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Sentenza

Sentenza n. 4288/2026 - Milano, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 197/2025, depositata e resa pubblica in data 24 febbraio 2025, Sez. Lavoro, r.g. 726/2025, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 1° aprile 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 24 febbraio 2026.

Giustizia amministrativa202602232

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 197/2025, passata in giudicato, che riconosceva alle ricorrenti il diritto alla Carta docente per gli anni scolastici indicati nel titolo, con accredito di 500 euro per ciascun anno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

Quattro docenti hanno agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 197/2025, che aveva riconosciuto a ciascuna il diritto alla Carta docente per gli anni scolastici individuati nella pronuncia, per 500 euro per ciascun anno, condannando il Ministero a costituire e accreditare la carta con le modalità previste dalla disciplina di settore. Le ricorrenti hanno dedotto che la sentenza, notificata al Ministero e passata in giudicato per mancata impugnazione, era rimasta ineseguita e che era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Hanno chiesto l’ordine di dare esecuzione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale esecuzione sostitutiva e la rifusione delle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza. Ha verificato che la sentenza n. 197/2025 era passata in giudicato, che il ricorso era stato ritualmente notificato il 16 giugno 2026 e che era inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione al giudicato, riconoscendo il beneficio della Carta docente alle ricorrenti entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con 60 giorni per provvedere dalla richiesta delle ricorrenti; il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso. Non è previsto un compenso per il commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nell’amministrazione. Il Ministero è stato condannato a pagare le spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Le ricorrenti in epigrafe agiscono dinanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 112 e seguenti, c.p.a., per l’ottemperanza alla sentenza suindicata, pronunciata all’esito del procedimento n.r.g. 726/2025, con la quale il Tribunale di Busto Arsizio ha così statuito

    Il giudizio di ottemperanza è lo strumento attraverso cui le ricorrenti chiedono l’attuazione del giudicato formatosi sulla pronuncia del giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    risulta dunque inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, come convertito.

    L’azione di ottemperanza relativa a una pronuncia comportante obblighi di pagamento è procedibile una volta decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Il commissario ad acta eseguirà la sentenza in epigrafe anche ricorrendo, in caso di incapienza di fondi dell’Amministrazione soccombente, ai capitoli di bilancio destinati in maniera specifica ai pagamenti in questione, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, come convertito, e relativi decreti attuativi.

    In sede di esecuzione commissariale, l’eventuale insufficienza dei fondi dell’amministrazione soccombente non impedisce l’attuazione del giudicato: il commissario può utilizzare i capitoli di bilancio specificamente destinati e il pagamento in conto sospeso.

Massime di principio

  • Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine assegnato quando risulti l’inadempimento e sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per i titoli esecutivi comportanti obblighi di pagamento a carico delle amministrazioni.
  • Quando l’amministrazione non esegue il giudicato entro il termine fissato dal giudice, può essere nominato sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di provvedere in via sostitutiva entro il termine stabilito e su richiesta della parte interessata.
  • L’eventuale incapienza dei fondi dell’amministrazione soccombente non preclude l’esecuzione commissariale: per attuare il giudicato il commissario può ricorrere ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso, secondo la disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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