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Ordinanza

Ordinanza n. 149/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) n. 12 del 16 gennaio 2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600371

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Sicilia – Catania n. 12 del 16 gennaio 2026, di reiezione della domanda cautelare

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Sicilia – Catania dinanzi al Consiglio di Stato, anziché dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana. L'appello è stato notificato il 12 marzo 2026 e trasmesso dal Consiglio di Stato al CGARS, ove è pervenuto il 17 aprile 2026. Il Collegio ha rilevato, previo avviso alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile irricevibilità dell'impugnazione per tardivo deposito presso il giudice competente. L'appellante non ha ottenuto la rimessione in termini, poiché l'errore di individuazione del giudice competente è stato ritenuto imputabile a ignorantia legis e privo dei requisiti di scusabilità.

La decisione

Il CGARS ha dichiarato irricevibile l'appello cautelare. Ha affermato che l'erronea proposizione dell'appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato, anziché al CGARS, non determina di per sé l'inammissibilità: il Consiglio di Stato deve trasmettere gli atti al giudice competente e l'appellante può depositare l'impugnazione presso il CGARS entro il termine decadenziale previsto dall'art. 45 c.p.a., decorrente dalla notificazione, oppure rinnovare la notificazione nel termine previsto dall'art. 92 c.p.a. Nel caso concreto, tuttavia, l'appello è pervenuto al CGARS oltre il termine di trenta giorni e, non sussistendo i presupposti per la rimessione in termini ex art. 37 c.p.a., è stato dichiarato irricevibile. Nessuna spesa è stata liquidata per la mancata costituzione dell'Amministrazione appellata.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Il testo richiama l'art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare e richiama, al comma 2, il termine di deposito previsto dall'art. 45 c.p.a.

  • art. 45 c.p.a.

    termine di decadenza previsto dall’art. 45 c.p.a.

    Il deposito dell'appello presso il giudice competente deve avvenire entro il termine decadenziale di trenta giorni decorrente dalla notificazione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    formale avviso alle parti ex art. 73, comma 3, c.p.a.

    Impone il previo avviso alle parti quando il giudice rilevi d'ufficio una questione decisiva non previamente discussa.

  • art. 37 c.p.a.

    rimessione in termini di cui all’art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini non è stata concessa perché l'errore di individuazione del giudice competente, dovuto a ignorantia legis, non è stato ritenuto scusabile.

  • art. 92 c.p.a.

    nel termine di cui all’art. 92 c.p.a.

    Consente, secondo l'ordinanza, la rinnovazione della notificazione dell'appello nei termini previsti.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 24 dicembre 2003, n. 373

    art. 4, comma 3, del d. lgs. 24 dicembre 2003, n. 373

    Individua la competenza del CGARS per le impugnazioni delle decisioni dei tribunali amministrativi siciliani; la mancata conoscenza di tale disposizione non rende scusabile l'errore processuale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2

    Costituisce la base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dell'appellante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003 a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • L'erronea proposizione dinanzi al Consiglio di Stato di un appello contro una decisione di un tribunale amministrativo siciliano non determina di per sé l'inammissibilità dell'impugnazione; il gravame può essere trasmesso al CGARS e deve essere esaminato da quest'ultimo se il deposito presso il giudice competente avviene entro il termine decadenziale applicabile, decorrente dalla notificazione, oppure se la notificazione viene rinnovata tempestivamente nei termini previsti dal codice del processo amministrativo.
  • L'appello erroneamente introdotto presso il Consiglio di Stato è irricevibile quando perviene al CGARS oltre il termine di deposito previsto dall'art. 45 c.p.a.; la trasmissione degli atti dalla sede romana non sana il tardivo deposito presso il giudice competente.
  • L'ignoranza della disciplina che attribuisce al CGARS la competenza sulle impugnazioni delle decisioni dei tribunali amministrativi siciliani integra un errore imputabile alla parte e, di per sé, non costituisce errore scusabile idoneo a giustificare la rimessione in termini ex art. 37 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieAppelloTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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