Cassazione Penale, Sentenza n. 47122/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'attestazione di irrevocabilita' apposta sulla sentenza della Corte d'appello di Bologna (sentenza 14/07/2021, depositata 27/07/2021; attestazione di irrevocabilita' 26/11/2021). Il ricorrente sosteneva la tempestivita' del ricorso per cassazione depositato il 12/12/2021 in ragione della sospensione feriale e del periodo 'cuscinetto' disposto dal CSM (delibera 8/07/2021), e denunciava la violazione dell'art. 648 c.p.p. nella parte in cui il giudice dell'esecuzione avrebbe ritenuto non necessaria la declaratoria di inammissibilita' per considerare la sentenza irrevocabile.
La decisione
Il ricorso e' stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondate le censure: il giudice dell'esecuzione ha correttamente verificato l'effettiva irrevocabilita' della sentenza e ha osservato che l'attestazione di passaggio in giudicato apposta dalla cancelleria e' un atto amministrativo; la redazione e il deposito della motivazione non sono soggetti a sospensione feriale, e il periodo 'cuscinetto' del CSM non prolunga i termini processuali per il deposito dell'impugnazione. Inoltre l'impugnazione per cassazione proposta tardivamente e' stata dichiarata inammissibile (Sez.7, n.36160 del 15/07/2022), sicche' e' confermata l'irrevocabilita' della decisione. Il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 648 cod. proc. pen.
Rilevata nella prospettazione del ricorrente ma interpretata dalla Corte nel senso che l'accertamento dell'effettiva irrevocabilita' compete al giudice (dell'esecuzione) e non si risolve nell'atto amministrativo della cancelleria; la declaratoria di inammissibilita' dell'impugnazione non e' condizione esclusiva per ritenere la sentenza irrevocabile
art. 616 cod. proc. pen.
Base normativa per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
legge n. 742 del 1969
La sospensione feriale disciplinata riguarda i termini che incombono alle parti per compiere atti nel procedimento, non i termini per la redazione e il deposito delle sentenze da parte dei magistrati
legge n. 97 del 1979
Citata a supporto della tesi sulla sospensione feriale ma interpretata insieme alla legge 742/1969 nel senso che non sospendono i termini di redazione dei provvedimenti giudiziari
Delibera del Consiglio Superiore della Magistratura 8 luglio 2021 (c.d. 'cuscinetto')
Il periodo 'cuscinetto' e' strumentale all'organizzazione interna e alla rarificazione delle udienze per consentire ai magistrati di redigere provvedimenti prima delle ferie; non costituisce sospensione dei termini processuali e non prolunga i termini per il deposito delle impugnazioni
Sez. 1, n. 32301 del 03/07/2003 (Musci)
Affermato che l'attestazione di passaggio in giudicato apposta dalla cancelleria e' un adempimento amministrativo e che spetta al giudice accertare l'effettiva irrevocabilita' della decisione
Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017 (D'Arcangelo)
Principio consolidato secondo cui i termini per la redazione e il deposito della sentenza non sono soggetti a sospensione feriale; la sospensione feriale riguarda solo i termini processuali a carico delle parti
Sez. 7, n. 36160 del 15/07/2022
Riferimento alla decisione che ha dichiarato inammissibile l'impugnazione di legittimita' proposta tardivamente dal ricorrente, fatto che ha definitivamente impedito di discutere l'irrevocabilita' della sentenza
Massime di principio
- L'attestazione di passaggio in giudicato apposta dalla cancelleria e' un atto amministrativo: l'effettiva irrevocabilita' va accertata dal giudice, che puo' valutare la tempestivita' delle impugnazioni
- I termini per la redazione e il deposito delle sentenze da parte dei giudici non sono soggetti alla sospensione feriale prevista per le parti; quindi ferie e 'cuscinetto' del CSM non allungano i termini processuali per le impugnazioni
- Il periodo 'cuscinetto' previsto dal CSM ha carattere organizzativo interno e non costituisce una causa di sospensione dei termini processuali
- Se il ricorso per cassazione e' depositato oltre i termini e viene dichiarato inammissibile, la decisione diventa irrevocabile e l'esecuzione fondata sulla stessa non puo' essere efficacemente contrastata mediante contestazione dell'attestazione di irrevocabilita' della cancelleria
- Per evitare la perdita di un termine di impugnazione e per contestare validamente l'esecuzione, e' piu' efficace promuovere tempestivamente l'impugnazione sostanziale (es. ricorso per cassazione) o impugnare direttamente il titolo esecutivo (provvedimento del pubblico ministero) se ne sussistono i presupposti
- In caso di dubbio sui termini utili per impugnare, occorre calcolare i termini sulla base delle date di deposito e delle norme processuali vigenti, non sulla base di eventuali periodi 'feriali' o di cuscinetto riferiti all'organizzazione interna della magistratura
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