Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 03/06/2016 n. 3311 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Accertamento - Notificazione - Società di fatto - Legittimazione processuale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la validità della notificazione dell’avviso di accertamento, presumibilmente perché effettuata nei suoi confronti anziché direttamente nei confronti della società di fatto non iscritta nel registro delle imprese. La questione riguardava la legittimazione del socio a rappresentare la società, sia sul piano sostanziale sia su quello processuale, e la conseguente validità della notifica dell’atto impositivo.

La decisione

La notificazione è stata ritenuta valida. In una società di fatto, priva di autonoma pubblicità nel registro delle imprese, il socio può rappresentare sostanzialmente e processualmente la società. Egli risponde inoltre personalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali, comprese quelle tributarie; pertanto, la notifica dell’avviso di accertamento effettuata nei suoi confronti è idonea e produce effetti nei confronti della società e del socio.

Norme richiamate

  • Disciplina civilistica della società di fatto e responsabilità dei soci

    Il socio di una società di fatto assume la rappresentanza sostanziale e processuale della società e risponde personalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali.

  • Norme sulla notificazione degli avvisi di accertamento delle imposte sui redditi

    La notificazione dell’avviso di accertamento al socio è valida quando la società non è iscritta nel registro delle imprese e il socio rappresenta la società, essendo personalmente responsabile delle relative obbligazioni.

Massime di principio

  • Per le società di fatto, l’assenza di iscrizione nel registro delle imprese non impedisce all’Amministrazione finanziaria di notificare l’atto a un socio che agisca come rappresentante della società.
  • Il socio di una società di fatto può essere destinatario diretto degli atti tributari perché risponde personalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali.
  • La validità della notificazione dipende in particolare dall’effettiva esistenza della società di fatto e dal ruolo del destinatario quale socio o rappresentante della stessa.
  • In situazioni analoghe, la contestazione della notifica difficilmente può essere accolta se il socio ha una posizione rappresentativa e una responsabilità personale per i debiti della società.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.