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Sentenza

Sentenza n. 229/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza in intestazione, ritualmente notificata in forma ex lege esecutiva, avente a oggetto la richiesta di riconoscimento del diritto alla percezione del c.d. "bonus carta docente" e alla conseguente liquidazione dello stesso;

Giustizia amministrativa202501152

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania che aveva riconosciuto il diritto al beneficio annuale di 500 euro della Carta del docente per l'anno scolastico 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo che la sentenza n. 361/2025 del Tribunale di Tempio Pausania - Sezione Lavoro, pubblicata il 29 luglio 2025, aveva riconosciuto il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuo di 500 euro mediante Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2022/2023 e aveva condannato il Ministero all'emissione della carta e all'accredito della somma, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. La sentenza era stata notificata al Ministero il 31 luglio 2025, era passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla Cancelleria il 1° dicembre 2025, ma l'Amministrazione non aveva eseguito alcun adempimento. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Il ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la rifusione delle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando la sussistenza di un giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro, la rituale notificazione del titolo esecutivo, la notificazione del ricorso di ottemperanza e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero, salvo che nelle more abbia già adempiuto, di dare piena e completa esecuzione alla sentenza riconoscendo al ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione se anteriore. Ha nominato sin d'ora, per il caso di persistente inadempimento, il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte per compiere gli atti necessari. Il commissario potrà ricorrere, in caso di insufficienza dei fondi, al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro di spese di lite, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale specificamente richiamata per la decisione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 1 l. 107/2015

    È la disposizione posta a fondamento del beneficio economico della Carta elettronica del docente, riconosciuto dal giudicato da eseguire.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l'azione esecutiva e, nel caso concreto, integra il presupposto temporale per il giudizio di ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997

    Consente, per l'esecuzione del giudicato e in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.

Massime di principio

  • Quando una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato impone a un'amministrazione statale l'erogazione di una prestazione economica, il giudice amministrativo può essere adito in sede di ottemperanza per assicurarne l'esecuzione, una volta notificato il titolo e decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Accertata l'inottemperanza a un giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di dare piena esecuzione alla pronuncia entro un termine determinato, potendo nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta condizionato all'ulteriore persistente inadempimento.
  • Il commissario ad acta nominato per eseguire un giudicato può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione debitrice, anche con facoltà di delega a un dirigente territoriale, e può essere autorizzato a utilizzare il meccanismo del pagamento in conto sospeso previsto dalla normativa quando manchino fondi disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio.
  • Al commissario ad acta che sia un dipendente già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice non spetta alcun compenso aggiuntivo per l'attività commissariale, secondo quanto stabilito nella decisione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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