Sentenza del 03/06/2016 n. 3311 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Accertamento - Notificazione - Società di fatto - Legittimazione processuale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità della notificazione dell’avviso di accertamento, presumibilmente perché effettuata nei suoi confronti anziché direttamente nei confronti della società di fatto non iscritta nel registro delle imprese. La questione riguardava la legittimazione del socio a rappresentare la società, sia sul piano sostanziale sia su quello processuale, e la conseguente validità della notifica dell’atto impositivo.
La decisione
La notificazione è stata ritenuta valida. In una società di fatto, priva di autonoma pubblicità nel registro delle imprese, il socio può rappresentare sostanzialmente e processualmente la società. Egli risponde inoltre personalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali, comprese quelle tributarie; pertanto, la notifica dell’avviso di accertamento effettuata nei suoi confronti è idonea e produce effetti nei confronti della società e del socio.
Norme richiamate
Disciplina civilistica della società di fatto e responsabilità dei soci
Il socio di una società di fatto assume la rappresentanza sostanziale e processuale della società e risponde personalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali.
Norme sulla notificazione degli avvisi di accertamento delle imposte sui redditi
La notificazione dell’avviso di accertamento al socio è valida quando la società non è iscritta nel registro delle imprese e il socio rappresenta la società, essendo personalmente responsabile delle relative obbligazioni.
Massime di principio
- Per le società di fatto, l’assenza di iscrizione nel registro delle imprese non impedisce all’Amministrazione finanziaria di notificare l’atto a un socio che agisca come rappresentante della società.
- Il socio di una società di fatto può essere destinatario diretto degli atti tributari perché risponde personalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali.
- La validità della notificazione dipende in particolare dall’effettiva esistenza della società di fatto e dal ruolo del destinatario quale socio o rappresentante della stessa.
- In situazioni analoghe, la contestazione della notifica difficilmente può essere accolta se il socio ha una posizione rappresentativa e una responsabilità personale per i debiti della società.
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