Sentenza del 03/06/2016 n. 4864 - Comm. Trib. Prov. Milano
IVA - Mancata iscrizione all'elenco VIES - Obbligo di assoggettamento ad IVA dell'operazione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva contestato il trattamento IVA di un'operazione intracomunitaria per la mancata iscrizione dell'operatore nell'elenco VIES, ritenendo che tale omissione comportasse l'assoggettamento dell'operazione all'IVA. La questione riguardava quindi se la mancata iscrizione, quale adempimento formale, potesse incidere sulla natura intracomunitaria sostanziale dell'operazione.
La decisione
La contestazione è stata esclusa. La mancata iscrizione al VIES costituisce una violazione di natura meramente formale e non determina, di per sé, l'assoggettamento a IVA dell'operazione intracomunitaria. Una diversa soluzione comporterebbe il rischio di tassazione della medesima operazione in due Stati membri, in contrasto con i principi del diritto dell'Unione europea e con il divieto di duplicazione dell'imposta. La decisione richiama la conformità a Cassazione n. 12455/2007.
Norme richiamate
Principi del diritto dell'Unione europea in materia di IVA
Gli adempimenti formali, come l'iscrizione al VIES, non possono prevalere sulla realtà sostanziale dell'operazione né determinare una doppia imposizione quando risultino dimostrati i presupposti sostanziali dell'operazione intracomunitaria.
Elenco VIES
La mancata iscrizione dell'operatore nell'elenco VIES integra una violazione formale e non comporta automaticamente l'assoggettamento dell'operazione a IVA.
Cassazione civile, n. 12455/2007
La pronuncia è richiamata come precedente conforme al principio secondo cui la mancata iscrizione al VIES, da sola, non giustifica l'applicazione dell'IVA a un'operazione intracomunitaria.
Massime di principio
- Nelle operazioni intracomunitarie, la mancata osservanza di un adempimento formale non determina automaticamente l'imponibilità IVA se sono provati i requisiti sostanziali dell'operazione.
- L'Amministrazione deve valutare la realtà economica e documentale dell'operazione, verificando ad esempio l'effettiva cessione o prestazione, il trasferimento transfrontaliero e l'identità degli operatori, senza basarsi esclusivamente sull'assenza di iscrizione al VIES.
- Le irregolarità formali possono comunque comportare sanzioni amministrative o richieste di regolarizzazione, ma non necessariamente la trasformazione dell'operazione in un'operazione imponibile.
- In caso di contestazione, il contribuente deve dimostrare con documentazione coerente la natura intracomunitaria sostanziale dell'operazione e l'assenza di frode o evasione.
- L'interpretazione deve evitare la doppia imposizione della stessa operazione in Stati membri diversi, in coerenza con i principi fondamentali del sistema IVA europeo.
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