Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30257/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza di revisione della sentenza di condanna (Corte d'appello di Trieste 12/09/2017, irrevocabile 03/06/2020) sostenendo l'esistenza di contrasto tra quel giudicato e la sentenza di assoluzione del Tribunale di Pordenone (10/05/2018, irrevocabile 07/06/2018) per reati fiscali relativi al mancato deposito delle dichiarazioni 2010-2011. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 630, comma 1, lett. a) c.p.p. per erronea estensione del giudicato, travisamento della prova, omessa valutazione di prove decisive e vizio di motivazione, sostenendo che le due decisioni fossero inconciliabili sotto il profilo dei fatti storici e che la Corte territoriale avesse dato prevalenza alle valutazioni della sentenza di condanna anziché alle prove favorevoli all'assoluzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità. Ha ritenuto che, ai fini dell'art. 630, comma 1, lett. a) c.p.p., la revisione è possibile solo se sussiste una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici accertati nei giudicati e non un mero contrasto logico o una diversa valutazione probatoria. Nel caso concreto, la Corte ha rilevato che il nucleo fattuale comune (prelievi illeciti dai conti societari e il trasferimento del denaro nelle mani di Polino) era condiviso; l'assoluzione per i reati fiscali riguardava un elemento ulteriore e distinto (la prova che il denaro fosse rimasto integralmente nella disponibilità di Polino ai fini della dichiarazione dei redditi). Pertanto non sussisteva l'incompatibilità ontologica richiesta per la revisione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 630, comma 1, lett. a) c.p.p.

    Fondamento della richiesta di revisione: richiede che vi sia una 'inconciliabilità' tra giudicati intesa come oggettiva incompatibilità tra i fatti storici accertati, non un mero contrasto di valutazioni giuridiche o probatorie

  • art. 23 del d.l. n. 137 del 2020

    Norma che ha consentito la trattazione del procedimento a trattazione scritta; usata per la conduzione del procedimento davanti alla Corte

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (art. 5 e correlati)

    Normativa sui reati tributari richiamata nei fatti: l'assoluzione del Tribunale di Pordenone riguardava l'imputazione relativa alla mancata presentazione delle dichiarazioni ai fini fiscali per i proventi ritenuti illeciti

Massime di principio

  • La revisione ex art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a), è ammissibile solo se esiste una reale incompatibilità ontologica tra i fatti storici accertati nelle sentenze contrastanti; non è sufficiente il mero contrasto logico o una diversa valutazione delle medesime prove.
  • Il fatto che due decisioni giungano a esiti diversi a seguito di differenti riti processuali o di diverso regime di utilizzabilità delle prove non costituisce di per sé motivo di revisione.
  • Un'assoluzione per un reato con contestazione su un elemento aggiuntivo (es. prova che il profitto sia divenuto reddito ai fini fiscali) può essere compatibile con una condanna per reati connessi (es. truffa, bancarotta) se il nucleo fattuale (es. transito di denaro nelle mani dell'imputato) è il medesimo; l'assenza di prova di un elemento ulteriore non annulla automaticamente le conclusioni sul nucleo del reato diverso.
  • Chi prospetta la revisione deve focalizzarsi su elementi nuovi o su fatti che dimostrino l'effettiva impossibilità che il reato sussistesse (ossia provare che l'evento storico imputato non è mai avvenuto), e non limitarsi a criticare la valutazione probatoria effettuata in precedenza.
  • Critiche al modo in cui la Corte ha valutato intercettazioni, testimonianze o prove contabili devono essere articolate nel senso di mostrare che tali valutazioni determinano un conflitto insuperabile fra i fatti accertati nei giudicati; altrimenti sono critiche fattuali che non giustificano la revisione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.