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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08968/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondate le censure sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, giudicato con sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per il concorso nel reato di detenzione/cessione di sostanze stupefacenti in lieve entità, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., cioè per il preteso omesso rilievo di cause di proscioglimento immediate. La Corte rileva tuttavia che, nel patteggiamento, non è consentito impugnare la sentenza deducendo la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., perché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita tassativamente i motivi deducibili.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice richiamata come titolo del concorso nel reato di stupefacenti di lieve entità.

  • art. 444 c.p.p.

    Disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), oggetto della decisione impugnata.

  • art. 129 c.p.p.

    La sua mancata applicazione è stata dedotta come vizio; la Corte afferma che tale censura non è deducibile nel ricorso avverso il patteggiamento nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Le impugnazioni contro la sentenza di patteggiamento sono ammesse solo nei casi tassativamente previsti; è esclusa la deduzione del vizio relativo alla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

Massime di principio

  • Nel giudizio di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per i motivi di violazione di legge espressamente consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., non potendo essere utilizzato per contestare l'omessa verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
  • La doglianza relativa al mancato rilievo immediato di cause di non punibilità o di proscioglimento non rientra tra i motivi deducibili contro la sentenza di applicazione della pena, quando la censura non si collochi entro i limiti tassativi fissati dalla legge.
  • Quando il ricorso è inammissibile per ragioni normative e la causa di inammissibilità è evidente, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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