Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3743/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’esecuzione della sentenza n. 5654/2025 del 9 luglio 2025 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro.

Giustizia amministrativa202506937

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di 500 euro mediante emissione di buono elettronico della carta del docente, oltre alle spese di giudizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza assumendo il passaggio in giudicato della sentenza n. 5654/2025 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, e denunciandone la mancata esecuzione da parte del Ministero. Ha chiesto l'ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire elementi ostativi all'esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo accertata l'inerzia dell'amministrazione e non ravvisando elementi ostativi all'esecuzione del giudicato. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza del Tribunale di Napoli entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni per adottare gli atti necessari all'esecuzione. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora, condannando il Ministero al pagamento di una somma pari agli interessi legali sull'importo dovuto, decorrente dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza fino all'effettivo adempimento. Le spese, liquidate in 800 euro oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    "fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato"; nei giudizi aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e non è manifestamente iniqua se pari agli interessi legali

    La penalità di mora può essere disposta, su richiesta della parte, per ritardi nell'esecuzione del giudicato. Quando il giudicato concerne il pagamento di una somma di denaro, la penalità decorre dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza; la misura pari agli interessi legali è ritenuta non manifestamente iniqua.

  • art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6

    Individua la struttura dirigenziale del Ministero alla quale appartiene il soggetto nominato commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione di un giudicato e in assenza di elementi ostativi dedotti dall'amministrazione, il giudice deve ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine e può predisporre, per l'eventuale ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
  • La costituzione dell'amministrazione con un atto meramente formale, senza allegazione di ragioni ostative all'esecuzione del giudicato, non impedisce l'accoglimento della domanda di ottemperanza quando l'inadempimento risulti non contestato.
  • Ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., su richiesta della parte il giudice dell'ottemperanza può imporre una penalità di mora per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato relativo al pagamento di somme di denaro; la penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento.
  • Per i giudicati aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, una penalità di mora pari agli interessi legali sull'importo dovuto non è manifestamente iniqua e può essere applicata sino all'effettivo adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.