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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20615/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società poi ricorrente per cassazione. Nel reclamo ex art. 18 l. fall. la società aveva sostenuto che il fallimento fosse stato pronunciato d’ufficio, perché una creditrice istante avrebbe aderito a una proposta transattiva di pagamento rateale e chiesto solo un rinvio dell’udienza, mentre l’altra creditrice sarebbe stata priva di legittimazione attiva. La Corte d’appello di Bologna ha rigettato il reclamo ritenendo che non vi fosse stata alcuna rinuncia formale all’istanza di fallimento e che lo stato di insolvenza fosse provato. In cassazione la società ha dedotto quattro motivi: 1) violazione di legge e vizio motivazionale per mancato riconoscimento dell’esistenza di un accordo transattivo con una creditrice, desumibile da email che avrebbero implicato la sospensione della procedura fino al pagamento di una rata e di spese legali; 2) omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione sul significato della richiesta di breve differimento formulata dalla creditrice all’udienza; 3) censura sul mancato accertamento della legittimazione della seconda creditrice istante; 4) violazione dell’art. 5 l. fall. e omesso esame di fatti decisivi, perché la Corte territoriale avrebbe male interpretato il quadro economico-finanziario, confondendo carenza di liquidità con insolvenza irreversibile e valorizzando elementi indiziari ritenuti infondati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la richiesta di rinvio o differimento dell’udienza, formulata da una creditrice istante, è atto neutro e non equivale a rinuncia o desistenza dall’istanza di fallimento; fino a quando non sia depositato un espresso atto di rinuncia, il tribunale non può dichiarare il fallimento d’ufficio, ma nel caso concreto la dichiarazione non era d’ufficio perché l’istanza di almeno una creditrice restava ferma. Ha inoltre ritenuto irrilevante accertare l’esistenza di un accordo transattivo non novativo, poiché il giudice non aveva alcun obbligo di rinviare la decisione in attesa dell’adempimento. Il terzo motivo è stato assorbito, essendo sufficiente l’istanza di un solo creditore per la dichiarazione di fallimento. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la valutazione dello stato di insolvenza è apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua; la Corte territoriale aveva motivato compiutamente sull’incapacità della società di far fronte alle obbligazioni con mezzi ordinari, sull’entità dei debiti, sulla mancanza di liquidità e sull’inaffidabilità della vendita del patrimonio immobiliare gravato da ipoteche e procedure esecutive. Sono state poste a carico della ricorrente le spese e l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18 legge fall.

    reclamo ex art. 18 legge fall.

    regola il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, qui utilizzato come rimedio impugnatorio contro la pronuncia del tribunale

  • art. 15 legge fall.

    procedimento ex art. 15 l. fall.

    nel procedimento prefallimentare la richiesta di rinvio del creditore è atto neutro e il giudice conserva il potere discrezionale di concederlo o meno

  • art. 6 legge fall.

    istanza ex art. 6 l. fall.

    la dichiarazione di fallimento presuppone che l’istanza del creditore non sia stata espressamente rinunciata o desistenza formalmente depositata

  • art. 5 legge fall.

    violazione dell’art. 5 legge fall.

    lo stato di insolvenza si identifica con l’incapacità del debitore di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni con mezzi ordinari

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale

    in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, la richiesta di rinvio o differimento dell’udienza formulata dal creditore istante è atto neutro e non integra, di per sé, rinuncia o desistenza dall’istanza di fallimento.
  • La rinuncia all’istanza di fallimento deve risultare da un espresso atto formale; in mancanza, l’istanza resta efficace e il tribunale può decidere sulla domanda senza attendere l’adempimento di eventuali accordi informali tra creditore e debitore.
  • Ai fini della dichiarazione di fallimento è sufficiente l’istanza di un solo creditore; l’eventuale contestazione della legittimazione di altri creditori istanti diviene irrilevante se permane valida almeno un’istanza.
  • Lo stato di insolvenza è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando la motivazione sia completa e logicamente coerente.
  • La mera carenza di liquidità e la prospettiva di realizzo del patrimonio non escludono l’insolvenza, se il debitore non è in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni con mezzi ordinari e la vendita dei beni presenta esiti incerti.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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