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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26990/2022 del 13/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore (obbligo di presentazione) sostenendo: 1) vizio di motivazione e violazione di legge riguardo ai presupposti e alla gradualità delle prescrizioni; 2) violazione del diritto di difesa per mancato rispetto del termine dilatorio di 48 ore previsto per consentire all'interessato (o al difensore) di presentare memorie prima della pronuncia del Giudice per le indagini preliminari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo (violazione del diritto di difesa). Ha rilevato che il provvedimento del Questore è stato notificato il 06/12/2021, la richiesta di convalida del P.M. è stata proposta nei termini ma il GIP ha depositato l'ordinanza di convalida il 07/12/2021, prima della scadenza delle 48 ore utili al ricorrente per presentare memorie. Il mancato rispetto del termine dilatorio di 48 ore integra una nullità di ordine generale ai sensi dell'art.178 cod.proc.pen., lett. c). Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato cessata l'efficacia del provvedimento del Questore del 04/12/2021 limitatamente all'obbligo di presentazione.

Norme richiamate

  • Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6

    art. 6, comma 2 e ss.; art. 6 comma 2-bis (accesso agli atti e termine per deduzioni)

    La misura prevista dall'art.6 configura una forma di restrizione della libertà personale; perciò il destinatario deve avere piena e previa conoscenza dei diritti di difesa e un congruo termine (48 ore dalla notifica) per presentare memorie e deduzioni nel procedimento di convalida

  • Costituzione, art. 13

    Si applica alle misure che limitano la libertà personale; impone garanzie procedurali e il rispetto del diritto di difesa prima di adottare o convalidare provvedimenti limitativi

  • Codice di procedura penale, art. 178, lett. c)

    art. 178 lett. c) cod.proc.pen.

    La violazione del termine dilatorio delle 48 ore che impedisce l'effettivo esercizio del diritto di difesa integra una nullità di ordine generale e legittima l'annullamento (senza rinvio) del provvedimento impugnato

Massime di principio

  • Le misure amministrative o di prevenzione che incidono sulla libertà personale devono essere trattate come misure soggette a garanzie costituzionali: il destinatario ha diritto a un concreto esercizio del contraddittorio prima della convalida giudiziaria.
  • Il termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore è dilatorio anche per l'interessato: durante tale termine il P.M. può richiedere la convalida e l'interessato deve poter presentare memorie e deduzioni; se la convalida viene decisa prima della scadenza il diritto di difesa è compromesso.
  • La violazione del termine dilatorio comporta nullità di ordine generale ai sensi dell'art.178 cod.proc.pen., lett. c), con possibile annullamento senza rinvio dell'atto di convalida e cessazione dell'efficacia della prescrizione impugnata (almeno per l'obbligo contestato).
  • In casi analoghi è consigliabile: documentare tempestivamente la ricezione della notifica, depositare memorie nel più breve tempo utile, contestare immediatamente eventuali convalide emesse prima del decorso delle 48 ore e, se necessario, ricorrere in Cassazione per vizio procedurale.
  • Se l'autorità procedente richiede la convalida entro 48 ore, il GIP deve comunque rispettare il medesimo termine dilatorio per garantire il contraddittorio cartolare; il mancato rispetto comporta l'illegittimità della convalida.

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