Cassazione Penale, Sentenza n. 34033/2022 del 15/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto della Corte d'appello di Genova che ha rigettato l'istanza di revocazione ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. a) d.lgs. 6/9/2011, n. 159, della confisca di prevenzione emessa dal Tribunale di Firenze il 23/3/2016 (confermata in sede di appello e dichiarata inammissibile in Cassazione). I ricorrenti deducono l'esistenza di "prove nuove" atte a dimostrare la lecita provenienza dei fondi usati per l'acquisto di tre immobili (attestazioni di servizio su redditi, dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà su regalie e prestiti, comunicazioni bancarie su risarcimenti, documentazione su mutui e condono "tombale", consulenza tecnica) e sollevano profili di illegittimità costituzionale e violazione della CEDU (art. 6 e art. 1 Prot. 1) rispetto alla misura confiscatoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha confermato che le prove esibite non costituiscono "prove nuove" ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n.159/2011 perché era possibile acquisirle o dedurle nel procedimento di prevenzione originario (alcune erano già state valutate e disattese nei precedenti gradi), o perché non è credibile la tardiva reperibilità di documenti datati (es. missiva BNL 1997). Ha ribadito l'orientamento secondo cui, per la revocazione della confisca di prevenzione, rilevano solo le prove effettivamente sopravvenute o non deducibili prima salvo forza maggiore; la mera diversa valutazione tecnico-scientifica di dati già conosciuti non costituisce prova nuova. Le doglianze di violazione della CEDU sono state ritenute generiche e, comunque, infondate in relazione alla giurisprudenza che ammette la confisca di prevenzione se il procedimento è stato corretto e in contraddittorio. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati (nelle spese).
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 28, comma 1, lett. a)
"scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento"
La "prova nuova" ai fini della revocazione della confisca di prevenzione deve essere sopravvenuta o non deducibile prima; prove deducibili e non prodotte nel procedimento originario non sono rilevanti salvo dimostrazione di forza maggiore; è previsto un termine perentorio di sei mesi dalla scoperta.
cod. proc. pen., art. 630, lett. c)
"se dopo la condanna sono/sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto..."
Utilizzato a contrasto per evidenziare che, a differenza della revisione post-condanna (art. 630), il rimedio in materia di misure di prevenzione ha disciplina più restrittiva riguardo alle prove preesistenti.
L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 7
Richiamata nella distinzione tra rimedi: la revoca ex art. 7 della L. n.1423 ha finalità analoghe ma la giurisprudenza e la normativa sulle misure di prevenzione impongono limiti diversi rispetto alla revisione penale.
Costituzione Italiana, artt. 24, 27, 42, 111 e 117
Richiamati dai ricorrenti in relazione a principi di legalità, diritto di difesa ed equo processo; la Corte ha ritenuto le doglianze genericamente formulate e non idonee a dimostrare violazioni tali da annullare la misura.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6 e Protocollo n. 1, art. 1
"Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei propri beni. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblica utilità..."
La Corte ha richiamato la giurisprudenza CEDU che ammette, nell'ambito del margine di discrezionalità degli Stati, misure come la confisca di prevenzione se perseguono l'interesse generale e sono applicate dopo un corretto procedimento in contraddittorio; le censure della parte sono state giudicate generiche e non provate.
Massime di principio
- Per la revocazione della confisca di prevenzione rilevano solo le "prove nuove" effettivamente sopravvenute o non deducibili prima; documenti già esistenti ma non prodotti non sono in genere considerati nuovi, salvo forza maggiore.
- Il termine per proporre la revocazione è perentorio: la domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla scoperta delle prove nuove (salvo giustificazione per impossibilità di tempestiva deduzione).
- Una diversa consulenza tecnica o una nuova valutazione di dati già noti non costituisce di per sé prova nuova: non è ammessa una nuova valutazione meramente critica di elementi già conosciuti.
- Se si contesta la legittimità costituzionale o la compatibilità CEDU di una misura, le eccezioni devono essere specifiche e concrete; argomentazioni generiche sulla sproporzione o arbitrarietà difficilmente bastano se il procedimento nazionale è stato regolare.
- In situazioni analoghe, è essenziale documentare non solo il contenuto delle prove, ma anche perché esse non potevano essere acquisite prima (prova dell'impossibilità/forza maggiore), e produrle tempestivamente entro il termine previsto.
- Quando si pensa di impugnare confische di prevenzione, valutare se la via processuale più adeguata sia la revocazione (per prove sopravvenute) o altri rimedi (es. ricorso straordinario o questioni costituzionali) con argomentazioni precise e prove nuove effettive.
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