Sentenza n. 5823/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'ottemperanza DEL GIUDICATO formatosi sulla sentenza n.2506/2025, pubblicata in data 02/04/2025, emessa dal Tribunale di Napoli, SEZ. Lavoro, GI Santulli, notificata il 06/04/2025 da Ramaglietta Chiara, NON APPELLATA e passata in giudicato come da certificato della Cancelleria del Tribunale di Napoli in atti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 2506/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per l’anno scolastico 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, pubblicata il 2 aprile 2025, notificata al Ministero il 6 aprile 2025 e non appellata, che aveva condannato l’Amministrazione ad attribuirle la Carta docente, mediante emissione del buono elettronico di € 500 per l’anno scolastico 2022/2023, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione. Ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato e chiesto altresì le spese e i compensi successivi alla sua formazione, le spese per gli atti accessori e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero si è costituito con atto meramente formale. Il ricorso per ottemperanza è stato notificato il 15 maggio 2026 e depositato il 25 maggio 2026.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso: ha ritenuto ammissibile l’ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e ha verificato il rispetto dei termini processuali e del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’azione esecutiva nei confronti della PA debitrice di somme. Poiché il Ministero non ha dimostrato l’avvenuta esecuzione del titolo, gli ha ordinato di attribuire la Carta docente secondo il sistema previsto per essa, con rivalutazione monetaria e interessi legali nei limiti già stabiliti dalla sentenza da eseguire, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Ha respinto la richiesta di ulteriori interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c., perché il titolo esecutivo già disciplina gli accessori dovuti. Per l’eventuale persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della DGOSV presso il Ministero, con facoltà di delega, da attivarsi dopo la comunicazione della perdurante inottemperanza e con ulteriori 60 giorni per provvedere; il compenso commissariale è fissato in € 500 e posto a carico del Ministero. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 700 oltre accessori, con distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), del Codice del processo Amministrativo, il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario.
Il giudizio di ottemperanza è utilizzabile per ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 87, comma 3, c.p.a.
nella fattispecie in esame, risultano osservati sia il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ex art. 87, terzo comma, c.p.a., sia il disposto dell’art. 114, secondo comma c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza il TAR verifica il rispetto del dimezzamento dei termini processuali previsto per il rito camerale.
art. 114, comma 2, c.p.a.
nella fattispecie in esame, risultano osservati sia il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ex art. 87, terzo comma, c.p.a., sia il disposto dell’art. 114, secondo comma c.p.a., atteso che la sentenza dell’A.G.O., di cui si chiede l’ottemperanza, ha comprovata valenza di cosa giudicata, come risulta dall’attestazione rilasciata dalla Cancelleria competente del Tribunale di Napoli.
Per l’ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario occorre comprovare che essa abbia acquisito autorità di cosa giudicata.
art. 115, comma 2, c.p.a.
Inoltre, il suddetto provvedimento giudiziale è stato notificato, in copia attestata conforme al suo originale - “da valere quale titolo esecutivo ai sensi dell’art. 115, comma 2, del c.p.a. e dell’art. 479 c.p.c. come novellato dal D.Lgs. n. 149/2022, art. 3 comma 34 lett. ‘e’, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione di formula esecutiva” (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione V, 24/05/2024, n. 3366) – a mezzo p.e.c., in data 06/042025 al Ministero dell’istruzione e del Merito
La copia attestata conforme del provvedimento giurisdizionale costituisce titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
sicché sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del Decreto Legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997 n. 30, secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo.
L’azione esecutiva per crediti pecuniari contro la PA può essere iniziata solo dopo l’infruttuosa scadenza di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 2697 c.c.
non risultando l’esecuzione in parte qua del giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe, da parte del Ministero resistente (sul quale incombe, a norma dell’art. 2697 c.c., l’onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto nascente dal titolo esecutivo/giudicato)
Nel giudizio di ottemperanza, spetta all’Amministrazione dimostrare il fatto estintivo del diritto riconosciuto dal titolo esecutivo.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, assegnato all’Amministrazione resistente per ottemperare, si nomina sin d’ora, ex art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., quale Commissario ad acta, il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero della Istruzione e del Merito (M.I.M.), con facoltà di delega
Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di intervenire se l’Amministrazione non adempie nel termine assegnato.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
Mette conto evidenziare come la sentenza de qua abbia statuito il diritto della parte all’ adempimento in forma specifica per le annualità richieste in ricorso, e segnatamente all’attribuzione secondo il sistema proprio della carta docente – atteso che la Carta è realizzata in forma di applicazione web, attraverso un sistema che, utilizzabile mediante accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata. Il tutto con rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22, co. 36, l. n.724/1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione.
Gli accessori riconosciuti dal titolo comprendono rivalutazione monetaria e interessi legali nei limiti previsti dalla norma, dalla data in cui sorge il diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.
art. 91 c.p.c.
Le spese del presente giudizio di ottemperanza, seguendo la soccombenza ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico del Ministero resistente e liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dell’avvocato della ricorrente dichiaratosi antistatario.
Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e possono essere distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza può essere esperito per conseguire l’attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, purché la formazione del giudicato sia comprovata.
- Quando l’Amministrazione oppone, in tutto o in parte, l’estinzione del diritto riconosciuto dal titolo giudiziale, grava su di essa l’onere di dimostrare il relativo fatto estintivo.
- In caso di mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.
- In sede di ottemperanza non possono essere riconosciuti accessori ulteriori o diversi da quelli già stabiliti dal titolo da eseguire.
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