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Ordinanza

Ordinanza n. 4370/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DELLE PIU' OPPORTUNE MISURE CAUTELARI - della prova orale del «Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n.205» (Doc. 01), nonché delle integrali modalità di svolgimento e degli esiti della stessa; - del verbale della Commissione esaminatrice relativo alla prova orale con attribuzione del punteggio complessivo di 60/100 e conseguente giudizio di inidoneità (Doc.02); - nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale ai provvedimenti impugnati, ivi espressamente compresi anche eventuali altri atti e/o documenti non cogniti.

Giustizia amministrativa202607746

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: prova orale del concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente, verbale della Commissione con attribuzione di 60/100 e giudizio di inidoneità

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la prova orale, le relative modalità di svolgimento e gli esiti del concorso per titoli ed esami destinato all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, nonché il verbale della Commissione esaminatrice che le aveva attribuito il punteggio complessivo di 60/100, con conseguente giudizio di inidoneità. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la doglianza cautelare riguardava, in particolare, la valutazione dell'Ambito II della prova orale, relativo alla conoscenza del quesito disciplinare estratto dalla candidata, avente ad oggetto la nascita dell'anno Mille, le sue cause e conseguenze. La ricorrente contestava la coerenza della valutazione complessiva, sostenendo l'esistenza di una frattura logica tra il giudizio negativo riportato nell'Ambito II e le valutazioni relative agli altri ambiti della prova.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha rilevato, sulla base della relazione ministeriale, che l'Ambito II riguardava esclusivamente la conoscenza del quesito disciplinare estratto e che la Commissione lo aveva giudicato gravemente insufficiente, attribuendo 10 punti su 40. Gli altri tre ambiti concernevano invece la competenza di progettazione pedagogico-didattica, la qualità dell'esposizione nell'interlocuzione con la Commissione e la competenza nella lingua straniera, cioè profili distinti e non collegati alla conoscenza del quesito disciplinare. Pertanto, era possibile che la candidata avesse dimostrato una grave insufficienza soltanto nell'Ambito II, senza contraddizione con le valutazioni degli altri ambiti. Il giudice ha escluso quindi la dedotta frattura logica nell'attribuzione dei giudizi e ha ritenuto non accoglibile la domanda cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali nel processo amministrativo; il TAR l'ha respinta ritenendo insussistenti le ragioni prospettate dalla ricorrente.

  • art. 3, comma 7, d.m. 26 ottobre 2023, n. 205

    È richiamato quale base normativa del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente; il testo non contiene una specifica interpretazione della disposizione.

Massime di principio

  • Quando una prova orale concorsuale è articolata in ambiti autonomi, la grave insufficienza riscontrata in uno specifico ambito non determina di per sé una contraddizione logica con valutazioni positive o comunque non negative riferite ad altri ambiti aventi oggetto diverso.
  • La valutazione negativa della conoscenza del quesito disciplinare estratto può restare circoscritta al relativo ambito della prova, senza estendersi automaticamente alla progettazione pedagogico-didattica, alla qualità dell'esposizione o alla competenza linguistica, quando tali profili siano valutati separatamente.
  • La contestazione cautelare di una valutazione concorsuale non può fondarsi soltanto sulla presunta incoerenza tra giudizi riferiti a prove o competenze diverse, se la distinta articolazione della prova rende logicamente possibile il diverso esito delle singole valutazioni.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

Testo integrale

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