Cassazione Civile, Ordinanza n. 19770/2026 del 14/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione, per l’anno 2015, maggiori Irpef, Irap e Iva, contestando al contribuente la deduzione di costi e la detrazione dell’Iva relativi a fatture passive emesse da soggetti ritenuti "cartiere" e riferite a operazioni asseritamente oggettivamente inesistenti. Il contribuente sosteneva che le prestazioni fossero reali e inerenti alla propria attività, in larga parte eseguite nell’ambito di lavori per una struttura ospedaliera, e invocava la deducibilità dei costi e la detraibilità dell’Iva, anche alla luce dell’art. 8 del d.L. n. 16 del 2012, oltre a negare una propria partecipazione consapevole a un disegno fraudolento. In appello lamentava inoltre l’omessa pronuncia sulla qualificazione delle operazioni come soggettivamente, e non oggettivamente, inesistenti, nonché l’erroneo diniego della detrazione Iva per asserita buona fede. In Cassazione articolava quattro motivi: 1) nullità della sentenza per mancata sospensione del giudizio tributario in pendenza del procedimento penale sui medesimi fatti; 2) violazione dell’art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 e dell’art. 295 c.p.c., assumendo che la sopravvenuta disciplina sull’efficacia della sentenza penale assolutoria dovesse incidere sul processo tributario, e sollevando in subordine questione di costituzionalità; 3) violazione delle norme sulla deducibilità dei costi e sulla detrazione IVA, sostenendo che le operazioni fossero realmente eseguite, ancorché da soggetti diversi da quelli fatturanti, con conseguente erronea qualificazione come operazioni oggettivamente inesistenti; 4) violazione delle norme processuali e travisamento della prova, per avere la sentenza apprezzato in modo erroneo i costi e gli elementi indiziari valorizzati dall’Ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché nel rapporto tra processo penale e processo tributario opera il c.d. doppio binario, senza pregiudizialità necessaria e senza obbligo di sospensione ex art. 295 c.p.c.; ha inoltre precisato che l’art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 attribuisce efficacia nel processo tributario solo alla sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione, non a esiti non definitivi. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati inammissibili nella parte in cui miravano a una rivalutazione del merito e, comunque, manifestamente infondati, poiché la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato elementi indiziari gravi, precisi e concordanti idonei a dimostrare l’inesistenza oggettiva delle operazioni, trasferendo sul contribuente l’onere di provare l’effettiva esecuzione delle prestazioni; tale prova è stata ritenuta non raggiunta, non essendo sufficiente la mera regolarità formale della contabilità o dei pagamenti. La Corte ha anche applicato la disciplina sulla decisione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., condannando il ricorrente oltre che alle spese anche ai pagamenti ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 21-bis d.lgs. n. 74 del 2000
Attribuisce efficacia di giudicato nel processo tributario solo alla sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione; non consente la sospensione del giudizio tributario per la sola pendenza del processo penale.
art. 20 d.lgs. n. 74 del 2000
Conferma il regime del doppio binario tra processo penale e processo tributario, escludendo rapporti di pregiudizialità.
art. 39 d.lgs. n. 546 del 1992
Non prevede la sospensione necessaria del processo tributario per la mera pendenza del procedimento penale sui medesimi fatti.
art. 295 c.p.c.
La sospensione necessaria non è applicabile tra processo penale e processo tributario in assenza di pregiudizialità necessaria.
art. 8 del d.L. n. 16 del 2012
Richiamato dal ricorrente a sostegno della deducibilità dei costi, ma ritenuto non decisivo alla luce dell’accertata inesistenza oggettiva delle operazioni.
art. 14, comma 4-bis, L. n. 537 del 1993
Richiamato in relazione alla deducibilità dei costi, ma la Corte ha ritenuto assorbente la mancata prova dell’effettività delle operazioni.
art. 109 TUIR
Invocato per la deducibilità dei costi, senza successo, poiché la prova dell’effettiva esecuzione delle prestazioni non è stata fornita.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
Invocato per la detrazione Iva; la detrazione è stata esclusa perché le operazioni sono state ritenute oggettivamente inesistenti.
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dal ricorrente per censurare la valutazione probatoria, ma le doglianze sono state ritenute inammissibili perché dirette a ottenere una rivalutazione del merito.
art. 115 c.p.c.
Richiamato per lamentare travisamento della prova, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché volta a contestare l’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
art. 380-bis c.p.c.
La decisione è intervenuta nell’ambito della procedura di definizione accelerata del ricorso.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Applicato per la condanna del ricorrente a una somma ulteriore per responsabilità aggravata e per la sanzione processuale correlata all’abuso del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Tra processo penale e processo tributario opera il principio del doppio binario pieno: la pendenza del giudizio penale non impone la sospensione del processo tributario, salvo specifiche previsioni di legge.
- L’efficacia di giudicato della sentenza penale nel processo tributario è circoscritta ai casi espressamente previsti dalla legge e, in particolare, alla sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione.
- In materia di fatture per operazioni inesistenti, l’Amministrazione può provare l’inesistenza oggettiva anche mediante presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti.
- Una volta fornito dall’Ufficio un quadro indiziario idoneo a supportare l’inesistenza delle operazioni, grava sul contribuente l’onere di dimostrarne l’effettiva esecuzione.
- La sola regolarità formale della contabilità o l’avvenuto pagamento delle fatture non sono sufficienti a provare l’effettività delle prestazioni quando l’Ufficio abbia dimostrato l’inesistenza oggettiva delle operazioni.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o degli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito sotto l’apparente denuncia di violazione di legge.
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