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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18685/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per cassazione la conferma della condanna per estorsione (pena: 2 anni, 2 mesi, 10 giorni di reclusione e €500 di multa). Due principali censure: 1) Erronea applicazione dell'art. 62, n. 6 c.p. (attenuante per riparazione del danno), sostenendo che il risarcimento operato è stato tempestivo perché effettuato prima del termine per la costituzione di parte civile e prima dell'apertura della discussione ex art. 421 c.p.p.; i giudici di merito invece lo hanno ritenuto tardivo perché effettuato dopo l'ordinanza di ammissione del rito abbreviato. 2) Mancanza di motivazione sulla negativa valutazione dell'attenuante del risarcimento del danno, con richiamo difensivo alla giurisprudenza citata in appello che il difensore ritiene non applicabile al caso concreto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità e manifesta infondatezza, ritenendo che il motivo riproponesse le stesse censure già sollevate in appello senza confronto con il percorso argomentativo dei giudici di merito. Sul punto centrale di diritto, la Corte ha confermato il consolidato orientamento secondo cui, ai fini dell'art. 62, n. 6 c.p., nel giudizio abbreviato il risarcimento del danno deve intervenire prima dell'ordinanza di ammissione del rito (art. 438, comma 4 c.p.p.) e non semplicemente prima dell'inizio della discussione (art. 421 c.p.p.); il risarcimento effettuato dopo l'ordinanza di ammissione è quindi tardivo e non può giustificare l'attenuante. La Corte ha inoltre osservato che il risarcimento era comunque stato considerato ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche dal Tribunale, e che chiedere una duplicazione della valutazione è inammissibile. Per effetto dell'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di €3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 62, n. 6 cod. pen.

    L'attenuante si applica solo se la riparazione o il risarcimento del danno avvengono "prima del giudizio"; nel rito abbreviato tale termine è interpretato come anteriore all'ordinanza di ammissione del rito.

  • art. 438, comma 4 cod. proc. pen.

    L'ordinanza che dispone l'ammissione del rito abbreviato segna l'inizio del "giudizio" ai fini della determinazione del termine previsto dall'art. 62, n. 6 c.p.; pertanto il risarcimento successivo a tale ordinanza è tardivo.

  • art. 421, comma 1 cod. proc. pen.

    Regola l'apertura della discussione nel giudizio abbreviato; la Corte ha precisato che il termine per la riparazione non coincide con l'inizio della discussione ma con l'ordinanza di ammissione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali e alla cassa delle ammende per ricorso dichiarato inammissibile; applicata qui per la condanna al pagamento di €3.000.

  • Giurisprudenza consolidata (Sez. 2, n. 56935/2017; Sez. 3, n. 2213/2019; Sez. 5, n. 223/2022; Sez. U, n. 30200/2011)

    Orientamento prevalente della Corte di Cassazione: nel rito abbreviato la nozione di "prima del giudizio" ai fini dell'art. 62, n. 6 c.p. corrisponde al momento antecedente all'ordinanza di ammissione ex art. 438, comma 4 c.p.p.; la decisione di Sezioni Unite (Sez. U) ha poi confermato che l'ammissione delimita l'inizio del giudizio.

Massime di principio

  • Nel rito abbreviato, per ottenere l'attenuante dell'art. 62, n. 6 c.p. il risarcimento o la riparazione devono intervenire prima dell'ordinanza di ammissione del rito (art. 438, comma 4 c.p.p.), non semplicemente prima dell'inizio della discussione.
  • Se il risarcimento avviene dopo l'ordinanza di ammissione, è considerato tardivo e non giustifica l'attenuante prevista dall'art. 62, n. 6 c.p.; tuttavia il comportamento risarcitorio può comunque influire su altre valutazioni mitigatrici (es. attenuanti generiche).
  • In cassazione è necessario affrontare specificamente il percorso argomentativo dei giudici di merito: la mera riproposizione delle stesse censure presentate in appello senza confronto logico-giuridico con la motivazione dei giudici di merito rende il ricorso aspecifico e rischia l'inammissibilità.
  • Esiste qualche pronuncia divergente che individua il termine nella discussione, ma l'orientamento prevalente e consolidato della Corte di Cassazione privilegia una lettura letterale dell'espressione "prima del giudizio" ancorandola all'ordinanza di ammissione del rito abbreviato.
  • Non è ammessa una doppia valutazione del medesimo comportamento risarcitorio (ossia riconoscere l'attenuante per risarcimento e nuovamente valutarlo per altre attenuanti dello stesso fatto); il giudice di merito deve valutare coerentemente e una sola volta gli effetti della riparazione.

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