Sentenza del 03/06/2016 n. 4872 - Comm. Trib. Prov. Milano
IVA - Mancata iscrizione all'elenco VIES - Obbligo di assoggettamento ad IVA dell'operazione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il trattamento IVA di un'operazione intracomunitaria effettuata da un operatore non iscritto all'elenco VIES. La contestazione mirava a far discendere dalla mancata iscrizione l'obbligo di assoggettare l'operazione a IVA nello Stato interessato.
La decisione
La sentenza ha escluso che la mancata iscrizione al VIES comporti, di per sé, l'assoggettamento a IVA dell'operazione intracomunitaria. L'omissione è stata qualificata come violazione meramente formale, non idonea a modificare la natura intracomunitaria dell'operazione, purché ne ricorrano sostanzialmente i requisiti. Un diverso esito determinerebbe una doppia imposizione in due Stati, in contrasto con i principi del diritto dell'Unione europea. La decisione è conforme a Cassazione n. 12455/2007.
Norme richiamate
Normativa IVA sulle operazioni intracomunitarie
Dalla mancata iscrizione di un operatore all'elenco VIES non può discendere l'assoggettamento ad IVA dell'operazione intracomunitaria, stante la natura meramente formale della violazione.
La mancata iscrizione al VIES, considerata isolatamente, non costituisce un requisito sostanziale tale da trasformare un'operazione intracomunitaria in un'operazione imponibile ai fini IVA nello Stato di destinazione o di effettuazione.
Principi del diritto comunitario in materia di IVA
Diversamente l'operazione sarebbe assoggettata ad IVA in due diversi stati, con evidente contrasto con i principi del diritto comunitario ed inammissibile duplicazione d'imposta.
Le formalità amministrative non possono essere applicate in modo da determinare una doppia imposizione, quando i requisiti sostanziali dell'operazione intracomunitaria risultano effettivamente sussistenti.
Cassazione n. 12455/2007
Conf. Cass. n. 12455/2007
Il precedente conferma che la mancata iscrizione al VIES non è, da sola, sufficiente a giustificare l'assoggettamento a IVA dell'operazione intracomunitaria.
Massime di principio
- La mancata osservanza di un adempimento formale, come l'iscrizione al VIES, non comporta automaticamente la perdita del regime IVA intracomunitario se i requisiti sostanziali dell'operazione sono dimostrati.
- Per valutare il trattamento IVA occorre verificare concretamente la natura dell'operazione, la qualifica dei soggetti, l'effettiva movimentazione dei beni o la prestazione transfrontaliera e la documentazione disponibile.
- L'Amministrazione non dovrebbe fondare il recupero IVA sulla sola irregolarità formale quando ciò determinerebbe una duplicazione dell'imposta in Stati diversi.
- La violazione formale può comunque essere sanzionabile autonomamente, anche se non comporta necessariamente l'assoggettamento dell'operazione a IVA.
- Il principio richiede cautela: la sola assenza dal VIES non basta a provare l'imponibilità, ma l'operatore deve poter dimostrare l'effettiva sussistenza dei presupposti sostanziali dell'operazione intracomunitaria.
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