Cassazione Penale, Sentenza n. 17461/2022 del 04/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma, operata dalla Corte d'appello di Napoli in sede di rinvio, della circostanza aggravante prevista dal quarto comma dell'art. 416-bis c.p. (riferita alla disponibilità di armi del clan "Fabbrocino"). COZZOLINO deduce violazione di norme processuali in relazione all'utilizzo, per provare l'aggravante, di una sentenza non ancora irrevocabile (Tribunale di Nola 8/5/2017) che avrebbe veicolato materiale probatorio valutato in altre pronunce irrevocabili, e sostiene che non sarebbe legittima né l'utilizzazione diretta né quella indiretta di tale sentenza per la parte motiva. PREVETE deduce violazione di legge e vizio di motivazione: contesta che i fatti ritenuti nelle altre sentenze siano pertinenti al procedimento in oggetto, sostiene l'esistenza di due distinte compagini (una armata e l'altra non) e critica la valutazione della consapevolezza degli imputati circa la disponibilità di armi, ritenendola fondata su valutazioni astratte e non specifiche.
La decisione
Il ricorso di COZZOLINO è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che, se la sentenza non definitiva ha veicolato materiale probatorio già irreversibilmente accertato in pronunce irrevocabili, tale materiale conserva valore probatorio autonomo e può essere legittimamente richiamato; non è quindi illegittimo l'utilizzo del "contenitore" sentenza non definitiva quando il contenuto probatorio sia già divenuto irrevocabile e non contestato. Il ricorso di PREVETE è stato dichiarato inammissibile: le censure erano di carattere eminentemente fattuale e generico, non affrontavano specificamente il percorso argomentativo della sentenza impugnata e non superavano la soglia di ammissibilità. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati alle spese; PREVETE è stato inoltre condannato al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Riferimento all'aggravante prevista nel quarto comma (associazione mafiosa con disponibilità/uso di armi). La Corte ha confermato che, alla luce delle prove ritenute conclusive, sussiste la circostanza aggravante per gli imputati.
art. 238-bis cod. proc. pen.
Consente l'acquisizione delle sentenze divenute irrevocabili ai fini della prova del fatto in esse accertato. La Corte ha richiamato il principio che solo le sentenze irrevocabili possono essere utilizzate per la prova dei fatti da esse accertati; tuttavia il materiale probatorio già irrevocabile mantiene valore probatorio anche se veicolato da una sentenza non definitiva.
art. 192, comma 1, cod. proc. pen.
Imposta il dovere del giudice di sottoporre gli elementi di prova ad autonoma valutazione critica. La Corte ha richiamato l'obbligo di valutazione autonoma, confermando però che la riproduzione di percorsi valutativi di altre sentenze non è vietata se il giudice procede a propria autonoma verifica degli elementi probatori.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. e succ. mod.)
Norma procedurale che ha disciplinato la forma della requisitoria scritta del Procuratore generale nella fase di cassazione (usata nel procedimento), richiamata nella motivazione relativa alle conclusioni del pubblico ministero.
Massime di principio
- Le sentenze non irrevocabili non possono essere utilizzate per la loro parte motivazionale e ricostruttiva dei fatti: esse provano solo l'esistenza della decisione e le vicende processuali in essa rappresentate, salvo che veicolino materiale probatorio già divenuto irrevocabile.
- È legittimo richiamare in un processo elementi probatori che risultino irrevocabilmente accertati in altre pronunce, anche se tali elementi sono riportati in una sentenza non definitiva, purché il contenuto probatorio sia effettivamente irrevocabile e non contestato e il giudice proceda a propria autonoma valutazione critica.
- L'impugnazione in cassazione volta a discutere valutazioni di fatto richiede censure ben circostanziate e specifiche: argomentazioni generiche o puramente fattuali sono spesso inammissibili o inefficaci in sede di legittimità.
- Nel contestare l'estensione di un'aggravante (es. disponibilità di armi del clan) è necessario dimostrare con elementi specifici l'assenza di collegamento o la mancanza di consapevolezza della disponibilità di armi, non limitandosi a distinguere nominalmente gruppi o procedimenti.
- Il giudice, pur potendo riprodurre percorsi argomentativi tracciati in altre sentenze, è tenuto a valutare direttamente e criticamente le prove su cui si fonda la propria decisione ai sensi dell'art. 192 c.p.p.; la mancata contestazione dell'irrilevanza o dell'irrevocabilità del materiale probatorio agevola la conferma delle decisioni di merito.
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