Ordinanza n. 2112/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell’esclusione dalla frequenza del 1° corso OSSALC 2026 (codice ATHENA 26MAAHI55065M01);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla frequenza del 1° corso OSSALC 2026, mediante espunzione del nominativo dalla lista dei partecipanti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il militare ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, l'esclusione dalla frequenza del 1° corso OSSALC 2026. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che l'esclusione era stata determinata dalla comunicazione del precedente allontanamento d'autorità del ricorrente dal medesimo corso nell'edizione del 2025, ritenuto dall'amministrazione ostativo alla successiva ammissione. In sede cautelare il ricorrente ha prospettato un pregiudizio alla carriera e allo sviluppo professionale derivante dalla mancata frequenza del corso e dal tempo residuo, pari a circa due anni, rispetto al limite massimo di età per parteciparvi.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto insussistente il periculum in mora, poiché il corso di formazione interna cui si riferiva l'esclusione si era già concluso il 27 marzo 2026. Il paventato pregiudizio futuro per la carriera non è stato ritenuto concreto e imminente, né caratterizzato da gravità e irreparabilità sufficienti. Il Collegio ha inoltre rilevato l'assenza di sufficienti profili di fumus boni iuris, poiché la documentazione dell'amministrazione collegava l'esclusione al precedente allontanamento d'autorità del militare dal corso del 2025, ritenuto ragione ostativa alla partecipazione nell'annualità successiva. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
requisiti della tutela cautelare, inclusi fumus boni iuris e periculum in mora
La misura cautelare richiede la sussistenza dei presupposti cautelari, tra cui un pregiudizio grave e irreparabile concretamente imminente e un sufficiente fumus boni iuris; tali presupposti sono stati ritenuti mancanti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La norma è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Le disposizioni sono richiamate, insieme alla disciplina nazionale, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
Massime di principio
- La tutela cautelare non può essere concessa quando, prima della decisione sull'istanza, si sia già conclusa l'attività formativa cui si riferisce l'esclusione, poiché viene meno l'attualità del periculum in mora rispetto alla partecipazione a quella specifica attività.
- Il rischio prospettato di future ripercussioni sulla carriera non integra, di per sé, un pregiudizio cautelare grave e irreparabile: occorrono elementi concreti e imminenti che dimostrino l'effettiva compromissione della posizione del ricorrente nelle more della decisione di merito.
- In sede cautelare, la documentazione amministrativa dalla quale emerga che l'esclusione da un corso formativo deriva da un precedente allontanamento d'autorità dal medesimo corso può essere valutata ai fini del fumus boni iuris; in assenza di sufficienti profili di illegittimità apparente, la sospensione dell'atto va negata.
Come è indicizzato
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