Cassazione Civile, Ordinanza n. 10095/2026 del 18/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirenti)
La controversia
La controversia nasce da due compravendite di terreni stipulate nel 1986. Gli eredi del venditore originario, agendo quali eredi con beneficio d'inventario, chiesero la rescissione per lesione ex art. 1448 c.c., assumendo che il de cuius avesse venduto in stato di grave difficoltà economica e di salute, circostanze note agli acquirenti, a un prezzo notevolmente inferiore al valore reale dei beni. In primo grado la domanda fu respinta perché, sulla base di consulenza tecnica, il Tribunale ritenne non provata la lesione ultra dimidium. In appello, invece, la Corte territoriale accolse la domanda, ritenendo sussistente la sproporzione tra prezzo e valore dei terreni e pronunciando la rescissione, con condanna alle restituzioni e alle spese. Gli acquirenti ricorsero per cassazione con cinque motivi: 1) contestarono la qualificazione di parte dei terreni come edificabili ai fini della stima, sostenendo che la variante urbanistica non approvata non potesse attribuire edificabilità; 2) denunciarono vizio motivazionale e nullità della sentenza per adesione alla CTU e mancata considerazione delle osservazioni del consulente di parte, oltre a omesso esame di fatti decisivi; 3) lamentarono omessa pronuncia sulla domanda subordinata di restituzione dei prezzi pagati, riproposta in appello; 4) sostennero che la rescissione non poteva essere pronunciata ex toto perché uno dei coeredi originari non aveva impugnato la sentenza di primo grado, con conseguente giudicato interno e scindibilità della posizione; 5) dedussero che la mancata rinnovazione della trascrizione della domanda e le vendite a terzi nel frattempo intervenute impedissero o comunque limitassero la pronuncia di rescissione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto solo il terzo motivo, ritenendo fondata la censura di omessa pronuncia sulla domanda subordinata di condanna alla restituzione del prezzo. Ha rigettato tutti gli altri motivi: ha confermato che, ai fini dell'art. 1448 c.c., il valore del bene va accertato secondo il valore venale al tempo del contratto e che la scelta del metodo estimativo è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito; ha escluso la nullità per motivazione apparente, rilevando che la Corte d'appello aveva svolto una motivazione ampia e non meramente assertiva; ha affermato che la rescissione di un contratto unitario con pluralità di parti richiede la partecipazione di tutti i contraenti, con litisconsorzio necessario anche nei confronti degli eredi del venditore, sicché non poteva formarsi giudicato interno solo nei confronti di uno di essi; ha infine escluso che la mancata rinnovazione della trascrizione della domanda e le alienazioni a terzi incidessero sulla proponibilità dell'azione di rescissione, poiché la tutela restitutoria è conseguenza della rescissione e non suo presupposto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 1448 c.c.
"se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto"
La lesione va verificata sul valore del bene al tempo del contratto, avendo riguardo al valore venale secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito; la norma non impone un criterio tecnico vincolato di stima.
art. 1447 c.c.
Nel ricorso è richiamato per errore materiale, ma la Corte chiarisce che la disciplina applicabile è quella della rescissione per lesione ex art. 1448 c.c.
art. 112 c.p.c.
La mancata decisione sulla domanda di restituzione del prezzo integra omessa pronuncia.
art. 2033 c.c.
La domanda subordinata di restituzione del prezzo è stata prospettata come conseguenza restitutoria del pagamento indebito a seguito della rescissione.
art. 324 c.p.c.
Invocato per sostenere il giudicato interno, ma la Corte esclude che si fosse formato nei confronti del coerede non appellante perché il rapporto era inscindibile e soggetto a litisconsorzio necessario.
art. 102 c.p.c.
Richiamato per affermare la necessità del contraddittorio di tutti i partecipanti al rapporto contrattuale unitario.
art. 1452 c.c.
La rescissione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda; tale profilo non impedisce però la pronuncia di rescissione.
art. 2668-bis c.c.
La trascrizione della domanda conserva effetto per venti anni e cessa se non rinnovata prima della scadenza.
art. 58, comma 4, L. 18 giugno 2009, n. 69
Per le trascrizioni anteriori, la rinnovazione doveva avvenire entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è viziata solo se manca obiettivamente l'indicazione del percorso logico; non basta il dissenso sulla valutazione delle prove.
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro del dovere di motivazione sufficiente e non apparente.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
L'omesso esame riguarda un fatto storico decisivo, non questioni, argomentazioni difensive o elementi istruttori come le osservazioni del consulente di parte.
art. 346 c.p.c.
Le domande o eccezioni assorbite e non accolte in primo grado devono essere riproposte nel giudizio di appello per evitare la presunzione di rinuncia.
art. 343 c.p.c.
L'appello incidentale è necessario solo per le domande o eccezioni esaminate e rigettate, non per quelle assorbite.
art. 2909 c.c.
Richiamato dai ricorrenti per il giudicato interno, ma ritenuto non operante nel caso di rapporto contrattuale inscindibile.
Massime di principio
- Nell'azione di rescissione per lesione, la verifica del requisito della sproporzione deve essere compiuta avendo riguardo al valore venale del bene al tempo della conclusione del contratto; la scelta del metodo estimativo rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per motivazione mancante, apparente o illogica.
- Ai fini del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., sono deducibili soltanto fatti storici, principali e decisivi; non lo sono le argomentazioni difensive, le valutazioni tecnico-peritali di parte o la mera contestazione delle conclusioni della consulenza d'ufficio.
- La motivazione è apparente solo quando non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è sufficiente che la parte ritenga non convincente l'apprezzamento delle prove svolto dal merito.
- In un rapporto contrattuale unitario con pluralità di parti, la domanda di rescissione deve essere decisa nei confronti di tutti i contraenti e dei loro successori universali, perché il giudizio è soggetto a litisconsorzio necessario.
- La parte vittoriosa in primo grado, rispetto a domande rimaste assorbite, non deve proporre appello incidentale, ma deve riproporle espressamente in appello per evitare la presunzione di rinuncia; la loro omissione integra vizio di omessa pronuncia se il giudice d'appello non le esamina.
- La mancata rinnovazione della trascrizione della domanda giudiziale può incidere sulla tutela dei terzi acquirenti, ma non impedisce di per sé la pronuncia di rescissione, perché la tutela restitutoria è conseguenza della rescissione e non suo presupposto.
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