Cassazione Penale, Sentenza n. 9437/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduce un unico motivo di cassazione per violazione delle norme sul procedimento e sulle notifiche (artt. 178, 179, 598-bis, 599-ter, 599 e 601 c.p.p.), sostenendo l'omessa notifica all'imputato del decreto di citazione in appello. Sostiene che l'imputato era facilmente rintracciabile (detenuto tra agosto 2019 e 6/6/2022 prima a Frosinone poi a Cassino, poi reperibile al domicilio dopo la scarcerazione) e che invece il decreto del 17/6/2022 è stato notificato al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., senza che fosse stato validamente notificato all'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Il Collegio ha ritenuto manifestamente infondato il motivo: l'udienza d'appello è stata trattata con rito cartolare dopo deposito delle conclusioni scritte; il decreto del 17/6/2022 è stato inviato al domicilio indicato (abitazione della madre) ma la raccomandata A/R è risultata inesitata per "sconosciuto"; alla prima udienza del 9/9/2022 fu rilevato il difetto di notifica e disposta la rinnovazione della citazione per il 22/11/2022, con notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.; non risulta provato lo stato detentivo del ricorrente nei periodi invocati né una diversa elezione di domicilio utile. È stata inoltre dichiarata irrilevante e intempestiva la dichiarazione di adesione all'astensione del difensore pervenuta il 06/02/2024 e priva di effetti nel rito camerale adottato nel contesto emergenziale, considerato che il difensore aveva già depositato conclusioni scritte.
Norme richiamate
art. 337 cod. pen.
Norma del reato per il quale l'imputato è stato condannato; citata per individuare la fattispecie sostanziale oggetto del processo
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
notifica al difensore in caso di irreperibilità
La Corte ha confermato la corretta applicazione della norma: se la notifica all'indirizzo dell'imputato risulta inefficace (inesitata/sconosciuto), è legittima la rinnovazione della citazione con notifica al difensore ai sensi del comma 4
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
nomina del difensore d'ufficio
Richiamata per spiegare la ragione della notifica al difensore d'ufficio che aveva proposto appello
artt. 178, 179, 598-bis, 599-ter, 599 e 601 cod. proc. pen.
Norme indicate dal ricorrente a fondamento di eventuali vizi di procedimento e di nullità per notifica; la Corte ha ritenuto il motivo infondato dopo l'esame processuale degli atti
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. L. 18/12/2020
discipline emergenziali sulla trattazione scritta
Richiamato per giustificare la trattazione scritta del procedimento in Cassazione durante la disciplina emergenziale e l'assenza di diritto del difensore a partecipare all'udienza camerale se non richiesta la discussione orale
art. 3, lett. 130 del Codice di autoregolamentazione delle astensioni
termini per comunicazione adesione all'astensione
La Corte ha ritenuto intempestiva la dichiarazione di adesione del difensore perché per la computazione del termine vanno calcolate unità di tempo intere e libere (rinvio a art. 172 c.p.p.) e la comunicazione pervenuta il 06/02/2024 è tardiva
art. 172, comma 5, cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare il conteggio del termine di preavviso per l'adesione all'astensione, escludendo il dies ad quem
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 48433 del 10/10/2019 (Celiku) e Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023 (Dalla Tomba)
La Corte si è richiamata a precedenti secondo cui l'adesione tardiva all'astensione è inefficace e che, nel giudizio di cassazione celebrato secondo la disciplina emergenziale, la richiesta di rinvio per adesione all'astensione è priva di effetti se non è stata tempestivamente chiesta la discussione orale
Massime di principio
- Se una notifica inviata al domicilio eletto risulta inesitata per "sconosciuto", il giudice può legittimamente disporre la rinnovazione della citazione e notificare l'atto al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.
- Il difensore che ha depositato conclusioni scritte in un rito camerale o trattato per via cartolare non ha automaticamente diritto a partecipare all'udienza orale; l'adesione tardiva ad astensioni collettive non sospende né annulla il rito camerale se non effettuata nei termini previsti
- Le dichiarazioni di adesione all'astensione devono rispettare i termini del codice di autoregolamentazione e il computo dei termini del c.p.p.; comunicazioni tardive sono inefficaci
- La nullità o la mancata notifica deve essere tempestivamente dedotta nel grado in cui si contesta; non sollevare la questione in appello può pregiudicare il successo della doglianza in cassazione
- In caso di contestazione sulla reperibilità dell'imputato (es. stato detentivo), è necessario allegare e provare documentalmente lo stato (verbali di detenzione, dichiarazioni di domicilio, ecc.) per contrastare l'operato della notificazione
- La notificazione a mezzo posta con raccomandata A/R produce effetti solo se risultano esiti positivi; un esito "sconosciuto" legittima le misure alternative di notifica previste dalla legge
- In situazioni emergenziali con disciplina speciale (es. disposizioni pandemiche), le regole processuali ordinarie possono essere integrate da misure che privilegiano la trattazione scritta e limitano gli effetti di astensioni collettive non tempestive
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