Cassazione Penale, Sentenza n. 10731/2023 del 14/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La Reina impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bologna che confermava la condanna per il reato di omissione di denunce obbligatorie ai fini previdenziali (art. 37 legge n. 689/1981) a fronte di cinque motivi: 1) carenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione penale in quanto il Tribunale del Lavoro aveva annullato l'avviso dell'INPS, facendo venire meno la punibilità; 2) vizio di motivazione e violazione di legge nella valutazione delle testimonianze che avrebbero dimostrato rapporti non subordinati; 3) inosservanza della legge penale per mancato riconoscimento delle agevolazioni e dell'esenzione contributiva per le società sportive dilettantistiche (richiamando il limite di €7.500 previsto dal T.U.I.R.); 4) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche senza adeguata motivazione; 5) carenza di motivazione nella determinazione della pena.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto i motivi infondati sul piano del merito: ha confermato che l'annullamento del verbale amministrativo per vizi (notifica) non preclude necessariamente l'esercizio dell'azione penale, che la ricostruzione di merito circa la natura subordinata dei rapporti di lavoro era fondata su un accertamento probatorio non travisato e che le esenzioni fiscali/contributive per le ASD/SSD non si applicavano ai rapporti accertati come professionalmente svolti e assimilabili al lavoro subordinato. Ha inoltre ritenuto legittima la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena. Tuttavia, considerato il tempus commissi delicti (ultimazione il 31/10/2014) e l'assenza di cause di sospensione del termine estintivo, la Corte ha constatato che il reato è estinto per prescrizione (termine massimo di 7 anni e 6 mesi decorso il 30/04/2022) e ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio.
Norme richiamate
art. 37 legge n. 689 del 1981
«fermo restando l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al Pubblico Ministero la notizia di reato, qualora l'evasione accertata formi oggetto di ricorso amministrativo o giudiziario, il procedimento penale è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, fino al momento della decisione dell'organo amministrativo o giudiziario di primo grado»
La sospensione prevista opera fino alla decisione di primo grado sull'impugnazione dell'accertamento; l'eventuale annullamento successivo del verbale non impedisce di per sé la procedibilità penale se la causa di sospensione è venuta meno con la decisione di primo grado
art. 335 cod. proc. pen.
Richiamato nella norma sulla sospensione: registra la notizia di reato che attiva la sospensione prevista dall'art. 37 l. 689/1981
art. 67 comma 1 lett. m) T.U.I.R.
Norma che disciplina il trattamento fiscale agevolato per talune prestazioni rese a società/associazioni sportive dilettantistiche; invocata dalla difesa come base dell'esenzione contributiva fino a una certa soglia
art. 69 T.U.I.R.
Collega e specifica gli effetti fiscali delle somme non concorrenziali al reddito fino al limite indicato (richiamato dalla difesa per la soglia di €7.500)
art. 116 comma 19 legge n. 388 del 2000
Modifica normativa richiamata in relazione all'ambito di applicazione dell'art. 37 l. 689/1981 e alla rilevanza penale dell'omissione delle denunce contributive
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle attenuanti generiche; la Corte rileva che la richiesta di applicazione era generica e non illustrata con profili specifici tali da imporsi in sede di merito
Giurisprudenza richiamata (Cass. Sez. 3, n. 31840/2014; Cass. Sez. 6, n. 5465/2020; Cass. Sez. 6, n. 47204/2015)
Precedenti usati per consolidare i principi: (i) le società sportive dilettantistiche non sono automaticamente esentate dall'obbligo di denuncia contributiva; (ii) il giudizio di legittimità non può rimettere in discussione un accertamento di fatto ben motivato e non manifestamente illogico
Massime di principio
- L'annullamento amministrativo di un verbale di accertamento (anche per vizi di notifica) non cancella automaticamente la responsabilità penale: la sospensione prevista dall'art. 37 l. 689/1981 opera fino alla decisione di primo grado sull'impugnazione, ma non impedisce che il pubblico ministero eserciti l'azione penale se la causa di sospensione è venuta meno.
- La qualificazione del rapporto di lavoro (autonomo vs subordinato) è questione di fatto che spetta ai giudici di merito e trova tutela in Cassazione solo se la motivazione è manifestamente illogica o travisata; in assenza di tali profili, le valutazioni probatorie vincono in sede di legittimità.
- Le agevolazioni fiscali e contributive per ASD/SSD (compresa la soglia di esenzione fino a €7.500) non determinano automaticamente l'esenzione dall'obbligo di denuncia contributiva: occorre verificare la natura reale della prestazione e la sua assimilabilità al lavoro subordinato.
- Le doglianze generiche su motivazione, attenuanti o pena, prive di specifici elementi probatori o di diritto, sono difficilmente accolte; per ottenere il riconoscimento delle attenuanti o una riduzione della pena è necessario indicare circostanze concrete e documentate.
- Anche se il ricorso per cassazione è ritenuto infondato sul piano giuridico, il decorso dei termini di prescrizione può comunque estinguere il reato e determinare l'annullamento della sentenza senza rinvio: è fondamentale controllare i termini prescrizionali e le cause di sospensione che possono incidere sulla definitività della pena.
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