Cassazione Penale, Sentenza n. 26643/2024 del 05/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di conferma della misura cautelare (divieto di esercitare la professione di commercialista) con tre motivi principali: 1) carenza e vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria, contestando l'esistenza di un patto corruttivo e sostenendo che i rapporti con il funzionario Gullo fossero meramente amicali e che gli sponsor traessero benefici economici legittimi; 2) violazione del diritto di difesa (art. 111 Cost. e art. 6 CEDU) per la riqualificazione d'ufficio del fatto operata dal Tribunale, asserendo di non aver potuto difendersi rispetto alla nuova qualificazione; 3) errore nel ritenere l'attività di Gullo riferibile al suo ufficio, poiché i singoli atti contestati non rientravano nelle sue mansioni e non si dimostrava un nesso causale tra le pratiche seguite dal funzionario e le sponsorizzazioni.
La decisione
Il giudice ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondate tutte le censure: la valutazione della natura del rapporto con Gullo è rimessa al giudice di merito e sorretta da elementi (intercettazioni), la circostanza che gli sponsor abbiano tratto vantaggi economici non esclude che il vero corrispettivo fosse la disponibilità del funzionario verso Grussu; la riqualificazione giuridica in sede di riesame/appello è legittima e non ha leso il diritto di difesa, essendo garantita la possibilità di impugnazione; in tema di corruzione è sufficiente che l'atto sia nella sfera di competenza o d'influenza dell'ufficio e che il funzionario abbia messo a disposizione il proprio ruolo, anche con ingerenze di fatto. Conseguentemente è stata confermata la misura cautelare e il ricorrente è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 318 cod. pen.
Il reato di corruzione per l'esercizio della funzione è configurato anche quando il pubblico ufficiale mette a disposizione la propria funzione/ruolo, purché l'atto rientri nella sfera di competenza o d'influenza dell'ufficio; non è necessario che siano stati compiuti atti specifici contrari ai doveri d'ufficio.
art. 321 cod. pen.
Richiamato come norma collegata alla disciplina della responsabilità penale del pubblico ufficiale in relazione ai rapporti corruttivi; la Corte non approfondisce diversamente la sua applicazione rispetto al contesto di corruzione.
art. 319-quater cod. pen.
La fattispecie originariamente ipotizzata (induzione indebita) è stata riqualificata dal Tribunale in corruzione: la Corte conferma che la riqualificazione in sede di riesame/appello è ammissibile e compatibile con il diritto di difesa.
art. 309 e art. 310 cod. proc. pen.
Consentono al Tribunale del riesame o dell'appello di modificare la qualificazione giuridica dei fatti rispetto a quella fornita dal PM; tale potere non viola la competenza esclusiva del PM in materia di iniziativa quando non si tocca l'immutabilità dell'accadimento materiale.
art. 111 Cost. e art. 6 CEDU
Richiamati dalla difesa per la garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa: la Corte rileva che tali garanzie sono rispettate anche quando il giudice riqualifica il fatto, purché sia preservata la possibilità di impugnazione e il contraddittorio pratico.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese del ricorso respinto; la Corte dichiara che il ricorrente deve sopportare le spese processuali.
Massime di principio
- In sede di riesame o appello (artt. 309-310 cpp) il giudice può riqualificare giuridicamente il fatto rispetto alla formulazione del PM; ciò non costituisce di per sé violazione del diritto di difesa se resta salva la possibilità di impugnare la decisione.
- Nel reato di corruzione (art. 318 c.p.) non è necessario che il pubblico ufficiale compia atti specifici contrari ai doveri d'ufficio: è sufficiente che ponga la propria funzione/ruolo a disposizione dell'interessato e che l'atto rientri nella sfera di competenza o d'influenza dell'ufficio, anche mediante ingerenze di fatto.
- La circostanza che i terzi (sponsor) ottengano vantaggi economici non esclude automaticamente la configurabilità della corruzione se il vero corrispettivo consiste nella disponibilità stabile del pubblico ufficiale verso l'intermediario.
- La valutazione della gravità indiziaria è basata sulla complessiva convergenza degli elementi investigativi (intercettazioni, comportamenti, corrispondenze tra atti e interessi): la differenza tra spiegazioni alternative (amicizia vs. patto corruttivo) è questione di merito non sindacabile in Cassazione salvo vizi di legge o motivo aberrante.
- Per contestare la riferibilità degli atti personali del funzionario all'ufficio occorre dimostrare che non vi sia alcuna possibilità di ingerenza o di influenza d'ufficio; la mera assenza di formalità nell'esecuzione degli atti non esclude la rilevanza penale quando sia dimostrabile la disponibilità del ruolo.
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