la Corte ha preso atto che la pena è stata determinata secondo tale procedura.

  • art. 163 cod. pen., comma 1 (ultima parte)

    Interpretata nel senso che la sospensione condizionale può essere disposta con riferimento all'esecuzione della pena detentiva; pertanto la presenza di una sanzione pecuniaria associata non impedisce automaticamente la concessione del beneficio se la pena detentiva non supera il limite ostativo.

Massime di principio

  • Nel concedere la sospensione condizionale della pena va considerata prioritariamente la pena detentiva: il limite ostativo si riferisce alla pena detentiva oggetto di sospensione, non all'entità complessiva della sanzione quando vi è anche una multa.
  • In caso di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., la valutazione dei requisiti per i benefici condizionali segue le stesse regole sostanziali previste dal codice penale: va verificato il contenuto della pena concordata e quale parte è detentiva.
  • La presenza di una pena pecuniaria congiunta alla pena detentiva non impedisce automaticamente la sospensione condizionale se la pena detentiva rientra nei limiti previsti dalla norma che disciplina il beneficio.
  • Quando la parte ricorrente è la pubblica accusa, il rigetto del ricorso di essa non comporta automaticamente condanna alle spese processuali.
  • Per evitare contestazioni sulla legittimità del beneficio, è utile che la motivazione del giudice chiarisca espressamente se la sospensione riguarda la sola pena detentiva e come si è calcolato il rispetto dei limiti normativi.

Testo integrale

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