Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28049/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2003, con i quali l’Ufficio ha recuperato a tassazione maggiori redditi. I contribuenti hanno proposto ricorso davanti alla commissione tributaria provinciale, che lo ha dichiarato inammissibile perché ritenuto tardivo: gli avvisi sarebbero stati notificati il 9 maggio 2007 a mani della figlia del contribuente, mentre il ricorso era stato depositato il 10 luglio 2007, oltre il termine di 60 giorni. La commissione regionale ha confermato. In cassazione sono stati dedotti quattro motivi: 1) violazione degli artt. 14 e 29 d.lgs. n. 546/1992 per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di un socio e, subordinatamente, omessa declaratoria di estinzione del giudizio per adesione della società a una definizione agevolata; 2) omesso esame/motivazione insufficiente per avere la sentenza fermato il proprio giudizio alla sola tardività del ricorso senza considerare le altre eccezioni; 3) violazione degli artt. 2712 e 2719 c.c. e dell’art. 149 c.p.c. per avere ritenuto decisiva la copia dell’avviso di ricevimento prodotta dall’Ufficio, contestandone la conformità e la capacità probatoria; 4) mancata applicazione dell’art. 7 l. n. 890/1982 e della disciplina transitoria introdotta dal d.l. n. 248/2007, sostenendo l’illegittimità del mancato invio della comunicazione di avvenuta notifica (CAN) e l’applicabilità della norma anche al caso concreto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché formulato in modo generico rispetto al vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c. e comunque privo dell’indicazione del fatto storico decisivo omesso, oltre che non conforme ai requisiti della doppia conforme. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che la prova della notifica può essere data anche mediante copia dell’avviso di ricevimento se non è specificamente contestata la difformità dall’originale; nel caso concreto la contestazione era ipotetica e generica, e gli stessi ricorrenti davano per incontroversa la data di proposizione tardiva del ricorso. Ha ritenuto infondato il quarto motivo, perché la raccomandata informativa prevista dall’art. 7, sesto comma, l. n. 890/1982 si applica solo alle notifiche eseguite dal 1° marzo 2008, mentre nel caso di specie la notifica era anteriore. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito: una volta accertata la tardività del ricorso introduttivo, non occorreva esaminare il litisconsorzio necessario né la pretesa estinzione per definizione agevolata. Non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva dell’Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    termine di sessanta giorni

    Il ricorso davanti al giudice tributario deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato; la tardività comporta l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È richiamato dai ricorrenti per sostenere la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario.

  • art. 29 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È invocato dai ricorrenti in relazione alla disciplina del processo tributario e alla dedotta mancata integrazione del contraddittorio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È usato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma, consente solo la censura per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per generiche doglianze sulla motivazione o per la mancata considerazione di eccezioni in termini non specifici.

  • art. 2712 c.c.

    La contestazione della riproduzione fotografica o meccanica deve essere specifica; in mancanza la copia può avere efficacia probatoria.

  • art. 2719 c.c.

    La conformità della copia all’originale non può essere negata con contestazione generica, ma richiede una specifica deduzione di difformità.

  • art. 149 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla prova della notificazione a mezzo posta.

  • art. 214 c.p.c.

    È menzionato in relazione alla contestazione della copia prodotta dall’Ufficio.

  • art. 7 l. 20 novembre 1982, n. 890

    La comunicazione di avvenuta notifica è richiesta solo per le notifiche eseguite dal 1° marzo 2008, non per quelle anteriori.

  • art. 36, comma 2-quater, d.l. 31 dicembre 2007, n. 248

    Ha introdotto la disciplina sulla raccomandata informativa/CAN nelle notificazioni a mezzo posta.

  • art. 36, comma 2-quinquies, d.l. 31 dicembre 2007, n. 248

    La norma transitoria limita l’applicazione dell’adempimento alle notifiche effettuate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, escludendone l’estensione retroattiva.

  • art. 370, primo comma, c.p.c.

    È richiamato per la costituzione dell’Agenzia ai soli fini della eventuale partecipazione all’udienza.

  • art. 111, secondo comma, Cost.

    È richiamato a sostegno dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.

  • art. 6 CEDU

    È richiamato insieme all’art. 111 Cost. per valorizzare la ragionevole durata del processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il ricorso contro l’avviso di accertamento deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto; se il giudice accerta che il ricorso è tardivo, la questione della ritualità di ulteriori attività processuali può diventare assorbita.
  • Nel ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5 c.p.c., è necessario indicare specificamente il fatto storico decisivo omesso, il dato da cui risulta, il momento e il modo in cui è stato discusso in giudizio; non è sufficiente lamentare in modo generico che il giudice non abbia considerato eccezioni o argomentazioni di merito.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di motivazione è ulteriormente limitato: il ricorrente deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • La produzione in copia di un avviso di ricevimento può essere idonea a provare la notifica se la conformità all’originale non è contestata in modo specifico; la contestazione meramente ipotetica o generica non è sufficiente a infirmarne il valore probatorio.
  • L’adempimento consistente nell’invio della comunicazione di avvenuta notifica prevista dalla disciplina postale si applica solo alle notifiche effettuate dal momento di efficacia della norma e non può essere esteso retroattivamente a notifiche anteriori.
  • Quando la tardività del ricorso introduttivo è definitivamente accertata, restano assorbite le doglianze che presuppongono la rituale instaurazione del contraddittorio o la prosecuzione del giudizio nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.