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Sentenza

Sentenza n. 358/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501329

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del giudice ordinario che aveva condannato il Ministero a costituire la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, con accredito di 1.500 euro per gli anni scolastici dal 2019 al 2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, docente a tempo determinato, ha agito in ottemperanza a una sentenza del Tribunale civile di Treviso, sezione lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 15 aprile 2024. La sentenza aveva condannato il Ministero a costituire in suo favore la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e secondo le modalità del d.p.c.m. 28 novembre 2016, mediante accredito di 1.500 euro per gli anni scolastici compresi tra il 2019 e il 2022. Poiché l'Amministrazione non aveva spontaneamente eseguito il titolo giudiziale, la ricorrente ha chiesto l'ottemperanza. Il Ministero, pur regolarmente intimato, non si è costituito. Il TAR ha verificato preliminarmente la sussistenza delle condizioni per l'azione di ottemperanza, inclusi il passaggio in giudicato della sentenza e la sua previa notificazione all'Amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'Amministrazione non aveva contestato né adempiuto la sentenza del giudice ordinario. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante costituzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione della docente e accredito sulla stessa della somma di 1.500 euro, secondo quanto stabilito dal titolo esecutivo. Per il caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato un Commissario ad acta nella persona del Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, autorizzandolo a subdelegare gli adempimenti a un altro dirigente del Ministero. Il commissario dovrà provvedere entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico interno all'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, inclusa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Rileva quale presupposto processuale dell'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze esecutive e passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    È richiamato tra le condizioni preliminari verificate dal TAR per l'esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, la cui assegnazione era stata ordinata dal giudice ordinario.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016

    Individuano le modalità e le funzionalità secondo cui deve essere costituita e utilizzata la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.

Massime di principio

  • Quando una sentenza del giudice ordinario è passata in giudicato, è stata notificata alla pubblica amministrazione e non è stata spontaneamente eseguita, il giudice amministrativo può accogliere l'azione di ottemperanza e ordinare all'Amministrazione di conformarsi puntualmente al contenuto del titolo giudiziale.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta destinato a operare in caso di ulteriore inerzia dell'Amministrazione.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, l'incarico può essere conferito senza liquidazione di un compenso autonomo.
  • L'accertata inerzia dell'Amministrazione nell'esecuzione di un giudicato comporta, secondo il principio di soccombenza, la condanna dell'Amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoSpese di lite
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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